Nuove regole per immatricolare autoveicoli e moto di provenienza comunitaria
Circolare n. 26/2018 – AF 12/2018
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 84332 del 19 aprile 2018 ha stabilito regole più stringenti per l’immatricolazione di autoveicoli e moto acquistati in un altro Stato membro dell’UE.
Facendo seguito alla circolare n. 23/2018 – AF 11/2018, si comunica che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 84332 del 19 aprile (in allegato) ha stabilito regole più stringenti per l’immatricolazione di autoveicoli e moto acquistati in un altro Stato membro dell’UE, al fine di contrastare più efficacemente le frodi Iva nella compravendita di veicoli usati.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che il DL 262/2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, introducendo la procedura di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria con pagamento dell’Iva tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ha limitato il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore della compravendita di tali veicoli. Tuttavia, permangono forti criticità, legate soprattutto sull’utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all’attività di impresa.
Il Provvedimento prevede che:
- le richieste di immatricolazione di autoveicoli e moto acquistati in un altro Stato membro dell’UE vadano presentate esclusivamente alle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di deposito dell’istanza;
- per le istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e moto acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa sia obbligatorio esibire la documentazione in originale che attesti l’esistenza dei requisiti.
In particolare, il Provvedimento prevede che siano presentate alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente le seguenti tipologie di istanza:
- istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione con l’esclusione del versamento dell’Iva tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine. All’atto di presentazione deve essere esibita la documentazione originale che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41;
- istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne l’immatricolazione con esclusione del versamento dell’Iva con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa. All’atto di presentazione delle istanze i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la documentazione in originale che attesti l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa;
- istanza di validazione di un versamento effettuato con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo insufficiente ovvero incongruente;
- istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.
Possono, invece, essere presentate agli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2018.
La Direzione provinciale competente acquisisce copia conforme della documentazione esibita e, a seguito dell’accoglimento dell’istanza, provvede a comunicare gli elementi identificativi del veicolo o moto (tra cui il numero del telaio), al CED del Dipartimento dei trasporti, per consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 9 del DL 262/2006.