Esibizione del certificato di assicurazione RCA ai sensi dell’art. 180 C.d.S.
Circolare n. 43/2016 – CT 5/2016
La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016 (Allegato 1), nel richiamare l’obbligo per il conducente di un veicolo a motore previsto dall’art. 180, comma 1, lettera d) del Codice della Strada, di avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA, alla luce delle modifiche apportate dall’IVASS con il proprio provvedimento n. 41/2015 all’art. 10 , comma 5 del Regolamento 19 marzo 2014 n. 34, ha precisato che in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria né possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.