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Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Milleproroghe)

Circolare n. 16/2020

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, la Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

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Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, ed è entrata in vigore il giorno successivo, la Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Nel rinviare alla precedente circolare n. 3 del 9 gennaio 2020 per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto-legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Tassa automobilistica veicoli in locazione a lungo termine (art. 1, comma 8-bis)

A seguito all’entrata in vigore del DL n. 124 del 2019 (v. circolare n. 47/2019), dal 1° gennaio 2020, la tassa automobilistica dei veicoli noleggiati con contratti di durata superiore a 12 mesi dovrà essere pagata dai locatari e non più dalle società di noleggio a lungo termine. Il versamento della tassa andrà alle regioni in cui hanno sede le aziende o in cui risiedono i privati che hanno sottoscritto il contratto di noleggio, invece che nelle regioni in cui sono immatricolati i veicoli.

Viene ora previsto che gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente debbono adempiere all’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non più sulla base della comunicazione all’anagrafe nazionale veicoli, ma sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico.

Con riferimento al primo semestre 2020, viene stabilito, inoltre, che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica dovranno essere versate entro il 31 luglio 2020, senza l’applicazione di sanzioni o di interessi.

I dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, sempre con riferimento al 1° semestre 2020, dovranno essere acquisiti, a titolo non oneroso, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiranno negli archivi dell’Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l’Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere definite le modalità operative per l’acquisizione di tali dati anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

2. Tributi locali (art. 4, comma 3-quater)

Con la legge di bilancio per il 2020, il legislatore ha introdotto il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, destinato a sostituire i seguenti tributi locali: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l’occupazione delle strade.

Il legislatore, nella citata legge di bilancio per il 2020, ha previsto l’entrata in vigore del nuovo canone unico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha stabilito l’abrogazione dei succitati tributi locali (COSAP, TOSAP, ICPDPA, CIMP ed il canone per l’occupazione delle strade), non dal 1° gennaio 2021, ma dal 1° gennaio 2020.

Con il comma in esame, il legislatore è intervenuto al fine di evitare un vuoto normativo nella disciplina dei tributi degli enti locali, stabilendo che, limitatamente all’anno 2020, continua la vigenza delle norme sui tributi locali abrogate dalla legge di bilancio 2020.

3. Estensione dell’aliquota ridotta della cedolare secca (art. 4, commi 3-novies e 3-decies)

La previsione della riduzione dell’aliquota della cedolare secca (dal 15% al 10%), per i contratti a canone concordato, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), viene resa definitiva (non più fino al 2019). Viene, però, previsto che, per il 2020, l’agevolazione si applichi ai soli comuni fino a 10 mila abitanti.

La riduzione dell’aliquota della cedolare secca, per i contratti a canone concordato, inoltre, viene estesa anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, in cui sia stata individuata, da un’ordinanza sindacale, una cd “zona rossa”.

4. Proroga detrazioni sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

Viene prorogato, al 2020, il c.d. “Bonus Verde”, che consente la detrazione, ai fini Irpef, delle spese sostenute per la sistemazione del verde di aree scoperte private degli immobili ad uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si ricorda che l’agevolazione prevede la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali, calcolata su un importo massimo di 5.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

1. Disposizioni in materia di cartolarizzazioni (art. 4-bis)

Con l’articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l’emanazione, da parte del Ministero dell’economia e finanze, dei decreti di attuazione delle norme contenute nell’art. 1, commi 1088 e 1089 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in materia di operazioni di cartolarizzazione che prevedono il finanziamento del soggetto cedente da parte della società di cartolarizzazione dei crediti.

2. Proroga termini per l’agevolazione “Promozione economia locale” (art. 1, comma 10-sexies)

In linea con le richieste della Confederazione, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall’articolo 30-ter del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. L’agevolazione consente ai soggetti situati nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti ed esercenti attività nei settori del commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), del turismo, dell’artigianato, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, di ottenere un contributo commisurato ai tributi comunali, nel caso in cui si proceda alla riapertura di un esercizio chiuso da almeno 6 mesi o all’ampliamento di un esercizio già esistente.

Considerato che ad oggi non tutti i Comuni hanno adottato gli atti amministrativi necessari ad avviare l’agevolazione sul proprio territorio, la Confederazione ha formulato la proposta di ampliare il termine entro il quale gli imprenditori possono presentare la propria domanda per la concessione del contributo. Il periodo stabilito per la presentazione delle domande da parte delle imprese, originariamente fissato tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno, per l’anno 2020 è stato ampliato fino al 30 settembre, consentendo così ai Comuni che ancora non avessero predisposto l’apposita documentazione di farvi fronte grazie ad una tempistica più ampia, evitando alle imprese di perdere un anno di agevolazione.

3. Nuove agevolazioni per le imprese di Genova (art. 33, comma 1, lett. a-bis)

In fase di conversione è stata aggiunta la lettera a-bis al comma 1 dell’articolo 33, con la quale viene aggiunto l’articolo 8-bis al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130. Quest’ultimo riconosce alle imprese che operano o si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nella zona franca urbana di Genova un contributo a fondo perduto per la realizzazione di investimenti. I criteri e le modalità per l’erogazione dell’agevolazione saranno stabiliti dal Commissario delegato nel rispetto del Regolamento n. 651/2014 UE, relativo alla disciplina sugli aiuti di Stato esentati da notifica. È previsto un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Modifica disciplina incentivi ecobonus auto (art. 12, comma 2 bis)

In fase di conversione del decreto in oggetto, con riferimento all’ecobonus per l’acquisto di auto a basse emissioni di CO2 (v. circolare 16/2019), con o senza contestuale rottamazione di altro veicolo, si è ridotta da 70 grammi CO2/Km a 60 la soglia massima di emissioni che i nuovi veicoli devono rispettare, per accedere al contributo di € 1.500 (€2.500 in caso di contestuale rottamazione di veicolo di classe Euro 4 o inferiore) previsto dalla normativa (art. 1 commi 1031 L. 145/2018). La modifica si applica agli acquisti dal 1° marzo 2020.

2. Modifica disciplina classi di merito assicurazioni RC auto (art. 12, comma 4 ter. 2)

L’introduzione del comma 4-ter.2 all’articolo 134 del D.lgs 209/2005 (testo unico sulle assicurazioni), interviene sulle modalità di utilizzo del sistema di polizza “familiare”, recentemente modificato. Si dispone, in particolare, che in caso di incidente a responsabilità esclusiva o principale di un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per effetto dei più ampi obblighi di trasferimento della stessa in capo alle compagnie (anche tra veicoli di diversa tipologia) introdotti dal Decreto Fiscale (DL 124/2019), che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le compagnie di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto a quella ordinariamente attribuita. La norma precisa che tale facoltà è da applicarsi unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia.

3. Risorse per adozione misure per miglioramento qualità aria Pianura Padana e Roma (art. 24, commi 5 bis e 5 ter)

Per l’adozione di provvedimenti volti a migliorare la qualità dell’aria, prioritariamente agendo sul settore dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e sull’uso razionale dell’energia, nonché per interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto dei fenomeni di continuo superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), si finanzia con risorse aggiuntive, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2020 al 2022  e 40 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2034, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia dall’art. 30 del DL 34/2019. Le risorse saranno ripartite tra le Regioni interessate, con particolare riferimento alle specificità territoriali della pianura padana.

Inoltre, per le medesime finalità sopra richiamate, tenendo conto del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale, sono assegnate ulteriori risorse alla Regione Lazio pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

4. Monopattini elettrici (articolo 33-bis)

Si prevede la proroga della sperimentazione, disciplinata dal Decreto del Ministero dei Trasporti 4 giugno 2019, della circolazione di dispositivi per la micromobilità fino al 12 luglio 2021 (ulteriori 12 mesi rispetto alla durata iniziale della sperimentazione), precisando che la circolazione di tali dispositivi di mobilità personale può avvenire soltanto nel rispetto delle prescrizioni recate dal citato Decreto.

Inoltre, nelle more delle nuove regole che dovrebbero far seguito alla sperimentazione, vengono previste specifiche misure per disciplinare la circolazione dei monopattini, equiparati ai velocipedi, anche fuori dagli ambiti territoriali della sperimentazione, se rispondenti ai requisiti tecnici del richiamato Decreto. In particolare, si prevede che i conducenti abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età e che in caso di conducenti minorenni sia obbligatorio l’uso del caso. I monopattini elettrici possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

In caso di scarsa illuminazione e nelle ore con poca luce, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di adeguata segnalazione non possono essere utilizzati e, se in possesso della prescritta strumentazione per circolare, i conducenti hanno obbligo di indossare elementi retroriflettenti (giubbotto e bretelle).

Infine, si prevede che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in “sharing” (free-floating), possono essere attivati solo con apposita delibera di Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione, l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI CALAMITOSI

1. Esenzione imposta bollo e registro sisma (art. 15, comma 7-bis)

Con il comma in esame, viene prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche, residenti o domiciliate, e delle persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2016, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

2. Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise (art. 29)

Nella legge di stabilità per il 2015, il legislatore ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Con l’articolo in esame, in considerazione della insufficienza delle disponibilità inizialmente previste, viene stabilito che i rimborsi dovranno essere effettuati a valere sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Informatizzazione INAIL (art. 36)

Viene istituita la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.

A tal fine viene inserito, dopo l’articolo 7 del citato DPR 462/01, l’art. 7-bis il quale introduce importanti novità nell’ambito delle verifiche, disponendo che il datore di lavoro dovrà comunicare ad INAIL, per via informatica, il nominativo dell’Organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

Si ricorda che il DPR 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato.

La disposizione prevede poi che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, dovrà essere fatto riferimento al tariffario unico nazionale INAIL (ex ISPESL) del 7 luglio 2005 e pubblicato sul S.O. n.125 della G.U. n. 165 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Proroga della cessazione del regime di maggior tutela della vendita di elettricità e gas e requisiti per l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elettrica (art. 12 comma 3)

La fine del cosiddetto regime di maggior tutela nel mercato dell’energia elettrica e del gas prevista per il 1° luglio 2020 è stata prorogata prevedendo uno scaglionamento nel tempo. Per le piccole imprese il termine è il 1° gennaio 2021, mentre per le micro imprese e i clienti domestici viene individuato il termine del 1° gennaio 2022.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentite l’ARERA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà definire, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, considerando anche la necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Sempre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ARERA e sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali.

Il Ministro dello sviluppo economico individuerà inoltre un procedimento speciale per regolare l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari verificatesi nell’attività di vendita dell’energia elettrica, accertate e sanzionate.

L’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali deve essere pubblico e pertanto si dispone la sua pubblicazione sul sito del ministero dello Sviluppo Economico a cui spetta inoltre il compito di aggiornamento mensile e verifica dei requisiti.

2. Autoconsumo da fonti rinnovabili (art. 42-bis)

L’articolo mira a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in particolare consentendo di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero la possibilità di realizzare comunità energetiche rinnovabili.

Lo scopo della norma è quella di promuovere l’aggregazione della domanda con l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri. Vengono richieste specifiche condizioni:

  • possono associarsi sia persone fisiche che persone giuridiche purché la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale;
  • gli impianti per la produzione di energia rinnovabile destinata al proprio consumo devono essere di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
  • la condivisione dell’energia prodotta avviene sfruttando la rete esistente;
  • la condivisione dell’energia può avvenire in tempo reale (autoconsumo istantaneo) o successivamente sfruttando l’utilizzo di accumulatori;
  • il perimetro delle comunità energetiche è individuato in punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
  • l’autoconsumo è esteso a tutti i soggetti di uno stesso edificio.

Il singolo consumatore gode in ogni caso dei diritti di cliente finale, avendo quindi la possibilità di scegliere il proprio venditore e di recedere dal contratto qualora lo ritenga opportuno, nei limiti di quanto previsto dal contratto stesso.

L’energia prodotta e consumata all’interno delle comunità energetiche, al pari di quella prelevata dalla rete, è soggetta agli oneri di sistema.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico dovrà essere individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti rinnovabili coinvolti nelle comunità energetiche, tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli attuali.

Gli incentivi che verranno individuati non saranno comunque cumulabili con quelli già in corso per il meccanismo dello “scambio sul posto”, ma rimane la possibilità di godere delle detrazioni fiscali per l’installazione di impianti rinnovabili.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto in esame, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni. In particolare:

  • opera in accordo con il gestore delle reti (Terna) e i distributori per trovare modalità efficienti per la condivisone dell’energia;
  • individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolate;
  • individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni.

Viene infine disposto un sistema di monitoraggio delle configurazioni di comunità energetiche realizzate e della distribuzione di incentivi, al fine di una gestione efficiente delle risorse e di una revisione delle componenti tariffarie della bolletta, con specifico riferimento agli oneri di sistema

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Entrata in vigore disciplina nuova class action (art. 8, comma 5)

La disposizione in commento ha modificato, in sede di conversione in legge, il testo originario del DL prevedendo un ulteriore differimento (da 18 a 19 mesi) dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa in materia di class action introdotta dalla Legge 12 aprile 2019 n. 31.

Pertanto, alla luce della proroga in oggetto, le nuove disposizioni del codice di procedura civile in materia di class action entreranno in vigore il 19 novembre 2020.

Inoltre, sempre in sede di conversione, è stata introdotta anche una modifica all’art. 84 septies c.p.c., introdotto dall’art. 1 della L. n. 31 del 2019, che prevede la possibilità di aderire all’azione di classe mediante l’inserimento della domanda nel fascicolo informatico.

Più precisamente, le disposizioni in commento modificano il comma 4 del richiamato art. 84 septies c.p.c. precisando che la domanda di adesione in via telematica, a norma dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82), è validamente presentata se:

  • l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 65, lett. b CAD);
  • trasmessa dal domicilio digitale dell’istante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare (art. 65, lett. c-bis CAD).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

1. Soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza (art. 8, comma 4)

Con il comma in esame, viene prorogato, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia, recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti, incaricati dall’autorità giudiziaria, delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.

2. Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-sexies)

Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative, la nomina degli organi di controllo e dei revisori è stata resa obbligatoria, in estrema sintesi, se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Per le società a responsabilità limitata e le società cooperative, già costituite alla data del 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa), era stato previsto un termine massimo (16 dicembre 2019), entro il quale dare attuazione alle nuove disposizioni.

Con il comma in esame, il termine per l’adeguamento alle nuove norme viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Proroga dei termini per l’assunzione di lavoratori disabili (art. 11 ter)

I datori di lavoro che, a seguito della revisione delle tariffe INAIL intervenuta nel 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento di un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, tali da incidere sui obblighi di assunzione di cui alla L. 68/1999, possono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di persone con disabilità entro il 31 maggio 2020.

2. Proroga misure di sostegno al reddito (art. 11 quater, commi 2, 3, 4, 6)

Il provvedimento prevede il rifinanziamento per l’anno 2020 delle misure di sostegno al reddito per lavoratori dei call center a cui viene riconosciuto un trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

Per le imprese che devono completare i piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa di  Campania e Veneto e che nel 2019 hanno cessato un intervento di integrazione salariale straordinaria, è stata prevista la possibilità di richiedere un ulteriore intervento di integrazione salariale nel limite massimo di 12 mesi.

È stata, inoltre, prorogato per l’anno 2020 il trattamento di mobilità in deroga, per ulteriori 12 mesi, per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, in caso di cessazione dell’attività produttiva per l’anno 2020 è previsto il trattamento di cigs per crisi aziendali di massimo 12 mesi qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Il provvedimento ha previsto per il 2020 lo stanziamento di 45 milioni di euro in aggiunta ai 50 milioni già previsti per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall’art. 22 bis del D. lgs. 148/2015 per le imprese con rilevanza economica strategica. Tale proroga di 12 mesi viene riconosciuta a fronte di rilevanti problematiche occupazionali.

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