Emergenza Coronavirus: Misure contenute nel DL 23 febbraio 2020, n. 6, nei DPCM 23 e 25 febbraio 2020 e azioni Federauto
Circolare n. 13/2020 – CO 2/2020
Disamina delle norme emanate dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus e le azioni Federauto.
Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 25.02.2020 – è stato pubblicato un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale vengono adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno efficacia dalla data di pubblicazione fino al 1° marzo prossimo (salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure).
Il provvedimento, che costituisce un ulteriore tassello del quadro regolatorio che si sta definendo per affrontare l’emergenza, fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e al DPCM 23 febbraio 2020, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio u.s. e, contestualmente, entrati in vigore (v. circolare n. 9/2020 – CO 1/2020 del 25.02.2020).
Sono di prossima emanazione, attraverso decretazione d’urgenza, ulteriori misure specifiche per il sostegno delle imprese e dei cittadini interessati dall’emergenza. Confcommercio, anche attraverso specifici tavoli di lavoro governativi, sta portando all’attenzione delle Istituzioni le linee di intervento finalizzate a sostenere le imprese rappresentate. È prevista anche l’emanazione di ulteriori misure fiscali che il decreto del MEF – attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v. circolare n. 10/2020 – AF 4/2020 del 26.02.2020) – non ha potuto prevedere in quanto necessitano di un provvedimento di fonte primaria.
Nella giornata di ieri, Federauto ha sensibilizzato direttamente sia il Ministro Stefano Pataunelli che il Presidente di Unare e l’Amministratore Delegato di FCA Emea, evidenziando, da un lato, la necessità urgente di un sostegno del Governo all’occupazione con misure speciali sugli ammortizzatori sociali delle aziende concessionarie operanti nelle zone rosse e gialle, e dall’altra parte, il rapido adeguamento delle politiche delle Case automobilistiche nei confronti delle reti concessionarie, considerando che in molte aree sarà difficile realizzare obiettivi e rispettare altri impegni a cui è legata l’erogazione dei bonus.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse dettate dai provvedimenti attualmente emanati dal Governo, segnalando che il decreto legge n.6/2020 è attualmente in corso di conversione in legge in sede parlamentare.
*****
DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, n. 6
- Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (art. 1)
L’articolo 1, comma 1 del decreto, stabilisce che, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali:
- risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, o comunque;
- vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus.
Tra le misure di contenimento e gestione che possono essere adottate dalle Autorità competenti, l’articolo 1, comma 2 del decreto legge indica, espressamente, ma in via esemplificativa, le seguenti:
- divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
- divieto di accesso al comune o all’area interessata;
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, con applicazione della disposizione di cui all’articolo 41, comma 4 del codice del turismo in materia di diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio;
- sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
- applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- previsione dell’obbligo, da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
- chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 146/1990, specificamente individuati;
- previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
- limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti attuativi;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata, nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree al di fuori del comune o area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti attuativi.
- Ulteriori misure di contenimento adottabili (art. 2)
Si evidenzia inoltre che, anche al di fuori dei casi delineati dall’articolo 1, comma 1, le competenti Autorità potranno adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19.
- Attuazione delle misure di contenimento (art. 3)
L’articolo 3 disciplina le modalità e gli strumenti per l’esercizio dei poteri di adozione delle misure di contenimento e gestione da parte delle Autorità competenti.
In particolare rinvia l’adozione delle misure a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate o, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Nelle more della adozione dei DPCM, nei casi di estrema necessità ed urgenza, potranno essere esercitati gli ordinari poteri emergenziali già previsti dalla legislazione vigente in capo alle Autorità competenti (art. 32 legge n.833/1978; art. 117 del d.lgs. 112/1998; art 50 TUEL). Sono comunque fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 833/1978.
L’esecuzione delle misure è assicurata dai Prefetti territorialmente competenti, che si avvalgono delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate.
- Inosservanza misure di contenimento (art. 3, comma 4)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 codice penale relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
- Disposizioni finanziarie (art. 4)
Per far fronte allo stato di emergenza sanitaria viene incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 lo stanziamento di 5 milioni previsto per i primi interventi, e nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in esame, dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Si ricorda che con tale delibera era stato dichiarato per 6 mesi, ossia fino a luglio compreso, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
*****
DISPOSIZIONI DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020
In data 23 febbraio, come sopra indicato, è entrato in vigore ed è efficace per quattordici giorni (ossia fino al 7 marzo compreso), anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le prime disposizioni attuative del decreto legge con particolare riferimento ad alcuni comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, nei quali si sono sviluppati due focolai di infezione.
Si tratta, in particolare, dei seguenti comuni (cd “zona rossa”):
- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (della Regione Lombardia) e
- Vò (unico comune della Regione Veneto)
- Misure di contenimento per i comuni della cd “zona rossa”
Nei comuni della zona rossa trovano applicazione le seguenti misure di contenimento, che in parte riprendono integralmente le disposizioni del decreto legge:
- divieto di allontanamento dai comuni della zona rossa
- divieto di accesso nei comuni della zona rossa
- sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sospensione dei viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- sospensione delle procedure pubbliche concorsuali indette e in corso;
- chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
- obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché’ agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio (sul punto si ritiene che tra i DPI più indicati a questo riguardo possano rientrare quei dispositivi – cd mascherine – che coprono il naso, la bocca e il mento costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere contro gli aerosol sia solidi sia liquidi. Si fa presente che per essere efficaci e sicuri nei confronti di questa emergenza l’Organizzazione mondiale della sanità prescrive un dispositivo conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE seguita dal numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione);
- sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché’ di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
- Misure di contenimento sul territorio nazionale (art. 2)
Si dispone, inoltre, che gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei comuni della zona rossa sono obbligati a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, ai fini della adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- Esecuzione delle misure (art. 4)
L’esecuzione delle suddette misure, salvo diversa disposizione successiva, è assicurata dai Prefetti territorialmente competenti.
*****
DISPOSIZIONI DEL DPCM 25 FEBBRAIO 2020
Il 25 febbraio, è entrato in vigore – e, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, è efficace fino al 1° marzo compreso – un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure di contenimento dell’epidemia in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
- Misure di contenimento dell’emergenza
In particolare:
- in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte (cd zona gialla) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, potranno svolgersi solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (ad eccezione dei comuni della zona rossa dove gli eventi vengono sospesi);
- sospensione fino al 15 marzo prossimo dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate ed uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; rispetto a quanto disposto nel DPCM del 23 febbraio, e in linea con quanto previsto dal decreto legge (art. 1, comma 2, lettera f), si specifica che trova applicazione l’art 41, comma 4 del codice del turismo in tema di diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio;
- il giorno di domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso a musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali;
- nelle sedi periferiche del Ministero delle infrastrutture e trasporti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza sono sospesi gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento delle patente di guida, le abilitazioni professionali e di abilitazione del personale adibito alla funzione di esaminatore. Si prevede conseguentemente che, con successivo Decreto Dirigenziale sarà disposta, per i candidati impossibilitati a svolgere gli esami a causa della sospensione introdotta, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del codice della strada per il conseguimento delle patenti e degli altri titoli abilitanti e le esercitazioni alla guida.
- Applicazione del lavoro agile (art. 2 DPCM)
Nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) è applicabile, in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020:
- per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle predette Regioni;
- per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori,
anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta modalità di lavoro.
In questi casi, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL al seguente indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
Si evidenzia che per l’attivazione del lavoro agile (c.d. smart working) resta fermo l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti.
A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 24 febbraio 2020 pubblicata nella sezione notizie del sito istituzionale, ha chiarito che in questi casi, nella procedura telematica, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.
Di conseguenza, in assenza di un accordo individuale (la cui sottoscrizione non è richiesta ai sensi dell’art. 2, DPCM 25.02.2020), al suo posto occorre inserire un documento che autocertifichi che trattasi di datore di lavoro e/o lavoratori compresi tra quelli previsti nel DPCM del 25 febbraio 2020.
Tale autocertificazione deve contenere altresì l’elenco dei lavoratori per i quali si attiva lo smart working e deve essere ripetuta per ciascuna comunicazione riferita ai lavoratori contenuti nell’elenco.
Tale indicazione è stata fornita nella sezione FAQ dedicata sull’URP online del sito del MLPS, il cui link si riporta di seguito:
- Misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa
Per quanto riguarda il trattamento da tenere nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, si precisa che in ogni caso non si tratta di assenze per malattia anche perché ciò comporterebbe implicazioni complicate da gestire sia da un punto di vista contributivo che gestionale sul rapporto di lavoro.
A tal riguardo, l’articolo 202 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, prevede una sospensione dell’attività lavorativa in caso di “pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore”. In tal caso poiché fatto non imputabile al datore di lavoro, il trattamento economico dell’assenza potrà essere gestito con permessi individuali, ferie, permessi non retribuiti, in accordo con il lavoratore.
Per quanto concerne il ricorso ad ammortizzatori sociali, sono in corso approfondimenti tra gli Uffici preposti della Confcommercio ed i Ministeri competenti per valutare eventuali interventi sulla normativa vigente.