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Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambi intracomunitari di veicoli

Circolare n. 23/2018 – AF 11/2018

Dal 5 aprile sono in vigore nuovi obblighi di comunicazione per acquisti e scambi di veicoli di provenienza UE attraverso canali di importazione non ufficiale.

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 79, del 5 aprile 2018, il decreto del 26 marzo 2018, riguardante gli “Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria” al fine di contrastare e prevenire efficacemente fenomeni evasivi ed elusivi dell’Iva.

Il decreto, entrato in vigore il 5 aprile u.s.,  prevede che i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione.

Tali soggetti assolvono gli obblighi connessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 – Elementi identificativi, dell’imposta relativa alla prima cessione interna.

La comunicazione è altresì effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

Assolti gli adempimenti di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.

Comunicazione relativa all’acquisto intracomunitario
La comunicazione da parte di soggetti che operano in regime di impresa, arti e professioni, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:

  1. il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
  2. il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta;
  3. il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell’Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»;
  4. la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

Comunicazione relativa alla cessione intracomunitaria
Nel caso di cessione, da parte di soggetti che operano in regime di impresa, arti e professioni, a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, occorre produrre una comunicazione contenente:

  1. il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
  2. il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
  3. la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
  4. la data della cessione;
  5. il numero di fattura ed il prezzo di cessione;
  6. i dati identificati dell’acquirente straniero.

Modalità e termine per la comunicazione
Le comunicazioni possono essere effettuate:

  1. tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;
  2. presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;
  3. avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello S.T.A.

La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:

  1. la data di ricezione della comunicazione;
  2. il protocollo attribuito alla comunicazione;
  3. il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.

Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in 15 giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.

L’immatricolazione dei veicoli avviene previa verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti della presenza di tutti i dati richiesti, della trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all’assolvimento degli obblighi Iva nonché l’assenza di eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all’introduzione del veicolo sul territorio italiano.

 

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