Il mancato pagamento del bollo auto si prescrive entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento
Circolare n. 45/2016 – AF 8/2016
L’articolo, comma 163, della legge 296/06 chiarisce come il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Questo significa che in tema di tassa automobilistica, se il sollecito di pagamento o la cartella di Equitalia, dell’Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, non arriva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il tributo non è più dovuto. Ad esempio, per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dal 1° gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo), e la prescrizione del bollo auto si compie dal 1° primo gennaio 2020, vale a dire trascorsi 3 anni da quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La scadenza triennale del termine prescrizionale del bollo auto è confermata da una serie di pronunciamenti giurisprudenziali (sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto, 137/2005 CTR Lazio) e non ultima la sentenza della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016, in considerazione della presunta natura erariale del credito.
Nel verificare se il termine prescrizionale sia stato o meno rispettato (per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale) devono essere considerate tutte le eventuali e precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, ecc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello normativo nazionale.
Con riferimento al bollo auto, il termine di notifica triennale deve essere rispettato sia per l’avviso di accertamento che per la cartella di pagamento. Con riferimento a tale aspetto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 cc.(v. sentenza Corte di Cassazione n. 12263/2007): pertanto la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo.
Sul tema della notifica ed in particolare sulla correttezza dei termini della stessa è intervenuta la CTP di Cosenza (sentenza n. 1711/2015), la quale ha chiarito che nel caso della notifica del mancato pagamento del bollo auto entro i termini non vige il principio del cosiddetto “doppio termine di notifica” per cui il termine per il mittente corrisponde con il momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale mentre per il destinatario la notifica si considera perfezionata quando riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relativa notifica).
Tale principio si applica solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione (v. sentenze Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013).
Rileva quindi sempre la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno della violazione.
Si ricorda che in caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo ma se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al PRA del blocco è illegittimo e può essere impugnato.