Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd “Decreto Fiscale”)
Circolare n. 47/2019
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd “Decreto Fiscale”), in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Si informa che è stata approvato in Senato, in via definitiva, con voto di fiducia, ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto Fiscale”), collegato alla Manovra di Bilancio, sui cui contenuti si è riferito con la circolare n. 43/2019 del 5 novembre 2019.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, ricordando che le modifiche intervenute nel corso dell’iter di conversione entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
1. Accisa sul gasolio commerciale (art. 8)
Si modifica l’articolo 24-ter comma 4 del decreto legislativo 504/1995 che dà facoltà di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale per determinati scopi. La disposizione in commento prevede che il rimborso è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato da un veicolo per ogni chilometro percorso dallo stesso. Tale limite si applica per i consumi di gasolio effettuati dal 1° gennaio 2020.
2. Trasporto pubblico locale (art. 47)
L’articolo interviene per modificare l’art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale) del DL 50/2017. In particolare, si prevede che i criteri stabiliti per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale entreranno in vigore nel 2021 (non più nel 2018), rinviando la riforma del trasporto pubblico.
In aggiunta, si prevede che, per il riparto del Fondo nazionale, per il saldo 2019 si terrà conto dei dati a consuntivo relativi alle variazioni del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria del 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario, e non, come previsto dal citato art. 27, delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI.
Al fine di evitare possibili interruzioni del servizio, durante l’iter di conversione del Decreto, è stato aggiunto il comma 1 bis attraverso cui si prevede che tramite Decreto del Ministro dei Trasporti, possa essere disciplinata anche l’esclusione, fino al 31 dicembre 2020, dal rispetto del previsto divieto di circolazione sul territorio nazionale per i veicoli di trasporto persone M2 e M3 di categoria emissiva Euro 0, dei veicoli aventi particolari specifiche dimensionali, già adibiti a servizi di trasporto pubblico locale sulle isole minori.
3. Revisione priorità investimenti infrastrutturali (art. 49)
Attraverso una modifica dell’art. 1 comma 134 della Legge di Bilancio 2019 si modifica la priorità degli investimenti infrastrutturali, inserendo tra questi anche quelli destinati a interventi per la viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale – per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
4. Nuove funzioni al Pubblico Registro Automobilistico (art. 51, co. 2-bis)
Durante l’iter parlamentare è stato introdotto il comma 2 bis che, ai fini dichiarati di evitare duplicazioni, di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, dispone l’acquisizione al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico anche dei dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. L’Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, dell’ ACI – soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico.
5. Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono bambini (art. 52)
L’introduzione dell’obbligo per i conducenti di veicoli, che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme che scongiuri la possibilità che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo dei veicoli aveva già previsto risorse da destinare in apporto per l’acquisto dello stesso per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L’articolo in commento prevede che tale risorse vengano utilizzate per erogare un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che sono state stabilite in 15,1 milioni di euro per il 2019 e, con una modifica in fase di conversione del decreto, in 5 milioni di euro per il 2020.
Inoltre, durante l’iter di approvazione, si è stabilito, attraverso una modifica all’art. 1 della legge 117/2018, che le sanzioni in caso di mancato utilizzo del previsto dispositivo anti abbandono dei bambini siano applicabili a partire dal 6 marzo 2020.
6. Rinnovo parco veicoli industriali e incentivi navigazione interna (art. 53, co. 5-bis)
Per il miglioramento della sicurezza del trasporto stradale e per la sostenibilità ambientale, si prevede, in aggiunta alle risorse già previste dalla normativa vigente, un contributo di 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per gli investimenti, effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto (27 ottobre 2019) fino al 30 settembre 2020, per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
I contributi sono destinati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico), elettrica (full electric) e a motorizzazione termica conforme alla normativa euro VI.
In fase di conversione del provvedimento, per lo sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per i soli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime. Un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti definirà un piano triennale per la disciplina di tali incentivi.
7. Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e ibridi utilizzati dalle persone con disabilità (art. 53-bis)
Attraverso una serie di modifiche normative approvate in conversione del decreto, si estende la disciplina dell’IVA ridotta per i veicoli utilizzati dalle persone con disabilità ai mezzi ad alimentazione elettrica e ibrida, prevedendo che i veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico utilizzati da persone invalide possono godere dell’aliquota ridotta prevista dalla normativa.
8. Assicurazioni RC Auto attestato rischio per nucleo familiare (art. 55-bis)
Attraverso una modifica del comma 4-bis dell’articolo 134 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 2005 n. 209), intervenuta nell’iter parlamentare del provvedimento, si prevede il divieto per le compagnie assicuratrici, nei casi di stipulazione di un nuovo contratto di responsabilità civile, o di rinnovo di contratti, già, stipulati purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, di attribuire una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio del veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato dal contraente o da altro componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ D’IMPRESA
1. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)
Il contribuente che si accolla il debito di imposta altrui non può estinguere tale debito utilizzando in compensazione propri crediti. Tale disposizione è stata introdotta al fine di evitare che crediti realizzati tramite operazioni artificiose possano essere utilizzati per compensare effettivi debiti d’imposta e traduce in legge una posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi.
I versamenti disposti in violazione della previsione normativa si considerano come non avvenuti. I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento (quindi, oltre i 5 anni ordinari previsti per l’accertamento fiscale).
Le sanzioni previste sono le seguenti:
- per l’accollante: 30% del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un credito di imposta in misura superiore a quella esistente; dal 100% al 200% del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un credito inesistente;
- per l’accollato: il 30% degli importi non versati, con recupero degli importi stessi e delle relative sanzioni. L’accollante, inoltre, è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta dovuta e gli interessi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare la disposizione in commento.
2. Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione (art. 2)
I destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, a partire dalla data di notifica del provvedimento, non possono utilizzare in compensazione, nel modello F24, i crediti relativi all’IVA ed alle imposte dirette, anche maturati con riferimento ad un’attività diversa da quella esercitata con partita IVA oggetto del provvedimento.
Medesima previsione viene stabilita anche nel caso in cui ad un contribuente venga notificato un provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie (VIES): in tal caso, però, è esclusa la compensazione dei soli crediti IVA.
L’esclusione permane fino a quando non è cessata la partita IVA o vengano meno le irregolarità che hanno portato all’esclusione dalla banca dati VIES.
L’eventuale utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, in violazione della presente disposizione, comporterà lo scarto del modello F24.
Al riguardo, occorre precisare che i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano come non eseguiti e, pertanto, in tal caso, troveranno applicazione le sanzioni ordinariamente previste.
3. Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)
Vengono introdotte nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti (ossia tra crediti di imposta e contributi di natura diversa): i soggetti passivi IVA potranno utilizzare in compensazione i crediti IVA, IRES, IRPEF, IRAP ed addizionali, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, di importo superiore a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Di conseguenza, i crediti maturati nel 2019 potranno essere utilizzati solo a partire dal secondo semestre del 2020, ossia quando sarà possibile presentare le relative dichiarazioni.
La trasmissione telematica dei modelli F24 diviene obbligatoria anche per coloro che non sono titolari di partita IVA. Ugualmente, le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti dovranno essere effettuate in via telematica.
A partire dai modelli F24 presentati da marzo 2020, troverà applicazione una specifica sanzione pecuniaria, ove, a seguito di controlli, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione. Il contribuente ha tempo 30 giorni per fornire informazioni su eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate. Il mancato pagamento entro i 30 giorni, comporta l’iscrizione a ruolo delle sanzioni.
Per quanto riguarda il quantum della sanzione pecuniaria, si evidenzia che, in sede di conversione, l’ammontare della sanzione è stato ridotto: per ogni delega irregolare (di cui l’Agenzia ha comunicato la mancata esecuzione) trova applicazione, non più la sanzione di 1.000 euro, ma una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro. Viene esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione (art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Viene, poi, introdotta una procedura di “cooperazione rafforzata” tra INPS, Agenzia delle Entrate ed INAIL, volta sempre al controllo della regolarità delle compensazioni.
4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4, commi 1 e 2)
In sede di conversione in legge, la presente disposizione è stata profondamente modificata.
In particolare, la disciplina volta a contrastare l’omesso versamento di ritenute fiscali, relative a redditi di lavoratori dipendenti, da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici, non riguarda più tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio, come nella originaria stesura, ma solo quelli caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. “labour intensive”). Inoltre, sull’impresa appaltante non grava più l’obbligo di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ma solo l’obbligo di chiedere copia delle deleghe di pagamento relative al predetto versamento.
In specie, la nuova norma, sotto il profilo soggettivo, riguarda solo il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi).
Sotto il profilo oggettivo, il valore dell’opera o del servizio, complessivamente reso, deve risultare di importo annuo superiore a 200.000 euro.
Sotto il profilo contrattuale, le operazioni riguardano contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il committente, che rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in commento, secondo quanto sopra evidenziato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria ed alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare tali debiti in compensazione con proprie posizioni creditorie. Le imprese appaltatrici o affidatarie sono obbligate a rilasciare copia dei versamenti ai committenti.
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a porre in essere taluni adempimenti (ossia, trasmissione delle deleghe di pagamento e comunicazione di informazioni relative ai lavoratori impiegati), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei versamenti, nei confronti del committente, al fine di consentire allo stesso un riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati. Nel caso di inadempienza degli obblighi informativi prima detti o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Il committente, inoltre, deve darne comunicazione, entro novanta giorni, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Nel caso in cui il committente non ottemperi agli obblighi previsti dalla norma in commento (obbligo di chiedere copia delle deleghe di pagamento e obbligo di sospendere il pagamento alle imprese appaltatrici, in caso di loro inadempienza), questi è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.
L’obbligo di preventiva comunicazione al committente, nelle forme sopra indicate, da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici non sussiste a condizione che siano presenti contestualmente i seguenti presupposti:
- risultino in attività da almeno 3 anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito, nel corso degli ultimi 3 anni, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro.
Le imprese che presentano le condizioni sopra citate possono procedere al versamento delle ritenute e operare le eventuali compensazioni.
Le predette condizioni dovranno risultare da una apposita certificazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa al committente.
4.1. Estensione del regime del reverse charge (art. 4, commi 3 e 4)
Il regime del reverse charge viene esteso a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati dai seguenti elementi:
- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il reverse charge, dunque, dovrà essere esteso a tutte le prestazioni di servizi realizzate tramite appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. “labour intensive”), nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del nuovo reverse charge le prestazioni succitate, effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment. Sono escluse, altresì, le agenzie per il lavoro.
La nuova fattispecie di reverse charge potrà trovare applicazione solo in seguito al rilascio della relativa autorizzazione da parte della Commissione Europea.
5. Contrasto alle frodi in materia di accisa (art. 5, commi 1-3)
Come stabilito dalla legislazione europea, i prodotti soggetti ad accisa possono essere trasferiti in sospensione di imposta: da un depositario autorizzato o speditore registrato ad un soggetto avente la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.
Viene, ora, previsto, nel caso di trasferimenti in sospensione di accisa, un termine di 24 ore, decorrente dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, entro il quale il destinatario stesso deve inviare la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria. Il nuovo termine breve è entrato in vigore a partire dal 1° novembre 2019. La norma precisa, altresì, che, nel caso di trasferimenti mediante automezzi, “la presa in consegna da parte del destinatario” si considera avvenuta con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro lo stesso giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
Viene ampliata la platea degli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici, tenuti a presentare la denuncia (e a richiedere la correlata licenza fiscale) all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. In particolare, sono ora tenuti a tale adempimento anche:
- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (anziché 25);
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (anziché i 10 metri cubi).
L’ampliamento della platea si avrà dal quarto mese successivo a quello della pubblicazione di una determinazione dell’Agenzia delle dogane, con la quale dovranno essere stabilite le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per i nuovi soggetti tenuti alla succitata denuncia e licenza.
Inoltre, vengono disposti, per il rilascio della licenza fiscale, dei requisiti di onorabilità, in linea con quelli già previsti per coloro che gestiscono depositi fiscali di prodotti energetici (nel quinquennio antecedente la richiesta, non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno).
Sempre in tema di depositi commerciali di prodotti energetici, viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, non più a mezzo fax, ma solo tramite modalità telematiche, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane.
5.1.Disposizioni in materia di confisca (art. 5, comma 4)
Con riferimento ai delitti in materia di accise, viene resa obbligatoria la confisca dei beni che ne costituiscono il relativo profitto o prezzo (ora solo facoltativa) e viene introdotta la possibilità della confisca per valore equivalente. Con la confisca per valore equivalente, non viene confiscato il bene che si presume ottenuto con la condotta criminale, ma qualunque bene del patrimonio dei responsabili dei traffici illeciti per un valore corrispondente al prezzo o al profitto.
6. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburante (art. 6)
Con la legge di bilancio 2018, è stata introdotta una disciplina specifica dell’IVA per i carburanti estratti da depositi fiscali utilizzati anche come deposito IVA: in tali ipotesi, salvo alcune eccezioni, l’IVA deve essere pagata con il modello F24, senza possibilità di operare alcuna compensazione.
Con l’articolo in esame, viene previsto che, ai depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA, non si applica più la norma in base alla quale l’acquisto di carburante, lasciato in giacenza all’interno dello stesso deposito fiscale, sia posto in essere senza applicazione dell’IVA. Di conseguenza, la cessione a terzi di carburante in deposito è soggetta, comunque, al pagamento della relativa imposta.
Inoltre, viene resa più difficile la possibilità di derogare all’obbligo di versare l’IVA senza possibilità di compensazione. In particolare, la deroga sarà possibile solo ove ricorrano entrambe le condizioni (integrazione di specifici criteri di affidabilità e prestazione di un’idonea garanzia), che la formulazione previgente (legge di bilancio 2019) considerava come alternative.
La deroga è sempre esclusa nel caso in cui i carburanti, estratti o immessi in consumo, siano di proprietà del gestore di un deposito con una capacità inferiore a 3.000 metri cubi. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.
Viene, poi, escluso l’utilizzo della dichiarazione d’intento per le cessioni e per le importazioni definitive che riguardano i carburanti, con l’eccezione del solo gasolio commerciale, impiegato dai soggetti esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, sempreché trattasi di cessioni di gasolio commerciale effettuate presso un deposito commerciale da soggetti diversi dai destinatari registrati ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo od estratto il medesimo gasolio.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare potranno essere stabilite ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di intento.
Infine, i dati rilevati dai concessionari di autostrade e trafori sui transiti degli automezzi di prodotti energetici dovranno essere messi a disposizione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
7. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti (art. 7)
La disposizione in esame è volta ad evitare che vengano immessi in Italia oli lubrificanti che, miscelati con altri prodotti energetici, vengano poi utilizzati come carburanti. Al fine di contrastare tale frode, viene previsto che gli oli lubrificanti (individuati dalla norma con dei codici nomenclatura), se immessi in consumo dal territorio dell’Unione Europea in Italia, possano circolare solo se accompagnati da un “codice amministrativo di riscontro”, emesso dall’Agenzia delle dogane. Per richiedere tale codice, i soggetti dovranno fornire all’Agenzia diversi dati, come i dati identificativi dei soggetti coinvolti e l’itinerario del trasferimento.
Viene prevista una specifica disciplina sanzionatoria (se i dati forniti all’Agenzia delle dogane risulteranno non veritieri o se la circolazione avviene senza la richiesta del codice, si configurerà un tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, sanzionabile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) e viene demandata ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di attuazione di tale disciplina.
8. Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)
In tema di acquisto intracomunitario di veicoli fiscalmente usati (ossia quelli che hanno percorso più di 6.000 Km e venduti almeno 6 mesi dopo la prima immatricolazione), la norma introduce l’obbligo della preventiva verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA, mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetto “Modello El.Ide”).
Le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA vengono, quindi, equiparate a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.
La norma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità della predetta verifica.
9. Estensione del sistema INFOIL (art. 10)
Ai fini dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta, da parte dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, l’articolo in esame prevede l’applicazione del cosiddetto sistema INFOIL ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio.
Nello specifico, viene stabilito che, entro il 30 giugno 2020, gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio, di capacità superiore a 3.000 metri cubi, devono dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.
La norma rinvia, quindi, ad un’apposita determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i tempi e le modalità di esecuzione.
10. Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis)
La disposizione in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, amplia l’ambito operativo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come è noto, mediante tale istituto, i contribuenti possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La riduzione delle sanzioni varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione dell’errore o dell’omissione.
In particolare, viene previsto che le previsioni di riduzione delle sanzioni a un settimo, a un sesto e un quinto del minimo si applichino, oltre che ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali ed alle accise, anche ai tributi regionali e locali.
11. Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico(art. 11)
Viene stabilita la presentazione esclusivamente in forma telematica del DAS (documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa) per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. In particolare, viene prevista l’emanazione di una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale fissare tempi, comunque entro il 30 giugno 2020, e modalità per l’introduzione del DAS telematico.
12. Trust (art. 13)
Nella categoria dei redditi di capitale, vengono inseriti i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata, anche nel caso in cui i beneficiari residenti non possono essere individuati quali soggetti passivi ai fini dell’imposta sul reddito.
Per quanto concerne la determinazione del reddito da capitale, inoltre, la norma prevede che, nel caso di attribuzioni in favore di beneficiari residenti in Italia, da parte dei suddetti istituti, ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Infine, viene estesa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità – già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio – di accedere alle informazioni afferenti alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust, che tali soggetti hanno l’obbligo di comunicare al “Registro delle imprese”, presso cui sono detenute in apposite sezioni speciali.
13. Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati (art. 13–ter, comma 1)
Come noto, a partire dal 2015, è stata introdotta nel nostro ordinamento un’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati, consistente in una riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione. I lavoratori impatriati sono coloro che:
- si trasferiscono in Italia;
- non siano stati residenti nel territorio dello Stato nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
- prestino l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Il cosiddetto “Decreto Crescita” ha esteso il regime di favore anche a coloro che avviano un’attività d’impresa, ha incrementato la riduzione dell’imponibile (dal 50% al 70%) ed ha semplificato le condizioni di accesso.
Con la norma in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto in esame, viene previsto che le maggiori agevolazioni, introdotte dal citato “Decreto Crescita”, trovino applicazione ai soggetti trasferiti in Italia, già a partire dal 30 aprile 2019 e per il periodo d’imposta in corso, purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.
14. Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14)
L’articolo in esame consente l’utilizzo dei files delle fatture elettroniche anche per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria (contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale), oltre che per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale.
A tal fine, quindi, la norma dispone che tali files siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, comunque, fino alla definizione di un eventuale giudizio.
In sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta la previsione in base alla quale, per gli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI), la trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire seguendo le regole previste ad hoc per tali enti, volte ad impedire che dall’aggregazione dei dati contenuti nelle fatture possano essere conosciute le attività dei succitati organismi.
15. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (art. 15)
Con la disposizione in esame viene prorogata anche per l’anno 2020 l’esclusione dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio, per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene stabilita una semplificazione: a decorrere dal 1° luglio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria diviene l’unico modo (non più facoltativo) di adempiere anche all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.
16. Semplificazioni fiscali (art. 16)
L’avvio del processo graduale per la predisposizione di dichiarazioni precompilate IVA, da parte dell’Amministrazione finanziaria viene differito al secondo semestre 2020.
In particolare viene stabilito che:
- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 – in via sperimentale – l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
- sulla base dei dati IVA 2021, dovrà essere elaborata la dichiarazione annuale precompilata.
17. Esterometro (art. 16, comma 1-bis)
In sede di conversione in legge del decreto, è stata inserita una previsione normativa che modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”) che da mensile diventa trimestrale.
In particolare, viene stabilito che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, deve essere effettuata trimestralmente, entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
18. Modifiche al Modello 730 (art. 16 bis)
La disposizione in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, introduce diverse modifiche al Modello 730.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, vengono modificati i termini di presentazione dei Modelli 730. In particolare, viene stabilito che il Modello 730 dovrà essere presentato:
- entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta;
- entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti.
Vengono, inoltre, rimodulati i termini entro cui i CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Viene differito, inoltre, dal 7 marzo al 16 marzo, il termine a carico dei sostituti di imposta per la trasmissione delle certificazioni uniche (CU), incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’INPS. Nuovi anche i termini entro cui, sempre i sostituti d’imposta, dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell’otto per mille:
- il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.
Cambiano le regole anche per l’effettuazione del conguaglio dell’imposta, ad opera del sostituto di imposta: non più con la retribuzione di competenza del mese di luglio, ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.
Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche (CU) agli interessati (rispetto all’attuale 31 marzo), e trasmetterle in via telematica all’Agenzia delle Eentrate (i dati delle certificazioni uniche saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, agli interessati, in un’area autenticata del proprio sito Internet).
Il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione la dichiarazione precompilata viene prorogato dal 15 aprile al 30 aprile. Il contribuente potrà inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente la dichiarazione precompilata, entro il 30 settembre, anziché entro il 23 luglio, di ciascun anno.
Infine, viene previsto che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta (ad esempio, le spese universitarie, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni) dovrà essere effettuata, non più entro il termine del 28 febbraio, ma entro il termine del 16 marzo.
19. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)
Viene prevista una comunicazione, in modalità telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di versamento dell’imposta di bollo (sulle fatture elettroniche) omesso, insufficiente o tardivo. L’Agenzia dovrà comunicare l’ammontare dell’imposta e della sanzione (30% dell’importo non versato), ridotta di un terzo, nonché dei relativi interessi.
Se il contribuente non provvede al pagamento entro il breve termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà con l’iscrizione a ruolo.
La disposizione troverà applicazione a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 tramite lo SdI.
Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto viene stabilito che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
20. Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19)
I premi conseguiti mediante la lotteria degli scontrini non debbono essere assoggettati a nessuna forma di tassazione.
Per incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, viene prevista una specifica estrazione di premi in denaro, destinata sia ai consumatori finali, nel caso di pagamento elettronico, sia agli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (attualmente, è previsto solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria degli scontrini). Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
21. Sanzione lotteria degli scontrini (art. 20)
L’articolo in esame è stato profondamente modificato in sede di conversione in legge del decreto.
In primis, l’entrata in vigore della cosiddetta “lotteria degli scontrini” viene posticipata: dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020.
Inoltre, viene previsto che i consumatori, per poter partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto, debbano comunicare all’esercente non più il codice fiscale ma uno specifico “codice lotteria”, da individuarsi mediante un apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle dogane.
Infine, in luogo della sanzione amministrativa (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro), se l’esercente rifiuta di acquisire il “codice lotteria”, il consumatore potrà segnalare, nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria, la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il “codice lotteria”. Tali segnalazioni saranno, poi, utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
22. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21, comma 1)
I dati contenuti nella piattaforma tecnologica dell’AgID (riguardanti le operazioni commerciali poste in essere tra soggetti IVA e Pubblica amministrazione) saranno messi a disposizione al fine di automatizzare la compilazione delle fatture elettroniche e la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nel caso in cui il pagamento delle relative operazioni commerciali avvenga elettronicamente.
23. Semplificazione in tema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (art. 21, comma 1-bis)
La disposizione in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, prevede che gli esercenti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, potranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, che prevedano forme di pagamento elettronico (ivi comprese carte di credito o di debito) e consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
In altri termini, la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate avverrà ad opera degli intermediari bancari.
Con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere adottate le regole tecniche per l’attuazione della nuova disposizione e dovranno, inoltre, essere definite le caratteristiche dei sistemi evoluti di incasso.
24. IVA Scuole Guida (art. 32)
Il legislatore fa chiarezza sulla situazione delle autoscuole guida, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, C-449/17, e della recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79/E, con la quale è stato affermato che i corsi di scuola guida non possono più considerarsi esenti IVA.
In particolare, mediante la modifica dell’art. 10, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972, viene stabilita l’assoggettabilità IVA dei corsi di scuola guida per le patenti B e C1, mentre i corsi per le patenti di guida diverse dalla B e C1 continuano ad essere esenti da IVA.
L’assoggettabilità ad IVA dei corsi per le patenti B e C1 scatta dal 1° gennaio 2020. Inoltre, viene escluso il recupero retroattivo dell’imposta nei confronti delle autoscuole, per gli anni precedenti il 2020.
Contestualmente, le scuole guida, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (attualmente, ne sono escluse). Fino al 30 giugno 2020, potranno continuare a certificare le prestazioni mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale cartacei.
25. Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici(art. 32-quater)
Con la norma in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, viene chiarito il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici che, si ricorda, sono società che non possono esercitare attività di tipo commerciale.
In particolare, viene stabilito che per tali società trova applicazione il principio di trasparenza fiscale: i dividendi corrisposti alle società semplici saranno tassati direttamente in capo ai soci secondo le regole previste per la natura giuridica dei soci stessi. In altri termini, si applica la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del socio, anche ove non vi fosse il tramite della società. Di conseguenza:
- con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento.
Inoltre, viene disposto che la ritenuta a titolo di imposta (da applicare ai dividendi) sia operata dalle società che emettono i dividendi stessi, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
26. Sisma Catania – Sospensione adempimenti (art. 33)
La norma dispone la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti aventi la residenza o la sede legali nei comuni in provincia di Catania, colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019.
In particolare, la norma stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili, da versare entro il 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, debbono riprendere entro il mese di gennaio 2020.
27. Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (art. 37, comma 1)
Il termine di pagamento della prima o unica rata per i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione di adesione alla cosiddetta “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 (ovvero che provengono dalla cosiddetta “rottamazione-bis”) slitta dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.
Coloro, dunque, che non hanno versato la rata di luglio, possono rientrare nella procedura agevolata, se hanno pagato l’importo dovuto entro il 30 novembre 2019 (trattandosi di un sabato il predetto termine è slittato al 2 dicembre 2019).
28. Proroga della disciplina sulla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti della P.A. (art. 37, comma 1-bis)
La norma in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, estende agli anni 2019 e 2020, la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
29. Revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (art. 37, commi da 1-ter a 1-sexies)
Le disposizioni in esame, inserita in sede di conversione in legge del decreto, modificano la misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo.
In particolare, viene stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo è determinato in una misura, compresa nell’intervallo tra lo 0,1% ed il 3%(anziché nell’intervallo tra lo 0,5% ed il 4,5%).
Inoltre, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere stabilite le misure differenziate per i seguenti interessi riguardanti:
- pagamenti rateali dei tributi;
- ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, nonché gli interessi di mora, di quelli dovuti nel caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate;
- dovuti nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente.
30. Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)
Vengono inasprite le pene previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000 per taluni reati tributari e, al contempo, vengono abbassate alcune soglie per l’applicazione della pena in misura inferiore.
È prevista, inoltre, l’applicazione della confisca allargata o per sproporzione, in caso di condanna o patteggiamento della pena, per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, riguardanti in particolare i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero tramite altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
L’applicazione della confisca allargata consente di confiscare i beni nella disponibilità del contribuente condannato, che risultano di valore sproporzionato rispetto alla propria capacità reddituale.
In sede di conversione in legge del decreto, è stata prevista la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario.
Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in commento.
30.1. Dichiarazione fraudolenta
Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la nuova norma prevede la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni, nell’ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi, indicato in una delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA, sia inferiore a 100.000 euro.
La nuova disposizione prevede, inoltre, l’applicazione della confisca allargata o per sproporzione, nel caso in cui l’ammontare dei passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro in luogo dell’importo di 100.000 euro previsto in origine dal Decreto Legge.
Per quanto concerne la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la disposizione prevede, invece, la pena della reclusione da 3 anni a 8 anni e l’applicazione della confisca allargata nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (importo già previsto in origine dal Decreto Legge).
A seguito di una modifica introdotta durante l’iter di conversione in legge del decreto, per entrambe le fattispecie delittuose è prevista la possibilità di estinzione del reato attraverso il pagamento del debito tributario con ravvedimento, ma solo se tale pagamento avvenga prima che l’autore del reato abbia formale conoscenza di una indagine a proprio carico.
30.2. Dichiarazione infedele
Nel caso di dichiarazione infedele, la nuova pena prevista va da 2 anni a 4 anni e 6 mesi di reclusione, per coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali – relative alle imposte sui redditi o all’IVA – elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, sempreché l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, non più a 150.000 euro, come previsto dal testo originario del decreto, ma a 100.000 euro, e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti imposizione sia superiore, non più a 3 milioni di euro, bensì a 2 milioni di euro.
Rispetto alla disposizione originaria del decreto, la nuova norma esclude l’applicazione della confisca allargata per tale fattispecie di reato.
Viene, altresì, conservata la disciplina che prevede la non punibilità delle valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette, anche se la nuova norma stabilisce che le predette valutazioni devono essere non più singolarmente bensì complessivamente considerate.
30.3. Omesse dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA
In tema di omesse dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, la pena detentiva viene aumentata nella nuova misura da 2 anni a 5 anni di reclusione, sempreché l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro. La medesima pena si applica anche per coloro che sono obbligati alla dichiarazione di sostituto d’imposta, nel caso in cui l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. Al riguardo, occorre evidenziare che, in sede di conversione in legge, è stata esclusa la misura della confisca allargata, prevista originariamente nel decreto per entrambe le fattispecie delittuose.
30.4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Per quanto riguarda il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, la nuova disposizione prevede la pena da 4 anni a 8 anni di reclusione. Nel caso in cui l’importo non rispondente al vero sia inferiore a 100.000 euro, si applica, invece, la reclusione da 18 mesi a 6 anni.
Anche con riferimento a tale delitto, è prevista la misura della confisca allargata nel caso in cui l’importo non rispondente al vero, indicato nelle fatture o nei documenti, sia superiore a 200.000 euro.
30.5. Occultamento o distruzione di documenti contabili
Nel caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, la pena prevista è quella da 3 anni a 7 anni di reclusione. A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione in legge, con riferimento a tale delitto, è stata esclusa l’applicazione della confisca allargata.
30.6. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
Nell’ipotesi delittuosa di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la norma originaria aveva ridotto l’ammontare, portandolo da 150.000 euro a 100.000 euro, oltre il quale si sarebbe realizzata la fattispecie di reato. In sede di conversione in legge del decreto, è stata esclusa tale previsione normativa e, pertanto, viene riconfermata la soglia di punibilità dell’omesso versamento di 150.000 euro.
Anche nel caso di omesso versamento dell’IVA, in sede di conversione in legge è stata abrogata la previsione normativa che ha abbassato la soglia di punibilità, da 250.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e, dunque, per tale fattispecie di reato, viene riconfermata la soglia di punibilità di 150.000 euro.
30.7. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Per quanto concerne la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, interessi o sanzioni, trova applicazione la misura della confisca allargata nel caso in cui tale ammontare sia superiore a 100.000 euro.
In sede di conversione in legge del decreto, è stato previsto che la medesima misura si applica anche nel caso in cui l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi sia superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.
30.8. Responsabilità amministrativa degli enti
La disposizione in esame interviene sulla disciplina riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D.lgs. n. 231/2001 introducendo tra i c.d. “reati presupposto” anche i reati tributari.
In particolare, si precisa che la responsabilità amministrativa degli enti è prevista per connessione con la realizzazione di taluni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte di una persona fisica che sia legata all’ente medesimo da un rapporto funzionale di rappresentanza o di subordinazione.
In caso di accertata responsabilità è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, che viene applicata per quote. Si ricorda che l’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro 1.549 euro.
Come già anticipato, la tipologia dei reati in esame c.d. “reati presupposto” per far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente non prevedeva, fino all’entrata in vigore del decreto legge, i reati tributari.
Il decreto nella stesura originaria ha previsto, infatti, la responsabilità amministrativa in esame limitatamente al reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. n. 74/2000, art. 2, comma 1).
Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche ad altre fattispecie di reato tributario.
In dettaglio, il quadro definitivo relativo alle fattispecie di reato tributario prevede l’applicazione una duplice misura sanzionatoria.
In particolare, trova applicazione la sanzione amministrativa pari a 500 quote nelle ipotesi di: (a) dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro; (b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (c) emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro.
Viene prevista, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa fino a 400 quote nelle ipotesi di: (a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro; (b) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro; (c) occultamento o distruzione di documenti contabili; (d) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
La nuova disciplina prevede, infine, l’aumento di un terzo di tutte le sanzioni se, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
31. Disposizioni in materia di fiscalità regionale (art. 46, comma 1)
Con l’articolo in esame, viene posticipata al 2021 la decorrenza del D.Lgs. n. 68/2011, avente ad oggetto il federalismo fiscale.
32. Tassa automobilistica e locazione di veicoli a lungo termine (art. 53, commi 5-ter e 5-quater)
In sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta una disposizione che prevede in caso di locazione a lungo termine – per una durata pari o superiore ai 12 mesi – di veicoli senza conducente, l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica in capo all’utilizzatore del veicolo. Tale regola è già prevista in caso di leasing.
Inoltre, viene stabilito che, nell’ipotesi in cui un veicolo sia oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore ad 1 anno, conclusi tra le stesse parti, al fine di determinare se trattasi di contratti di durata superiore o meno a 12 mersi, deve essere presa in considerazione la somma della durata dei singoli contratti.
Infine, in base alla nuova disposizione, il pagamento della tassa grava sull’utilizzatore solo per il periodo che va dalla data del contratto fino alla scadenza del medesimo.
33. Quota versamenti in acconto (art. 58)
A decorrere dal 27 ottobre 2019, i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), nonché quelli collegati (soci di società di persone, delle società a responsabilità limitata in trasparenza, collaboratori di imprese familiari), nel caso di versamento rateale dell’acconto IRES, IRPEF e IRAP, debbono procedere al versamento in due rate della misura del 50%. Attualmente, nel caso si opti per il versamento in due rate (opzione possibile ove l’importo da versare sia superiore a 257,52 euro), la prima rata è del 40%.
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto, ossia se il contribuente ha già versato la prima rata di acconto nella misura del 40%, potrà versare la seconda rata nella misura del 50%, anziché nella misura del 60%.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
1. Criteri premiali nei contratti pubblici di appalti e concessioni (art. 49, comma 1-bis)
Il comma 1-bis in commento – aggiunto all’articolo 49 nel corso dell’iter parlamentare – prevede alcune modifiche al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) introducendo, nell’ambito del rating d’impresa nonché tra i criteri premiali ai fini di valutazione delle offerte, la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune già previsto per le c.d. “società benefit” che, pertanto, viene a tal fine esteso anche a soggetti diversi da queste ultime.
Le società benefit (disciplinate dalla legge di stabilità del 2016) sono quelle che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tale tipologia societaria è tenuta ad allegare al bilancio annuale una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che include una valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune le cui caratteristiche e modalità di svolgimento sono specificamente indicati in appositi allegati.
La lettera a) del comma in oggetto, pertanto, attribuisce all’ANAC il compito di definire, ai fini dell’attribuzione del rating d’impresa, anche i criteri relativi alla particolare valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune nei casi in cui l’impresa non rientri nella categoria delle società benefit.
La lettera b), invece, ricomprende la suddetta valutazione d’impatto da parte di soggetti diversi dalle società benefit nell’ambito dei criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare in sede di valutazione dell’offerta previa specifica indicazione nel relativo bando di gara, nell’avviso o nell’invito.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (Art. 13-bis)
Con l’articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione, vengono definiti nuovi criteri per gli investimenti che possono essere inseriti nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Viene confermata la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che stabilisce che almeno il 70% delle risorse complessive di un Piano di risparmio a lungo termine sia destinata a strumenti finanziari emessi da imprese radicate in Italia, ma non vengono rinnovate le ulteriori disposizioni introdotte dall’art. 1 , comma 212 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) riguardanti vincoli di investimento dei PIR in quote o azioni di Fondi per il venture capital. Vengono inoltre modificate le riserve previste per investimenti in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Le modifiche introdotte, in coerenza con alcune recenti indicazioni di Banca d’Italia, hanno l’obiettivo di ridurre i profili di potenziale rischio degli investimenti dei PIR, strumenti di risparmio destinati agli investitori privati ed in particolare alle famiglie.
Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.
2. Modifiche al regime dell’utilizzo del denaro contante (art. 18)
La norma non è stata oggetto di modifiche in sede di conversione. L’art.18 del decreto interviene modificando l’art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio), abbassando la soglia massima per il trasferimento di denaro contante da 3.000 a 2.000 euro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, e a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022. Tale misura si applica sia ai trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, che a quelli operati dai soggetti che svolgono l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.
Si ricorda che il limite dei 3.000 euro finora in vigore è stato stabilito dalla Legge di stabilità 2016 che, a sua volta, era intervenuta innalzando il limite di 1.000 euro fissato dall’art. 12 del Decreto legge 201 del 2011. Rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante stabilita dall’art. 3, comma 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, in base alla quale è possibile per gli operatori del settore del commercio e del turismo accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia, nel rispetto di specifiche procedure definite dall’Agenzia delle Entrate.
3. Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)
Il comma 1 dell’art. 22 stabilisce che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi o compensi, riferiti all’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400 mila euro, spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Con l’inserimento, in sede di conversione del decreto, del comma 1-bis l’accesso a tale credito d’imposta da parte di imprese e professionisti è stato esteso anche alle commissioni pagate per l’utilizzo di altri sistemi elettronici di pagamento tracciabili.
Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.
L’agevolazione è concessa in regime di de minimis. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.
Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento oggetto della misura, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. E’ previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale, siano definiti i termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni telematiche.
Inoltre, al fine di rendere più trasparenti costi e commissioni sui pagamenti in oggetto al comma 5, con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto, si dispone che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare mensilmente ad esercenti e professionisti l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate sulla base di criteri che saranno stabiliti da Banca d’Italia con un provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
4. Abrogazione sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici (Soppressione art. 23)
L’articolo 23 del testo originario del decreto, disponeva che – a decorrere dal 1° luglio 2020 – nei casi di mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o di credito venisse applicata ad esercenti e professionisti una sanzione amministrativa di importo minimo pari a 30 euro ed aumentata del 4% del valore della transazione.
Con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto, l’art. 23 in materia di sanzioni POS è stato soppresso.
5. Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art 38-ter)
L’articolo 38-ter, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, prevede l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema pagoPA, piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA.
Nel dettaglio, l’articolo dispone che, a far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono avvenire in via esclusiva secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) ossia attraverso il sistema pagoPA realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
6. Fondo di garanzia per le PMI (art. 41, comma 1)
Il comma 1 dell’art. 41 prevede per l’anno 2019 un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 670 milioni di euro, valore inferiore ai 735 milioni assegnati per il 2018 dall’art. 22 del decreto fiscale 2018 (D.L. n. 119/2018).
7. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (art. 50 co. 1-3)
La disposizione non è stata modificata in sede di conversione del decreto. Con l’abrogazione del comma 857 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), sono soppresse le maggiori sanzioni previste nei confronti di comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome che, non avendo ridotto del 10% il proprio debito commerciale o che presentando un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non conforme ai tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (vedi art. 4, D.Lgs. 231/2002), non hanno richiesto ai soggetti abilitati (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa e istituzioni finanziarie dell’UE) l’anticipazione di liquidità entro il 28 febbraio 2019 e non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro 15 giorni dall’effettiva erogazione dell’anticipazione.
Prima della soppressione operata del provvedimento, le amministrazione sopra richiamate che rientravano in tale condizione erano soggette al raddoppio delle sanzioni attualmente in vigore, che riguardano l’obbligo di costituzione di un “Fondo di garanzia debiti commerciali” (amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria), non disponibile per impegni e pagamenti, nel quale deve essere accantonato il 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, ovvero: i) il 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; ii) il 2% per ritardi compresi tra undici e trenta giorni; iii) l’1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni.
Con la modifica del comma 861 della legge di bilancio 2019, viene concesso alle amministrazioni di calcolare per il 2019 l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento (previsto dall’art. 33 D.lgs. n. 33/2013) sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili invece che attraverso la piattaforma elettronica dedicata.
In ultimo, slitta dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale le Amministrazioni richiamate al primo capoverso sono obbligate alla costituzione del “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
1. Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico (Art. 57–bis)
Nel corso dell’iter di conversione è stato introdotto un nuovo articolo che proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall’ARERA, la possibilità per i Comuni di poter continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999, per il calcolo delle tariffe Tari 2020, adottando coefficienti, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%.
Viene fissato, inoltre, al 30 aprile del 2020 il termine di approvazione delle tariffe Tari, svincolandolo dalla data di deliberazione del bilancio di previsione (31 marzo).
Viene introdotto al comma 5, infine, il bonus sociale sui rifiuti. Viene disposto, in particolare, che i cittadini in condizioni economico-sociali disagiate possano accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani così come già avviene per elettricità, gas o servizio idrico integrato. Le modalità attuative verranno individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
Per quanto concerne i bonus elettricità e gas, viene prevista l’erogazione automatica a tutti i soggetti che ne hanno diritto. Le modalità di acquisizione delle informazione, di applicazione e di condivisione delle informazioni tra Inps e Sistema informativo integrato di acquirente Unico, vengono individuate con provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
L’Arera stipulerà altresì un’apposita convenzione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali nonché la gestione di tutto il processo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE
1. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera (art. 4, comma 8)
La norma esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale esclusione opera per tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.
2. Investimenti dei Fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese (art. 58-bis)
L’articolo, inserito durante la fase di conversione in legge del provvedimento, prevede che i Fondi pensione che dovessero investire in iniziative promosse da amministrazioni pubbliche ed orientate alla capitalizzazione o patrimonializzazione di MPMI possano avvalersi, con riferimento alla singola operazione finanziaria, della garanzia di cui al Fondo di Garanzia per le PMI (Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) secondo criteri e modalità che dovranno essere definiti da apposito DPCM.
A tal fine viene istituita una sezione speciale del Fondo alimentata da una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 a 2034 e che costituisce il limite delle garanzie attivabili, per le quali è comunque richiesta a carico dei Fondi pensione interessati una commissione di accesso a copertura delle spese.
Le iniziative promosse da amministrazioni pubbliche che potranno rientrare tra quelle che beneficeranno della garanzia del Fondo dovranno essere individuate – sentita la COVIP – da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Lavoro, con quello dell’Economia e con quello dello Sviluppo Economico.
Per la gestione delle iniziative richiamate viene inoltre previsto che il Ministero del Lavoro possa avvalersi del Comitato Previdenza Italia – già istituito nel 2011 – con il coinvolgimento anche dei rappresentanti delle associazioni di rappresentanza dei Fondi pensione. Tale Comitato – oltre a compiti di ricerca, formazione e informazione – potrà anche mettere a disposizione dei Fondi pensione interessati le proprie competenze per facilitare l’approccio alle tipologie di investimento che si intende promuovere, anche facilitando iniziative consorziate tra Fondi di settori diversi per il raggiungimento di migliori economie di scala.