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Trasmissione telematica delle operazioni IVA – Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2016

Circolare n. 44/2016 – AF 7/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016, attraverso il quale è stata data attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 5, dall’art. 3, comma 1, lett. d), e infine, dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 127 del 2015, concernente disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Di seguito, si illustrano le principali disposizioni del Decreto in esame. 

1.        Controlli a distanza – Art. 1, comma 5, del D.lgs. n. 127/2015

Nell’ambito della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate utilizzi i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisite anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI), per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla medesima Amministrazione finanziaria o da altre amministrazioni pubbliche.

L’Agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente degli esiti dei controlli nel caso essi siano rilevanti nei suoi confronti.

Viene disposto, in ogni caso, che l’effettuazione dei controlli a distanza non fa venir meno i poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di controllo delle dichiarazioni presentate, degli obblighi relativi alle fatturazione e registrazione delle operazioni ed alla tenuta della contabilità, nonché in materia di accessi, ispezioni e verifiche.

Al fine di coordinare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, le informazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

2.        Riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti. Modalità di effettuazione dei pagamenti – Art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 127/2015

L’art. 3 del Decreto in esame dispone che i soggetti passivi, che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture oppure per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di fruire della riduzione dei termini di decadenza di un anno per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti (che, in tal modo, diventa il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, oppure assegno bancario, circolare o postale, recante la clausola di non trasferibilità.

Tuttavia, è prevista la possibilità di effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all’importo di 30 euro. La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

Il successivo art. 4 prevede, inoltre, che i contribuenti devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La riduzione dei termini di decadenza non sarà applicata nei confronti di coloro che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nel Decreto in esame.

3.        Soggetti ammessi al programma di assistenza – Art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015

L’art. 5 del Decreto in esame dispone, infine, che l’Agenzia delle Entrate realizzi il programma di assistenza, previsto per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, attraverso il quale sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA, nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

  • esercenti arti e professioni;
  • le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata;
  • limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati nell’art. 18 del DPR n. 600 del 1973 (ossia, 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività).
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