Legge 5 marzo 2020 n. 13, di conversione, con modificazioni, del DL 23 febbraio 2020 n. 6
Circolare n. 29/2020 – CO 12/2020
Inasprito il sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi di osservanza delle misure restrittive per il contenimento del virus COVID-19.
Si informa che il 10 marzo è entrata in vigore la legge 5 marzo 2020, n. 13, di conversione, con modificazioni, del DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (v. circolare n. 13/2020 – CO 2/2020 del 27.02.2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.
Il provvedimento sostanzialmente conferma il contenuto del decreto legge originario, recando modifiche prevalentemente di natura formale, ad eccezione della sola previsione in materia di attuazione delle misure di contenimento. In particolare viene precisato, rispetto al testo iniziale, che le ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica – che le Autorità competenti possono adottare, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, nei casi di estrema necessità ed urgenza – perdono efficacia se non comunicate entro le 24 ore dalla loro adozione al Ministero della salute (art. 3).
Si evidenzia, tra le misure previste, l’integrazione dell’articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 – appena convertito in legge – in materia di sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi di osservanza delle misure restrittive.
Sul punto si ricorda che il comma 4 del sopracitato articolo, prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, dell’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 650 del codice penale, relativo alla inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
Con l’articolo 15 del decreto 9 marzo 2020, n. 14 (recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazone all’emergenza COVID-19 – G.U. n. 62 del 9.3.2020), il regime sanzionatorio viene integrato con la previsione della ulteriore sanzione della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione delle misure restrittive previste a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali.