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Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero – procedure MIT

Circolare n. 69/2018 – CT 7/2018

Il MIT con la circolare del 20/12/2018 n. 33292 ha fornito le istruzioni operative per all’applicazione delle nuove norme in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

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La disposizione contenuta nell’art. 29 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. n. 281 del 3.12.2018), entrata in vigore il 4 dicembre scorso, ha introdotto delle modifiche agli artt. 93 e 132 del Codice della Strada.

La nuova formulazione dell’art. 93 prevede il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni (per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro), salvo:

  1. il veicolo si trovi nella disponibilità di un soggetto residente in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente, stipulato in un altro Stato UE o SEE con un’impresa che non ha sedi in Italia; oppure
  2. il veicolo è intestato ad un’impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sedi in Italia, e da questa ceduto in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa ha un rapporto di lavoro o di collaborazione.

In entrambi i casi a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e con data certa, dal quale risultano il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In assenza del documento, per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro.

In conseguenza di tale divieto, il veicolo per poter continuare a circolare in Italia deve essere re-immatricolato nel nostro Paese oppure deve essere condotto oltre confine tramite foglio di via.

Il nuovo art. 132 CdS prevede che, scaduto il termine di un anno, entro il quale è ammessa la libera circolazione di veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti, è prescritto anche in questo caso che il veicolo venga immatricolato in Italia (a condizione che l’intestatario acquisisca la residenza o stabilisca la propria sede) o venga condotto oltre confine munito di foglio di via.

A tal proposito, il MIT con la circolare del 20/12/2018 n. 33292 (in allegato) ha fornito le istruzioni operative per all’applicazione delle nuove norme, evidenziando, inoltre, che per condurre il veicolo oltre confine, senza foglio di via, è possibile sempre ricorrere al trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, mentre non è ammesso l’utilizzo della targa prova.

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