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Fatturazione elettronica tra soggetti privati obbligatoria

Circolare n. 27/2018 – AF 13/2018

L’Italia è stata autorizzata da parte dell’Unione Europea ad introdurre l’obbligo di emissione e accettazione delle fatture in formato elettronico.

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Con la Decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha accettato la richiesta presentata dallo Stato italiano, con lettera protocollata dalla Commissione europea il 27 settembre 2017, di essere autorizzato ad introdurre una misura speciale che consenta, in deroga, a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti passivi d’imposta, ad esclusione di quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

La misura è stata richiesta dallo Stato italiano per contrastare le frodi e l’evasione dell’IVA, semplificando e velocizzando la riscossione dell’imposta.

La deroga avrà effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

In particolare, lo Stato italiano è stato autorizzato ad obbligare i soggetti passivi, stabiliti sul proprio territorio, ad emettere e accettare fatture soltanto in formato elettronico; inoltre è stato disposto che il ricorso alla fattura elettronica non sia subordinato ad un accordo con il destinatario.

Attraverso l’introduzione del nuovo obbligo viene meno, sia pure con effetto limitato nel tempo, sia il principio della parità di trattamento tra la fattura cartacea e quella elettronica, sia quello del preventivo consenso del destinatario per legittimare la trasmissione della fattura elettronica.

In sostanza, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica permetterà all’Amministrazione finanziaria, tramite il “Sistema di Interscambio” (SdI), nel quale confluiranno tutti i documenti, di conoscere in tempo reale i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, in modo da eseguire tempestivi controlli automatici per accertare la coerenza tra gli importi IVA dichiarati e quelli versati.

La Decisione UE viene a convalidare le disposizioni della legge di stabilità per il 2018 (legge n. 205 del 2017). In base a tale legge le operazioni per le quali scatterà, a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico saranno:

  • le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v. circolare n. 22/2018 – AF 10/2018);
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti, facenti parte di una filiera di imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

A partire dal 1° gennaio 2019, poi, l’obbligo in parola sarà esteso a tutte le fatture aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi – nonché alle relative note di variazione in aumento e in diminuzione – effettuate tra soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. La previsione della legge di stabilità appare, peraltro, più estesa di quella dell’autorizzazione comunitaria che limita l’obbligo ai soli “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

Sotto il profilo soggettivo restano esclusi, dall’obbligo di emettere e di accettare le fatture elettroniche, i soggetti passivi che si avvalgono del regime di vantaggio, previsto, dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011, e quelli che usufruiscono del regime forfettario, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014, regimi entrambi destinati agli operatori economici di ridotte dimensioni, che prevedono, fra l’altro, rilevanti esoneri e semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili.

Del pari non vi è obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti, sia comunitari che extracomunitari, non identificati ai fini IVA nel territorio nazionale.

Lo Stato italiano potrà chiedere una proroga dell’autorizzazione, presentando una relazione che attesti l’utilità del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria nella lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA, nonché nella semplificazione della riscossione dell’imposta.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica dovrebbe, peraltro, evitare che possa essere prolungato l’attuale periodo di applicazione dello “split payment”, il cui termine ultimo di applicazione è stato fissato dal Consiglio dell’Unione Europea nel 30 giugno 2020, con la Decisione di esecuzione n. 2017/784 del 25 aprile 2017. Ed invero dal “considerando” n. 7 di tale decisione si desume che a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria lo Stato italiano non chiederà una proroga del suddetto termine del 30 giugno 2020.

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