DPCM 11.03.2020: Ulteriori misure restrittive per contenimento e gestione emergenza epidemiologica
Circolare n. 28/2020 – CO 11/2020
Dal 12 al 25 marzo 2020 chiudono le concessionarie che vendono veicoli.
Sulla G. U. n. 64 dell’11.03.2020 è stato pubblicato il DPCM 11.03.2020 che introduce sull’intero territorio nazionale ulteriori più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Il provvedimento, che produce effetti dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020, prevede la sospensione:
- delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 del DPCM (cui si rinvia) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Di conseguenza fino al 25 marzo restano chiuse le concessionarie che commercializzano veicoli.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di officina, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che:
“le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) non sono state considerate tra quelle destinatarie del provvedimento di chiusura.
Possono pertanto continuare a svolgere la loro attività.
Allo stesso modo sono autorizzate le connesse attività di vendita di parti e accessori di ricambio.
Tuttavia, al fine di evitare il contagio, si raccomanda comunque di osservare le seguenti precauzioni:
1) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
2) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet”.
Federauto ha interpellato sul punto anche il Dipartimento della Protezione civile ed è in attesa di una risposta ufficiale nelle FAQ del Governo. - le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Possibili interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto in commento cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell’art. 2 dello stesso decreto.