ultimo aggiornamento:

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd “Decreto Milleproroghe”)

Circolare n. 3/2020

E’ stato trasmesso in Parlamento, per l’avvio del consueto iter parlamentare di conversione in legge, il c.d. “Decreto Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

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Si informa che è stato trasmesso in Parlamento, per l’avvio del consueto iter parlamentare di conversione in legge, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), entrato in vigore il 31 dicembre scorso, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019).

Nel ricordare che l’iter di conversione dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni, si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Proroga “bonus verde” (art. 10, comma 1)

Prorogata per l’anno 2020 la detrazione, ai fini Irpef, delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli immobili ad uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cd “bonus verde”).

Si ricorda che l’agevolazione prevede la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali, calcolata su un importo massimo di 5.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

Piattaforma PagoPA (art. 1, comma 8 e art. 42, comma 2, lett. c)

La disposizione è relativa all’entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA, sistema nazionale finalizzato a favorire la diffusione di modalità elettroniche di pagamento verso le pubbliche amministrazioni.

Con l’intervento in oggetto, viene prorogato al 30 giugno 2020 il termine del 31 dicembre 2019, previsto dall’art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Tale differimento del termine si è reso necessario per consentire gli adeguamenti tecnici e organizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni necessari per l’adesione a PagoPA.

Per favorire la partecipazione degli enti interessati, viene inoltre previsto che l’adesione al sistema possa avvenire anche in via sussidiaria, attraverso la stipula di convenzioni con altri soggetti (pubbliche amministrazioni o partner tecnici) già operanti sulla piattaforma.

In ultimo, si attribuisce rilevanza al mancato adempimento dell’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esso incida sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili, con conseguente responsabilità dirigenziale.

Con la disposizione introdotta dall’art. 42, comma 2, lett. c), viene inoltre stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda digitale, si avvale della società PagoPA Spa per lo sviluppo e la gestione delle piattaforme di cui agli artt. 50-ter e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Incentivi ciclomotori, motocicli 2, 3 e 4 ruote elettrici e ibridi (art. 12, comma 1)

Si prevede la proroga a tutto il 2020 dell’incentivo per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (ovvero i ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote, con diverse caratteristiche di cilindrata del motore termico, di potenza, peso e velocità massima) e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle citate categorie, di classe emissiva da euro 0 ad euro 3 ovvero oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del D.M. 2 febbraio 2011, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, o di cui sia intestatario o proprietario, per lo stesso lasso temporale, un familiare convivente.

Per l’erogazione dei contributi, che sono pari al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, fino ad un importo massimo di 3.000 euro, si prevede un fabbisogno finanziario di 8 milioni di euro nel 2020, alla cui copertura provvederà il fondo istituito, per i contributi all’acquisto di auto a impatto ambientale minimo “ecobonus” (cfr. art.1, comma 1041 della L. 145/2018).

2. Modifica disciplina ecobonus auto impatto ambientale minimo (art. 12, comma 2)

Anche le auto di categoria emissiva Euro 0, se rottamate contestualmente all’acquisto di auto nuove ad emissioni minime di CO2 (inferiori ad almeno 70 g/Km), danno diritto ai contributi previsti dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1031, legge 145/2018), ossia 4.000 euro (in caso di emissioni non superiori a 20 g/Km) o 1.500 euro  (in caso di emissioni non superiori a 70 g/km) .

3. Proroga entrata in vigore classe RCA di famiglia (art. 12, comma 4)

Si prevede che le disposizioni introdotte dal D.L. Fiscale (articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) in tema di attribuzione della più favorevole classe di rischio assicurativo per veicoli, anche di diversa tipologia, intestati a persone facenti parte dello stesso stato di famiglia, entreranno in vigore dal 16 febbraio 2020.

4. Proroga adeguamento tariffe autostradali (art. 13, comma 3)

Per i concessionari autostradali, il cui periodo regolatorio quinquennale è scaduto, si prevede il differimento dell’adeguamento delle tariffe autostradali relative al 2020 alla data di definizione dell’aggiornamento dei relativi piani economici finanziari, predisposti sulla base delle delibere in materia, adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. I piani economici finanziari aggiornati dovranno essere proposti dai concessionari al Concedente entro il 30 marzo 2020 e perfezionati non oltre il 31 luglio 2020.

5. Possibilità proroga stato emergenza Genova e Campobasso (art. 15, comma 1 e 2)

In deroga a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. n. 1/2018, si prevede che lo stato di emergenza di Genova correlato al crollo del “Ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018, possa essere prorogato fino a una durata complessiva di tre anni.

Analoga facoltà di estensione è prevista per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso, a decorrere dal 16 agosto 2018.

6. Proroga contributi a servizi di trasporto pubblico locale nell’area di Genova (art. 15, comma 7)

Per garantire la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all’evento del crollo del “Ponte Morandi”, si prorogano fino al 29 febbraio 2020, nel limite di tre milioni di euro, le misure destinate all’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati (cfr. comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109).

7. Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale (art. 33, commi 1 e 3)

Attraverso un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro, si prevede la proroga per tutto il 2020 delle misure previste dall’art. 5, comma 2 del D.L. 109/2018 (c.d. “Decreto Genova”) per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

Si dispone, inoltre, che per tutti gli scali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (includendo, quindi, sia il porto di Genova che di Savona) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 17 (rubricato “Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo”) della Legge n. 84/1994 vengono prorogate di 6 anni, e non 5 come originariamente previsto dal D.L. 109/2018 (art. 9-ter, comma 1).

Intervenendo, sempre, sul medesimo articolo del D.L. 109/2018, si prevede che, per il 2020, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale  sia autorizzata a corrispondere ai soggetti fornitori di lavoro temporaneo negli scali di competenza, un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2017, nel limite incrementato di 3 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA EVENTI CALAMITOSI

1. Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 2012 (art. 15, comma 6)

Allo scopo di assicurare la continuità del processo di ricostruzione, viene differito al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza che interessa i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

2. Proroga del termine per quantificare l’ammontare dei danni subiti dalle imprese per effetto del sisma Abruzzo del 2009 (art. 15, comma 5)

La disposizione proroga i termini per la trasmissione dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009, verificatisi nella regione Abruzzo. Ciò nell’ambito del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, avviato con decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, recepita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017.

Le procedure di recupero conseguenti ad una decisione della Commissione europea  sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Dal punto di vista procedurale, tale disposizione prevede che il Commissario straordinario dia notizia, alle imprese beneficiarie di aiuti di stato, dell’avvio del procedimento di recupero. Successivamente, alle imprese viene concesso un termine entro il quale trasmettere, a pena di decadenza dall’aiuto percepito, le eventuali osservazioni sulla correlazione tra danni subiti e somme effettivamente percepite. Durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni da parte delle imprese, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero.

Con la modifica del comma 1, art.1-septies, del decreto-legge 28 maggio 2018, n. 55 convertito in legge 24 luglio 2018, n. 89 viene prorogato al 30 giugno 2020, il termine previsto per l’invio delle osservazioni richiamate, precedentemente fissato al 31 dicembre 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Informatizzazione INAIL (art. 36)

Viene istituita la banca dati digitale relativa alle verifiche degli impianti elettrici (previste dall’art. 86 del D.lgs. n. 81/2008 e dal D.P.R. n. 462/2001), gestita dall’INAIL che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL. La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorrerà adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Proroga regime di maggior tutela nel mercato dell’energia (art. 12, comma 3)

Rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine per la cessazione del regime di maggior tutela nel mercato dell’energia.

Verranno fissate le procedure per l’esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. L’esclusione è prevista anche nei casi in cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia accertato pratiche commerciali scorrette o non conformi alla normativa antitrust, messe in atto nell’attività di vendita dell’energia ai clienti finali. Ai fini della permanenza nell’elenco l’impresa può avviare misure di autodisciplina che devono essere validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Entrata in vigore disciplina nuova class action (art. 8, comma 5)

Prorogata di 6 mesi l’entrata in vigore della nuova disciplina normativa in materia di class action a causa dei ritardi accumulati dall’amministrazione nella predisposizione dei sistemi informativi e dei decreti attuativi. Pertanto, considerato che la data originaria era prevista per il 18 aprile 2020 alla luce della proroga in oggetto le nuove disposizioni sulla class action contenute nel codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione entreranno in vigore il 18 ottobre 2020.

2. Proroga del termine di istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 8, comma 4)

Prorogato dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del decreto da parte del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – concernente il funzionamento dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal D.lgs. n.14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”).

In particolare, l’art. 357 del suddetto codice stabilisce che attraverso il suddetto decreto saranno stabilite le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’albo, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza, da parte del Ministero della giustizia, sull’attività degli iscritti.

 

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