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Legge di Bilancio 2019: Bonus e malus sull’acquisto di veicoli

Circolare n. 1/2019 – AF 1/2019

Per applicare il sistema di bonus/malus sui veicoli a partire dal 1° marzo 2019 è necessario attendere il decreto del MISE, di concerto con il MIT e il MEF.

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Si ritiene utile riassumere i contenuti delle disposizioni inserite nell’art. 1, commi da 1031 a 1047, della Legge di Bilancio 2019 (pubblicata sulla GU n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62) riguardanti il sistema di bonus/malus sui veicoli a partire dal 1° marzo 2019, tenendo conto che per le modalità attuative sarà necessario attendere il decreto del MISE, di concerto con il MIT e il MEF.

BONUS

Chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, secondo la definizione dell’art. 47, comma 2, del CdS), di prezzo di listino della casa automobilistica inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa), beneficerà di un contributo economico parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, nei limiti complessivi di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e 70 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021.

Il bonus riconosciuto varia:

a) se viene consegnato contestualmente un veicolo destinato alla rottamazione della medesima categoria M1, omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, secondo i seguenti importi:

CO2 g/km          Contributo (euro)

0 – 20                         6.000
21 – 70                       2.500

b) in assenza della rottamazione, il contributo è inferiore e differenziato secondo i seguenti importi:

CO2 g/km             Contributo (euro)

0 – 20                             4.000
21 -70                            1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e vanno indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo ritirato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Il contributo, che è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, non è cumulabile con altri incentivi nazionali e verrà rimborsato al concessionario dalle case automobilistiche (e da queste recuperato quale credito di imposta). A tale proposito, il concessionario dovrà trasmettere alla rispettiva casa automobilistica copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto che andranno conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

La norma inserita nella legge di bilancio non specifica chi sono i destinatari dei contributi (privati, imprese) e se l’agevolazione potrà essere concessa ai veicoli ordinati prima del 1° marzo 2019 ma targati successivamente a tale data. Pertanto, sul punto si dovrà attendere il DM attuativo.

MALUS

Chi acquista anche in locazione finanziaria ed immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che emette più di 160 grammi di CO2 per chilometro, è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni, secondo la seguente tabella:

CO2 g/km                     Contributo (euro)

161 – 175                                  1.100
176 – 200                                  1.600
201 – 250                                  2.000
Da 251                                        2.500

L’imposta è dovuta anche da chi immatricolerà in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato, mentre dall’imposta saranno esentati i veicoli speciali di cui all’Allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva CE 46 del 2007 (camper, veicoli blindati, ambulanze, autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle). L’imposta andrà pagata al momento dell’immatricolazione con il modello F24.

Il valore di CO2 considerato per determinare l’incentivo o l’imposta è quello che appare nel secondo riquadro, voce V.7 della carta di circolazione, misurato secondo il ciclo di prova NEDC (diretto o correlato se omologato WLTP). Infatti, come già chiarito dal MIT con la circolare n. 32369 del 14.12.2018, dal 15/01/2019 al 31/12/2020, il valore della CO2 riportata al secondo riquadro della carta di circolazione sarà quella del ciclo di prova NEDC (diretto o correlato se omologato WLTP) per tutti i veicoli delle classi M1, N1 e N2, mentre per quelli omologati WLTP il corrispondente valore della CO2 sarà riportato, in aggiunta, nelle righe descrittive.

Infine, attraverso l’inserimento dell’art. 16 ter nel DL 63/2013, si prevedono detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dell’imposta lorda per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 KW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali, spetterà nella misura del 50% delle spese sostenute e sarà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. Le infrastrutture di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard, non accessibili al pubblico, e la detrazione varrà, anche, per le spese documentate, rimaste a carico del contribuente, per infrastrutture di ricarica realizzate nelle parti comuni dei condomini.

Si fa riserva di fornire ulteriori dettagli non appena disponibile il DM del MISE e le relative circolari.

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