Incentivi 2019-2021 per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 (fino a 70 g/km)
Circolare n. 16/2019 – AF 5/2019
Il decreto attuativo per disciplinare la fruizione dei contributi per l’acquisto di veicoli con emissioni fino a 70 g/Km di CO2 e le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è in via di pubblicazione sulla G.U.
Facendo seguito alla circolare n. 1/2019 – AF 1/2019 del 7 gennaio 2019, si comunica che il decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni previste all’art. 1, commi 1031-1041 della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) è stato registrato alla Corte dei Conti, e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 6 aprile. C’è stato anticipato dal Mise che, con molta probabilità, l’avvio della piattaforma https://ecobonus.mise.gov.it per richiedere i contributi dovrebbe avvenire lunedì 8 aprile, a partire dalle ore 12.00.
Il DM in via di pubblicazione riguarda le disposizioni applicative necessarie a disciplinare:
- la procedura per la fruizione dei contributi per l’acquisto (anche tramite leasing) e l’immatricolazione, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 a basse emissioni di CO2;
- la detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO (BONUS)
Veicoli agevolabili
Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli di categoria M1 a basse emissioni di anidride carbonica nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro compresi optional (IVA esclusa), e immatricolati nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruire dell’agevolazione sia persone fisiche che giuridiche.
Per veicolo di categoria M1 a basse emissioni di CO2 si intende un veicolo destinato al trasporto di persone, avente almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (secondo la definizione dell’art. 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada) che emette anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiore a 70 g/km. Il numero dei grammi di CO2 emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC (diretto o correlato se omologato WLTP), come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.
Risorse disponibili
Per l’erogazione dei contributi sono previste le seguenti dotazioni:
- 60 milioni di euro per il periodo 1° marzo 2019-31 dicembre 2019;
- 70 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020;
- 70 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021.
Per valutare l’andamento temporale dell’assorbimento delle risorse, il MISE ha previsto un meccanismo di messa a disposizione dei fondi per finestre temporali. In sostanza, all’apertura delle prenotazioni e per una durata di 120 giorni, saranno disponibili solo 20 dei 60 milioni stanziati nel 2019. I restanti 40 milioni saranno messi a disposizione successivamente con uno o più decreti direttoriali del MISE, in una o più finestre temporali, comunicate dallo stesso Ministero. Analogo meccanismo a scaglioni varrà per gli anni 2020 e 2021.
Il bonus sarà concesso fino ad esaurimento del fondo annuo e non ci saranno liste d’attesa. Tramite la piattaforma https://ecobonus.mise.gov.it/ gestita dalla società pubblica Invitalia, cui i concessionari dovranno preventivamente registrarsi per effettuare la prenotazione dei contributi, sarà possibile conoscere in tempo reale l’ammontare di fondo ancora a disposizione ed effettuare la prenotazione del contributo inserendo nel sistema tutti i dati dell’ordine, compreso l’importo versato a titolo di acconto.
Entità contributi
A coloro che acquistano (anche in locazione finanziaria) e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, con contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 6.000 euro, se il veicolo agevolabile produce emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, se il veicolo agevolabile produce emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
In assenza di rottamazione, a coloro che acquistano (anche in locazione finanziaria) e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 4.000 euro, se il veicolo agevolabile produce emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, se il veicolo agevolabile produce emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
Condizioni per accedere ai contributi
- Alla data di acquisto del veicolo nuovo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
- Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
- Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
- Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.
Modalità per accedere ai contributi
Per la prenotazione dei contributi i concessionari dovranno registrarsi sull’apposita piattaforma realizzata da Invitalia per conto del MISE resa disponibile sul sito https://ecobonus.mise.gov.it ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione stessa. Entro 180 giorni dalla prenotazione, i concessionari dovranno confermare l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato ed il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
All’atto della prenotazione del contributo, il concessionario dovrà inserire i dati relativi all’ordine di acquisto, compreso l’importo dell’acconto.
Nel caso di pratica con rottamazione, il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ritirato – che non può essere rimesso in circolazione – ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo STA.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere trasmessa dal concessionario:
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo;
- in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in leasing e l’ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.
Nel caso in cui è prevista la rottamazione del veicolo usato, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano anche copia della seguente documentazione che deve essere trasmessa dal concessionario:
- copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
- certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo STA;
- certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
- documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.
Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Lo stesso decreto interministeriale regola anche la detrazione fiscale prevista per l’acquisto e l’installazione delle colonnine di potenza addizionale fino a 7 KW per la ricarica dei veicoli elettrici, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, da parte dei contribuenti, sia soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un ammontare complessivo di 3.000 euro.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario, postale, o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento, ad esclusione del contante).
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni inerente tale detrazione fiscale.