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Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Circolare n. 2/2019

Sintesi delle principali disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.

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E’ entrata in vigore il 1° gennaio, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 – Suppl. ord. n. 62 del 31 dicembre 2018).

Il provvedimento, i cui contenuti iniziali sono stati oggetto della circolare n. 60/2018, è stato profondamente modificato nel corso dell’esame parlamentare, anche ad esito del negoziato condotto dal Governo con l’Unione europea, al fine di alleggerire i saldi di finanza pubblica.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise (art. 1, commi 2 e 5)

Nel 2019 l’IVA non verrà aumentata: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale 12,4 miliardi di euro.

E’ opportuno ricordare che se non fossero state eliminate queste clausole, a partire dal 1° gennaio 2019, l’aliquota IVA ordinaria sarebbe passata dal 22% al 24,2%, e quella ridotta dal 10% al 11,5%.

Ora, però, è necessario – attraverso l’impulso alla crescita sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all’evasione fiscale – continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021.

Si ricorda, infatti, che:

  • per il 2020, è previsto l’incremento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 10% (che, quindi, salirebbe al 13%) più l’incremento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 25,2%), che produrrebbero maggiori imposte per circa 23 miliardi di euro;
  • per il 2021, è previsto un ulteriore incremento di 1,3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata dal 25,2% al 26,5%).

Tale aumento, sommato all’incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per oltre 28 miliardi di euro.

In merito all’incremento dell’accisa sui carburanti per autotrazione viene, inoltre, previsto un obiettivo di gettito pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi (anziché 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021) da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Sterilizzazione aumento accise carburanti (art. 1, comma 6)

Viene eliminato l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, che era previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari (art. 1, commi 7 e 8)

In attesa di una revisione della fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, si fa salva la disposizione che statuisce la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

4. Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 1, commi 9-11)

Con il comma 9 in esame, l’ambito di applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, viene esteso a tutti i contribuenti, esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro.

Inoltre, il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi, riferita al periodo d’imposta precedente, diviene l’unico requisito di accesso, poiché, con le disposizioni in esame, vengono eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro).

In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Sono state apportate modifiche anche alle cause di esclusione, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014:

  1. la lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari, di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  2. la nuova lettera d-bis), come modificata alla Camera, prevede l’esclusione per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime, non si deve tenere conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Infine, in seguito ad una modifica approvata nel corso dell’iter parlamentare della legge, viene fatto rinvio, in quanto compatibile, alla disciplina del regime forfetario contenuta nei commi da 56 a 75 della legge di bilancio 2015.

5. Deducibilità IMU degli immobili strumentali dall’IRES/IRPEF (art. 1, comma 12)

Il nuovo comma 12 dell’articolo 1, aggiunto durante l’esame parlamentare, modificando l’articolo 14, comma 1 del D.lgs. n. 23 del 2011, raddoppia la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), portandola dal vigente 20% al 40%.

6. Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (art. 1, commi da 17 a 22)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

L’imposta sostitutiva, pari al 20%, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (il regime fiscale delle perdite sarà quello disposto dall’articolo 8 del Tuir).

Non possono applicare l’imposta sostitutiva:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR n. 633/1972), o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del DL 30 agosto 1993, n. 331);
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva:

  1. non subiscono le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti;
  2. non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi;
  3. sono esonerati dalla applicazione dell’IVA e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

7. Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef (art. 1, commi 23-26)

Il nuovo «regime di cassa» per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza del riporto delle perdite il «regime di cassa» risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

In pratica, è stato esteso alle imprese individuali (sia in contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da:

  • riporto in avanti illimitato temporalmente;
  • ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d’impresa, per gli anni successivi fino all’80% del reddito d’impresa;
  • riporto limitato al solo reddito d’impresa.

Conseguentemente, per le imprese individuali in contabilità ordinaria:

  • viene meno il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata;
  • l’ammontare delle perdite rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa, passa all’80% dopo il terzo anno;
  • il riporto rimane limitato al solo reddito d’impresa.

Conseguentemente, alle imprese individuali in contabilità semplificata, a cui non era consentito il riporto delle perdite:

  • si applica il regime IRES.

In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del «regime di cassa» e, in particolare, dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, al fine di distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l’Erario, per quest’ultima tipologia di imprese, è stato previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite.

In particolare:

  1. le perdite del periodo d’imposta 2017 – non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo d’imposta 2017 – sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% (redditi maturati nel 2018 e nel 2019) e al 60% (reddito maturato nel 2020);
  2. le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  3. le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  4. a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021 – a regime – le perdite saranno computate in diminuzione dei relativi redditi, in misura non superiore all’80% dei medesimi redditi.

8. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi da 28 a 34)

Viene introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.

La disciplina, prevista già nel disegno di legge iniziale, non ha subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare.

In particolare, il comma 28 dispone la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione (per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato – 2019 – rilevano gli utili accantonati nell’esercizio 2018).

Il comma 29, lettera a) specifica che si considerano comunque indisponibili e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, le riserve formate da utili, diversi da quelli conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del c.c., che scaturiscono da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione, come già detto, di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

La lettera b) del comma 29 chiarisce la nozione di investimento definendo l’ambito oggettivo dei beni acquisiti.

Ai fini della determinazione del parametro sul quale confrontare gli utili reinvestiti per la determinazione dell’importo soggetto ad aliquota ridotta, in ciascun esercizio, si dispone la rilevanza delle quote di ammortamento dedotte nell’esercizio stesso relativamente ai beni materiali strumentali nuovi, nei limiti dell’incremento complessivo del costo non ammortizzato (e ammortizzabile fiscalmente) al termine di ciascun esercizio (assunto al lordo delle quote di ammortamento dei soli beni materiali strumentali nuovi dedotti nell’esercizio) di tutti i beni materiali strumentali rispetto al costo non ammortizzato di tutti i beni materiali strumentali del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nell’ambito del calcolo incrementale, per coerenza, non si tiene conto dei beni immobili e dei veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), in quanto esclusi dal beneficio. Inoltre, ai fini della determinazione del beneficio, non rilevano eventuali ulteriori regimi agevolativi tesi a maggiorare l’importo della deduzione a titolo di ammortamento.

La lettera c) del comma 29 chiarisce, invece, la rilevanza del costo del personale: anche in tal caso (al pari di quanto detto per i beni strumentali nuovi), l’incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni dell’esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), nel limite dell’incremento del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Al fine di incentivare l’occupazione in Italia si dispone che la tassazione agevolata si applica relativamente agli incrementi occupazionali verificatisi nel territorio dello Stato. In tal senso, il personale neoassunto rileva solo se destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta. Anche il calcolo incrementale è effettuato con riferimento al costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

La lettera a) del comma 30 disciplina, poi, il caso in cui i parametri, utile e investimenti, eccedano quello del reddito, mentre nelle lettere b) e c) sono disciplinati i casi in cui il reddito è superiore ad almeno uno degli altri due parametri.

Il comma 31 disciplina il caso delle società che partecipano al consolidato fiscale. In sintesi viene riconosciuta solo alla consolidante, unica obbligata alla liquidazione del tributo, di giovarsi della possibilità di applicare l’aliquota ridotta sul reddito complessivo netto di gruppo. Qualora la somma complessiva di detti importi dovesse eccedere il reddito da assoggettare a tassazione, l’eccedenza resterà in capo alle società che l’hanno prodotta, in base agli accordi di gruppo, e sarà riportata in avanti ad incremento dei relativi parametri dell’esercizio successivo al fine di individuare il nuovo importo agevolato da attribuire alla consolidante.

Il comma 32 prevede, invece, la partecipazione alla trasparenza ex art. 115 del TUIR.

Il comma 33 estende il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa.

Il comma 34 permette il cumulo delle suddette agevolazioni con altri benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, il regime della tonnage tax, i regimi forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale).

9. Imposta servizi digitali (art. 1, commi da 35 a 50)

Viene istituita l’imposta sui servizi digitali.

Soggetti passivi dell’imposta sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

  1. un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;
  2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

Ai sensi del comma 37, i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

  1. veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette ed il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Inoltre, il comma 40 chiarisce che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

  1. nel caso di un servizio di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata, la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta, per accedere a un’interfaccia digitale;
  2. nel caso di un servizio di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, se:
    – il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;
    – il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta, che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
  3. nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.

Il comma 41 stabilisce che l’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 1° maggio 2019), dovranno essere stabilite le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dovranno invece essere stabilite le modalità applicative dell’imposta.

La nuova imposta entra in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF.

Infine, il comma 50 abroga la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

10. Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi (art. 1, comma 55)

Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo dello sconto obbligatorio da parte del fornitore degli strumenti (con successiva attribuzione al medesimo fornitore del credito di imposta).

Inoltre, viene chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le norme attuative del credito d’imposta saranno emanate entro il 30 gennaio 2019, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).

11. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale (art. 1, comma 59)

Il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo con aliquota ordinaria del 21% viene esteso anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e delle relative pertinenze (C/2 – magazzini e locali di deposito, C/6 – stalle scuderie e rimesse e C/7 – tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate.

Per usufruire del regime opzionale in questione l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.

Il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

12. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iper ammortamento (art. 1, commi da 60 a 65 e 229)

La disciplina della proroga e della rimodulazione dell’iper ammortamento, prevista inizialmente dall’art. 10 del disegno di legge originario, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, è stata trasfusa nei commi da 60 a 65, con un ulteriore incremento del beneficio.

In particolare, il comma 60, proroga l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 61 stabilisce le percentuali di maggiorazione del costo e in particolare che l’iper ammortamento si applichi nella misura:

  • del 170% (in luogo dell’iniziale 150) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento. Anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

Con una modifica intervenuta in Senato, sono stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui al suddetto allegato B), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Il comma 63, richiede la produzione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232 (una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 64 esclude dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

Il comma 65, in merito alla determinazione degli acconti per il 2019 e 2020, dispone che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative in esame.

13. Estromissione beni strumentali (art. 1, comma 66)

La procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 della legge n. 208 del 2015), viene estesa ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.

Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

14. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art.1, commi da 70 a 72)

Le disposizioni di cui all’art. 13 del disegno di legge iniziale sono state sostanzialmente trasfuse nei commi da 70 a 72.

In particolare, il nuovo comma 70 apporta modifiche sostanziali al credito d’imposta di cui all’articolo 3, del decreto legge n. 145 del 2013, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’anno 2015.

La lettera a) del comma 70 reintroduce una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In specie, la percentuale del 50% attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Al contempo, con la successiva lettera b) del comma 70, viene disposta la riduzione da venti a dieci milioni di euro dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta (tale limite era stato innalzato dal periodo 2017).

La lettera c) del comma 70 modifica il comma 6 dell’articolo 3 del citato d.l. n. 145/2013, disponendo la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendosi in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6) la percentuale del 25%.

Analoga differenziazione di aliquota viene operata, come si è detto, per le spese relative alla ricerca commissionata. Al riguardo, con le modifiche apportate dal comma 70, lettera c), n. 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l’aliquota ridotta del 25%. Nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un’altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell’impresa committente; resta ferma infatti la regola, agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.

Per quanto concerne l’individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 70, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo recependosi le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

La modifica recata dalla lettera d) del comma 70 in esame consiste nell’introduzione di nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili.

Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma 70 in commento riguardano gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta. In particolare, le nuove disposizioni estendono l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese e cioè per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche alle grandi imprese. All’avvenuta certificazione delle spese, inoltre, viene subordinato anche la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018. Infine, viene introdotto l’obbligo da parte dell’impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Il comma 71 prevede che le disposizioni di cui al comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Infine, il comma 72 dell’articolo reca una interpretazione del comma 1-bis dell’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013. Tale disposizione consente, a partire dal 2017, di attribuire il credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia. La norma ora chiarisce che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.

15. Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, commi da 78 a 81)

Viene previsto che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Detto credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

16. Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (art. 1, commi da 184 a 198)

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (che disciplina lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’art. 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia inferiore ad euro 20.000,00.

Per i soggetti che si trovano nella predetta situazione, i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando:

  1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1. al 16%, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00.
    2. al 20%, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;
    3. al 35%, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.
  2. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme dovute e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

È previsto, altresì, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione, la procedura di liquidazione.

I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando il 10% delle somme affidate all’agente della riscossione, oltre a quelle da esso maturate, a titolo di aggio sulle somme dovute e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo un’apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2019, in cui attesta la presenza dei requisiti richiesti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il versamento delle somme che si intende definire, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari al 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo.

I carichi in parola possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni riguardanti le precedenti definizioni agevolate, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati, a seguito delle predette dichiarazioni, restano definitivamente acquisiti e sono comunque computati ai fini della definizione in parola.

17. Consultazione delle fatture elettroniche (art. 1, comma 354)

Viene disposto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

18. Imposta comunale sulla pubblicità (art. 1, commi 917 e 919)

In deroga alle norme vigenti ed alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune, viene disposto che i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Inoltre viene reintrodotta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

19. Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (art. 1, commi da 940 a 947)

I commi in questione prevedono che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

In tal caso, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

20. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 1, commi 1053 e 1054)

Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Le disposizioni in commento, che sono state prorogate dalla legge di bilancio 2018, con il comma in esame sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Il comma 1054, inoltre, ridetermina il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, detta aliquota – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – è pari all’11% per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10% per le partecipazioni che non risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10%.

21. Soppressione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) (art. 1, comma 1055)

Viene abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota Ires, per imprese individuali, società di persone commerciali ed S.r.l., già differito al 1° gennaio 2018 dalla Legge di Bilancio per il 2018.

22. Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (art. 1, commi da 1067 a 1069)

I commi in esame disciplinano la deducibilità, nella misura del 10%, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, nei confronti della clientela, disponendo che sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

Le predette disposizioni si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

23. Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali (art. 1, comma 1079)

La disposizione in esame interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

La norma prevede, infatti, che le predette quote di ammortamento siano deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

24. Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE) (art. 1, comma 1080)

Viene abrogata la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), consentendo, tuttavia, l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse.

Tale possibilità è dettata dall’esigenza di salvaguardare i diritti acquisiti.

In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale, secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.

25. Imposta di registro (art. 1, comma 1084)

Viene qualificata espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

26. Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP (art. 1, commi 1085 e 1086)

Viene soppressa la disposizione contenuta nell’art. 11 del D.lgs. n. 446 del 1997, che prevedeva la deduzione di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene, inoltre, soppressa la disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2015, ai sensi della quale ai contribuenti che non si avvalgono di dipendenti spetta un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione.

27. IMU – TASI – Riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato (art. 1, comma 1092)

Il beneficio della riduzione della base imponibile del 50%, previsto dall’art. 13, comma 3, lett. Oa, del D.L. n. 201 del 2011, ai fini del pagamento dell’IMU e della TASI, viene esteso anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

28. Proroga aliquote TASI (art. 1, comma 1133, lett. b))

Viene consentito ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018, con delibera del consiglio comunale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

1. Accisa gasolio commerciale (art. 1, commi 57 e 58)

Con una disposizione interpretativa, si chiarisce che per effetto dell’avvenuta introduzione della nuova aliquota d’accisa per il gasolio commerciale (D.L. n.193/2016), è da intendersi superata la prevista rideterminazione in riduzione del 15% del credito d’imposta spettante per i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di trasporto merci con peso totale a terra superiore alle 7,5 tonnellate di categoria Euro III o superiore. Si precisa, pertanto, che deve intendersi implicitamente abrogato l’articolo 1 comma 234, secondo periodo della L. 190 del 2014, che aveva disposto l’applicazione della riduzione del 15% a partire dal 1° gennaio 2019.

2. Fondo Investimenti (art. 1, commi 95, 96, 98, 99)

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, viene istituito un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, con una dotazione di 740 milioni di euro per il 2019, 1.260 milioni di euro per il 2020, 1.600 milioni di euro per il 2012, 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri determineranno la ripartizione delle risorse del fondo, che andranno in quota parte a finanziare il prolungamento della metro M5 di Milano e il potenziamento di sistemi di trasporto rapido massa su sede propria.

3. Micromobilità elettrica (art. 1, comma 102)

Si prevede l’introduzione, attraverso un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni, della sperimentazione della circolazione su strada, ordinariamente non consentita dal Codice della Strada, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.

4. Accesso veicoli elettrici e ibridi in ZTL (art. 1, comma 103)

Attraverso l’introduzione del comma 9 bis all’articolo 7 del Codice della Strada si dispone che i Comuni nel delimitare le Zone a Traffico Limitato e le Zone di particolare rilevanza urbanistica, consentono, in ogni caso, il libero accesso a tali zone ai veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida.

5. Rimborsi per giovani autisti (art. 1, commi 291-295)

Al fine di favorire l’avvicinamento alla professione di conducente di veicoli per il trasporto merci dei giovani, viene introdotto un meccanismo di rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate negli anni 2019 e 2020, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali prescritte. Il rimborso riguarderà i conducenti, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 35° anno d’età alla data di entrata in vigore della legge in commento, inquadrati, presso le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale (REN), con le qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione. Il rimborso sarà erogato dalle imprese, cui spetterà una detrazione d’imposta pari all’ammontare dei rimborsi erogati, nei limiti di 1.500 euro complessivi, per ciascun periodo d’imposta. Un successivo Decreto del Ministro del Lavoro definirà le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi. Dai rimborsi saranno esclusi i versamenti corrisposti al Ministero per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali, così come le spese sostenute per l’acquisto dei contrassegni telematici previsti dalla normativa.

6. Assunzioni MIT per controlli (art. 1, commi 372-374)

Al fine di svolgere le necessarie attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, viene autorizzata l’assunzione, nel 2019, di 50 unità di personale presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

7. Ristoro danni autotrasporto Genova (art. 1, comma 1019)

Viene autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del Viadotto Polcevera a Genova, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali e dalle difficoltà logistiche relative all’ingresso e all’uscita dalle aree urbane e portuali.

8. Bonus/Malus veicoli (art. 1, commi 1031-1047)

Si rimanda alla specifica circolare n. 1/2019 – AF 1/2019 del 7 gennaio scorso.

9. Riduzione tassa automobilistica veicoli storici (art. 1, comma 1048)

Con una integrazione all’art. 63 della legge n.342 del 2000, viene introdotta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, di anzianità d’immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni.

10. Affidamento revisioni veicoli pesanti ad officine private (art. 1, commi 1049-1050)

Con una modifica all’art. 80 del Codice della Strada, viene estesa ai veicoli con peso totale a terra eccedente le 3,5 tonnellate, purché destinati al trasporto di merci non pericolose e non in regime di temperatura controllata ATP, la possibilità di affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad autofficine private autorizzate delle attività di controllo per la Revisione periodica. Un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti detterà le necessarie disposizioni attuative.

11. Incentivi ciclomotori e motocicli elettrici con rottamazione (art.1, commi 1057-1064)

A coloro che acquistano nel 2019 un ciclomotore o una moto (categoria L1 o L3) ad alimentazione elettrica o ibrida di potenza non superiore a 11 Kw, e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di classe Euro 0, 1 o 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore, mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo mediante credito di imposta. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati consegnati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

12. Proroga Documento Unico del veicolo (art. 1, comma 1135, lettera b))

Viene ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2020 l’entrata a regime del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al D.lgs. 98/2017.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Nuova Sabatini (art. 1, comma 200)

Con l’integrazione degli stanziamenti previsti dall’art. 1, comma 40 della legge 205/2017 viene rifinanziata l’agevolazione c.d. Nuova Sabatini che concede alle micro, piccole e medie imprese un tasso agevolato per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i cd investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”. Le nuove risorse ammontano a 48 milioni per il 2019, 96 milioni annui per il periodo 2020-2023, 48 milioni per il 2024.

2. Piano Made in Italy (art. 1, comma 201)

Viene rifinanziato il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia, previsto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020. All’attuazione del Piano provvede l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Aree di crisi industriale (art. 1, commi 204-205)

Per il finanziamento degli interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale previsti dalla L. 181/1989, sono stanziati sul Fondo per la Crescita Sostenibile (art. 23, comma 2 del decreto legge n.83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012) 100 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni per l’anno 2020.

4. Venture capital (art. 2, commi 206-216, 219-220)

Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più “Fondi per il venture capital” o di uno o più fondi che investono in “Fondi di venture capital”.

Al riguardo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Lo Stato potrà sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

La norma definisce sia i “Fondi di venture capital” che i “Fondi per il venture capital”.

Sono “Fondi di venture capital” di cui all’art. 1, comma 89, lett. b-ter della legge 232/2016, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in PMI non quotate che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

Sono definiti “Fondi per il venture capital”, di cui all’art. 31 del D.L. 98/2011, gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità di investimento dello Stato nel rispetto anche della Comunicazione della Commissione UE 2014/C 19/04 relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Le nuove disposizioni prevedono anche l’innalzamento dal 5% al 10% della quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza possono destinare agli investimenti qualificati indicati dall’art. 1, comma 89 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), tra cui quote o azioni di imprese e quote fondi di credito cartolarizzati.

Per i piani di investimento a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2019 vengono invece previsti vincoli per l’investimento di una quota del proprio patrimonio in Fondi per il venture capital.

5. Sostegno alle PMI attraverso i Confidi (art. 1, comma 221)

La norma, fortemente sostenuta dalla Confederazione, è finalizzata a favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso i confidi.

In particolare, viene completata l’azione di sostegno prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede misure volte a favorire il rafforzamento dei fondi di garanzia dei confidi.

In base alle stime effettuate, risulta che la dotazione complessiva stanziata dalla legge di stabilità 2014, pari a complessivi 225 milioni di euro e la cui assegnazione è in fase di completamento, risulterà parzialmente non distribuita (si stima oltre 40 milioni di euro), soprattutto a causa dell’uscita dal mercato negli anni 2016-2017 di alcuni confidi di grandi dimensioni.

In relazione a ciò, la nuova disposizione stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico proceda entro il 30 giugno 2019 ad accertare la presenza di risorse residue rispetto allo stanziamento iniziale. Lo stesso MISE, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, dovrà definire criteri e modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale. Le risorse dovranno essere distribuite ai confidi al più tardi entro il 2021.

6. Blockchain e Internet of Things (art. 1, comma 226)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Impresa 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

Si prevede che, con regolamento adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia definito l’organismo competente alla gestione delle risorse nonché l’assetto organizzativo atto a consentire l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo.

7. Voucher consulenze per Digitalizzazione (art. 1, commi 228, 230, 231)

E’ introdotto un contributo a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese sotto forma di voucher.

L’importo massimo del voucher per le micro e piccole imprese è di 40.000 euro con una intensità massima di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili. Per le medie imprese l’importo massimo è di 25.000 euro con una intensità massima di aiuto pari al 30% delle spese ammissibili. Se il Progetto è effettuato da una Rete di Imprese (con programma asseverato), il voucher, in misura pari al 50% dei costi sostenuti, sale a 80.000 euro per Rete.

Il voucher può essere speso per consulenze specialistiche per l’introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0, nonché per l’ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa ivi incluso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Le consulenze potranno essere effettuate soltanto da soggetti – società o manager – in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco da istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposito decreto da adottare entro novanta giorni.

I contributi sono erogati in conformità al regolamento relativo agli aiuti de minimis.

Per le finalità descritte è istituito un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

8. Portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (art. 1, commi 236, 238)

Viene modificata la definizione dei portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo unico della finanza.

Tali portali vengono definiti come piattaforme on line che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, (definizione che include anche le imprese con capitalizzazione di borsa fino a 200 milioni di euro), delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in PMI, nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte di piccole e medie imprese. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata agli investitori professionali ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

9. Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 237)

La norma introdotta al Senato dispone una proroga per l’esercizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, già esercitavano l’attività.

In particolare, viene modificato il comma 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, stabilendo che i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere l’attività fino all’avvio definitivo dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

10. Limite uso denaro contante per cittadini stranieri non residenti (art. 1, comma 245)

La nuova disposizione, introdotta in sede parlamentare, amplia le deroghe previste per i cittadini stranieri non residenti in Italia sui limiti per l’utilizzo del denaro contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo.

Il precedente limite per le persone fisiche non residenti di 10.000 euro viene elevato a 15.000 ed il provvedimento viene esteso anche ai cittadini stranieri dell’Unione europea e degli altri paesi dello Spazio economico europeo.

La norma prevede che la deroga rispetto al limite ordinario (che rimane fissato a 3.000 euro) si applichi ai cittadini stranieri non residenti per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n.633. In sintesi, sono inclusi l’acquisto di beni presso commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande presso pubblici esercizi, prestazioni di trasporto di persone, attività effettuate da agenzie di viaggi e turismo.

L’esercente rimane obbligato ad acquisire copia del passaporto ed un’autocertificazione di non residenza. Entro il giorno feriale successivo l’esercente deve versare l’importo in contanti presso un operatore finanziario consegnando copia della documentazione acquisita dal cliente.

11. Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (art. 1, commi 493-507)

Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo è finalizzato ad erogare indennizzi ai risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti da parte di banche e loro controllate poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell’1 gennaio 2018.

E’ previsto l’accesso al Fondo per i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, microimprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate di tali banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

La norma prevede l’esclusione dall’accesso al Fondo per controparti qualificate e clienti professionali.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata di norma al 30% del costo di acquisto entro il limite massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore, mentre la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95% del costo di acquisto, anche in quest’ultimo caso entro il limite massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore.

Gli indennizzi saranno corrisposti al netto di eventuali altri rimborsi o risarcimenti ricevuti dal risparmiatore per la stessa fattispecie.

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ed il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto sarà istituita una Commissione tecnica composta da 9 membri per l’esame e l’ammissione delle domande.

I risparmiatori che documentano un valore dell’indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) sostituisce il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’art. 1, commi 1106-1108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12. Resto al SUD (art. 1, comma 601)

Viene innalzata da 35 a 45 anni l’età dei beneficiari della misura agevolativa Resto al Sud di cui all’art. 1 della Legge 123/2017.

Inoltre, viene prevista l’inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari della stessa misura agevolativa. Questi ultimi, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, non devono risultare titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (art. 1, commi 73-77)

Le disposizioni in oggetto, introdotte dal Senato, si propongono di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. A tal fine si prevede il riconoscimento di un credito di imposta del 36%, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito di imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

2. Disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 445, lett. d) ed e))

Viene introdotta una disposizione che determina un aumento rilevante delle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, gli importi sanzionatori sono aumentati nella seguente misura:

  • 20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro);
  • 10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • 20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato già colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

3. Pneumatici fuori uso – PFU (art. 1, comma 751-752)

La misura introduce novità riguardo alla raccolta e al recupero dei pneumatici fuori uso (Pfu) al fine di gestire una extra quantità in peso di Pfu pari al 5% del quantitativo annuale. Viene inoltre disposto che i produttori e gli importatori di pneumatici debbano utilizzare, nei due successivi esercizi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale o per la gestione dei pneumatici o per la riduzione del contributo.

4. Distribuzione e vendita Gpl (art. 1, commi 1081 – 1083)

Le disposizioni in esame mirano tutte a rafforzare il funzionamento del sistema sanzionatorio nel settore della distribuzione di GPL e contrastare, conseguentemente, i fenomeni di elusione ed evasione di imposte.

Di particolare rilevo è la norma che preclude l’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL per chi non risulti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso bombole nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso serbatoi (Cfr. artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128). Alle amministrazioni periferiche competenti inoltre viene attribuita la potestà di adottare i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

5. Proroga del metodo normalizzato per la determinazione della Tari (art. 1, comma 1093)

La norma proroga di un ulteriore anno (sin a tutto il 2019) la facoltà per i Comuni di adottare, per la determinazione della tariffa rifiuti, i coefficienti potenziali di produzione (metodo normalizzato) previsti dal D.P.R. 158/1999, con ciò implicitamente differendo l’entrata in vigore della c.d. “tariffa puntuale” (ovvero della tariffa da determinarsi in relazione alla effettiva quantità e qualità di rifiuti prodotti).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Innalzamento soglia per acquisti obbligatori tramite Mercato elettronico della PA (art. 1, comma 130)

Il comma in oggetto innalza da 1.000 a 5.000 euro l’importo massimo (previsto dalla legge finanziaria per il 2007) superato il quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della PA (c.d. MEPA, gestito da CONSIP) per acquistare beni e servizi.

2. Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri (art. 1, comma 1134, lett. b))

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e sino al 31 dicembre 2019, siano riaperti i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), per i soggetti iscritti negli elenchi dei mediatori, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, del mediatore marittimo e del spedizioniere.

A tal proposito si ricorda che i suddetti termini erano già stati riaperti fino al 31 dicembre 2018 dall’art. 11-ter del D.L. 25/07/2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO

1. Estinzione debiti previdenziali lavoratori autonomi (art. 1, commi 185 – 187)

Possono essere estinti in modalità agevolata dai lavoratori autonomi in difficoltà, con ISEE quindi non superiore a 20.000 euro, anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS per debiti previdenziali non derivanti da accertamento e relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017. L’estinzione potrà avvenire versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  1. al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  2. al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  3. al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

Oltre a ciò sarà dovuto l’aggio previsto e le spese di notifica ma non quelle relative ad interessi e sanzioni.

2. Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, comma 255)

E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il reddito di cittadinanza”.

La finalità del Fondo è quella di introdurre con successivi provvedimenti legislativi, oltre al reddito di cittadinanza, anche la pensione di cittadinanza la cui finalità non viene però espressamente indicata nel testo del provvedimento a differenza di quanto avviene invece per il reddito di cittadinanza.

La dotazione del Fondo è pari a 7.100 milioni per il 2019, a 8.055 milioni per il 2020 e a 8.317 milioni a decorrere dal 2021, importi che costituiscono il limite di spesa degli strumenti che verranno poi introdotti.

Nel testo originario erano previsti, invece, 9 miliardi euro a partire dal 2019.

3. Fondo revisione sistema pensionistico (art. 1, comma 256)

Per dare attuazione con successivi provvedimenti normativi ad interventi in materia pensionistica, finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”.

Il Fondo è stato così rimodulato rispetto al testo che era stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati: 3.968 milioni di euro per il 2019, 8.336 milioni per il 2020, 8.634 per il 2021, 8.153 milioni per il 2022, 6.999 milioni per il 2023 e 7.000 milioni per il 2024.

Nel testo originario erano previsti 6,7 miliardi euro per il 2019 e, a decorrere dal 2020, 7 miliardi di euro.

Con appositi provvedimenti normativi verranno attuati i relativi interventi, in ogni caso entro il limite di spesa sopraindicato e prevedendo quindi che non vengano accolte ulteriori domande una volta esaurite le risorse stanziate.

E’ in ogni caso prevista la possibilità di compensare tra i due fondi (reddito di cittadinanza e pensioni) gli eventuali maggiori oneri o risparmi che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi ridefinendo di conseguenza i relativi limiti di spesa fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse stanziate. A tal fine l’amministrazione competente effettua un monitoraggio trimestrale dell’andamento della spesa comunicandone i risultati, entro il mese successivo, sia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a quello dell’Economia e delle Finanze ai fini delle eventuali variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati.

4. Indicizzazione pensioni (art. 1, comma 260)

Per il triennio 2019-2021 l’indicizzazione delle pensioni, e quindi il loro aggancio alla variazione dell’inflazione, è riconosciuta secondo il seguente sistema e per fasce di importo, prendendo come riferimento l’importo del trattamento minimo INPS che è pari nel 2018 a circa 6.600 euro annui.

Fasce di importo

%

Per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS

100

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

97

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

77

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

52

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

47

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 9 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

45

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

40

5. Riduzione importi pensionistici superiori a 100.000 euro lordi annui (art. 1, commi da 261 a 268)

Dal 1° gennaio 2019 è prevista la riduzione temporanea, per cinque anni, dei trattamenti pensionistici superiori a centomila euro lordi annui. Le pensioni interessate dal taglio sono quelle dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate, con quote pensionistiche calcolate con il sistema retributivo.

Fascia di importo pensionistico % riduzione
100.000 -130.000

130.001-200.000

200.001-350.000

350.001-500.000

Oltre 500.000

15

25

30

35

40

Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l’importo complessivo.

I predetti limiti sono rivalutati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni di cui sopra e la riduzione non si applica in ogni caso alle pensioni liquidate interamente con il sistema di calcolo contributivo ed alle pensioni di invalidità, superstiti o a favore delle vittime del dovere e del terrorismo.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di riduzione di cui sopra, il trattamento complessivo derivante non potrà risultare inferiore a 100.000 euro lordi annui. Parallelamente, presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati è istituito un “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato” in cui confluiscono e vengono accantonati i relativi risparmi di spesa.

6. Lavoratori esposti all’amianto (art. 1, comma 279)

Viene estesa la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti i benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto.

In particolare, ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza della pensione negli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (gestione dei postelegrafonici) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell’articolo 2 della L. 29/1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione Generale Obbligatoria.

7. Indennizzi aziende commerciali in crisi (art. 1, commi 283 e 284)

Gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi sono ripristinati in maniera strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le modalità ed i requisiti già previsti dal decreto legislativo n. 207/96 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in possesso delle condizioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

Si tratta di una importante forma di ammortizzatore sociale, sostenuta dalla Confederazione, che consente di accompagnare al pensionamento i commercianti costretti a cessare anticipatamente la propria attività e che è, peraltro, autofinanziata dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla Gestione Commercianti INPS.

Di conseguenza, infatti, dal 1° gennaio 2019 viene anche confermata l’aliquota contributiva dello 0,09%, nella misura e secondo le modalità previste, dovuta appunto da tutti gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali INPS. Viene parimenti stabilito che, qualora l’andamento tecnico del Fondo per il finanziamento dello strumento dovesse essere avverso, la suddetta aliquota potrà essere rivista pena il blocco da parte dell’INPS del riconoscimento della prestazione.

8. Incremento del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 435)

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, a decorrere dal 2019, è incrementato di 1 milione di euro annui.

9. Incremento Fondo caregiver (art. 1, comma 483)

Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

10. Rifinanziamento COVIP (art. 1, comma 509)

Per potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

11. Reinserimento lavorativo disabili da lavoro (art. 1, comma 533)

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza che sia prima stata ultimata la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’Inail l’intero importo del rimborso.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento.

12. Incentivi assunzioni giovani eccellenze (art. 1, commi da 706 a 717)

La norma riconosce un incentivo, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati ovvero dottori di ricerca.

L’incentivo viene riconosciuto nello specifico in relazione alle assunzioni di:

  • cittadini con laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e, come aggiunto dal Senato rispetto al testo originario, media ponderata di 108/110, entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute. Durante l’iter parlamentare sono state ricomprese per questa fattispecie anche le Università telematiche, in un primo tempo escluse;
  • cittadini con dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.

L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è concessa anche per i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione.

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato nel 2019 da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo); inoltre, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l’applicazione dell’incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell’incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva e rientra nella disciplina europea sul regime di “de minimis”.

L’INPS è chiamata a stabilire, con apposita circolare, le modalità di fruizione dell’esonero.

Gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, per consentirne l’effettivo avvio. Nell’ambito delle proprie competenze, le Regioni possono integrarne il finanziamento.

13. Sisma Centro Italia. Proroga termini ripresa versamenti ed adempimenti contributivi (art.1, comma 991, lett. b))

Viene prorogata dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sospesi nel periodo 24 agosto 2016 – 30 settembre 2017, ovvero nel periodo 26 ottobre 2016- 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in un massimo di 120 rate mensili (invece di 60). La misura viene estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

14. Sisma Centro Italia. Sospensione termini cartelle pagamento e riscossione somme INPS (art.1, comma 994)

Nei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 è prorogata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

15. Riforma tariffa dei premi INAIL (art. 1, commi 1121 e seguenti)

Per consentire la riforma delle tariffe dei premi INAIL dovuti dalle aziende per i lavoratori alle proprie dipendenze, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31.12.2021, sono stati stanziati ulteriori fondi, pari a 410 milioni per il 2019, a 525 milioni per il 2020 e a 600 milioni per il 2021, che si aggiungono ai 1.200 milioni annui già previsti a tale scopo dalla legge di bilancio 2014.

Tali coperture sono propedeutiche all’attuazione della Riforma della Tariffa dei Premi INAIL di cui alla Determina Presidenziale n. 385, del 2 ottobre 2018 che dovrà poi essere pienamente operativa a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale di attuazione.

Lo stanziamento predetto sarà parzialmente coperto da una riduzione dei fondi destinati dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Bandi ISI), nell’importo seguente: 110 milioni per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione. Dal 2021 potrebbe essere operata un’ulteriore riduzione, nel limite di 50 milioni di euro, dei predetti finanziamenti. Va precisato che i predetti finanziamenti che vengono in parte tagliati sono comunque subordinati ad azioni “virtuose” o alla presentazione di progetti promossi dai datori di lavoro a titolo volontario per la prevenzione, mentre la revisione delle tariffe che entrerà a regime con tale riforma interessa la generalità delle aziende ed incide direttamente sulla riduzione strutturale del costo del lavoro.

L’Istituto, infatti, in attuazione della legge di stabilità 2014 ha predisposto una vera e propria riforma attesa da oltre dieci anni, superando il sistema del taglio lineare che penalizzava in particolare le aziende del Settore del Terziario le quali vantano rispetto agli altri settori un andamento infortunistico decisamente migliore.

La nuova tariffa comporta così per la Gestione Terziario una notevole riduzione strutturale del tasso medio, intorno al 46%, ben superiore al predetto taglio lineare e con un risparmio complessivo quindi di diverse centinaia di milioni di euro.

L’INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, soggette ad ulteriore revisione dal 2022, ne assicura il costante monitoraggio e – in caso di scostamento negativo dell’andamento delle entrate, in grado di compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa – propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione di adeguate misure correttive.

Invio INAIL basi di calcolo e comunicazione tassi 

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, il termine per l’invio ai datori di lavoro delle basi di calcolo (modello 10 SM) e della comunicazione del tasso (20SM) è differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.

Rinvio scadenza pagamento autoliquidazione 2019

Il termine per il pagamento dell’autoliquidazione, è differito, a causa della riforma della tariffa, dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Azione di regresso 

E’ stata inserita una norma in base alla quale, nella liquidazione dell’importo dovuto dal datore di lavoro nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro stesso, il giudice può procedere alla riduzione della somma, tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Prestazioni INAIL per infortuni mortali

L’importo dell’assegno una tantum a favore dei familiari dei lavoratori vittime di infortuni mortali sul lavoro è elevato a diecimila euro (attualmente pari a 2.160 euro).

Inoltre sono previsti nuovi e più favorevoli criteri per il requisito della vivenza a carico degli aventi diritto, sia per l’assegno una tantum che per la rendita ai superstiti. I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario.

Tasso di premio massimo

Il tasso di premio massimo applicabile con la nuova tariffa dei premi è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno (art. 1, comma 247)

Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per gli anni 2019 e 2020 (nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna annualità), misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L’intervento ripropone in termini analoghi, una misura già prevista dalla legge di stabilità per il 2018 (art. 1, commi 893 e 894 legge 205/2017).

Destinatari dell’incentivo sono soggetti che non hanno compiuto 35 anni, ovvero soggetti di età pari o superiore a suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso dei giovani fino a 35 anni le misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato, entro il limite massimo di euro 8.060 su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

2. Trattamenti di Mobilità in deroga (art. 1, commi da 251 a 253)

Viene prevista la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L. All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, l’attuazione di quanto previsto verrà disciplinata con specifico decreto interministeriale.

3. Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio (art. 1, comma 254)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Senato, prevede uno stanziamento per la regione Lazio (per un massimo di 6 milioni riferiti al 2018 e per un massimo di 12 mesi) per specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio nelle aree di crisi industriale complessa.

Il comma in esame, integrando il secondo periodo dell’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (che ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa) prevede che anche la Regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro riferiti al 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.

All’onere derivante dall’applicazione della richiamata disposizione, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019.

4. Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, commi 255, 258 e 259)

La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del «Fondo per il reddito di cittadinanza», volto a introdurre nel nostro ordinamento gli istituti del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per il 2019, 8,055 milioni per il 2020 e 8,317 milioni a decorrere dal 2021, demandando l’attuazione degli stessi a successivi atti normativi. Prevede, altresì, che fino ad allora, continuino ad essere riconosciute le prestazioni del ReI, nel limite di spesa pari alle risorse già destinate, che a tal fine sono accantonate nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Il comma 258 dispone che, nell’ambito delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019-20 sia destinato al potenziamento dei Centri per l’Impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento di Anpal Servizi.

Autorizza inoltre le Regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Infine, il comma 259 interviene a modificare l’art.3-bis del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, prevedendo la facoltà, anziché l’obbligo, per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali per garantire la piena operatività dei centri per l’impiego.

5. Proroga congedo di paternità (art. 1, comma 278)

Vengono prorogati per il 2019 sia il congedo obbligatorio per il padre (di cui viene anche elevata la durata a 5 giorni), e il congedo facoltativo per un ulteriore giorno, in sostituzione della madre.

6. Sistema duale (art. 1, comma 281)

Il comma prevede che, per il 2019, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza tra scuola e lavoro, pari ad euro 75 milioni, siano incrementate di euro 50 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

7. Incentivi per il contratto di apprendistato (art. 1, comma 290)

La norma dispone la riduzione degli incentivi previsti per le assunzioni con il contratto di apprendistato di primo livello, stanziando 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti dalla legge di bilancio per il 2018) e 5 milioni annui a decorrere dal 2020 (in luogo dei previsti 22 milioni).

8. Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, comma 482)

Viene riformulata la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, confermando la destinazione anche a iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro (lett. n)). Il richiamo all’art. 9 della legge n. 53/2000, lascia presumere che si tratterà di contributi in favore di datori di lavoro, volti a promuovere azioni positive, come, ad esempio, flessibilità degli orari e misure di conciliazione.

9. Congedo di maternità (art. 1, comma 485)

Viene introdotta la facoltà per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

10. Smart working (art. 1, comma 486)

E’ previsto l’obbligo per i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile di riconoscere priorità alle richieste di smart working presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità obbligatorio e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE

1. Zone Franche Urbane Sisma Centro Italia (art. 1, comma 759)

Il comma modifica l’articolo 46 del Decreto Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 che istituisce nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, Zone franche urbane, nelle quali le imprese attive, o di nuovo avvio, possono beneficiare di esenzioni fiscali e contributive.

La modifica al comma 3 apportata al citato articolo, elegge a beneficiarie delle agevolazioni anche le imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 2019. Nella precedente formulazione potevano beneficiare delle agevolazioni solo le nuove imprese che avessero avviato la propria attività all’interno della ZFU entro il 2017. Rimangono comunque escluse dall’estensione temporale le imprese appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore costruzioni), che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la loro sede legale o operativa nei comuni del cratere.

Ulteriore modifica apportata al citato art. 46 riguarda l’estensione dei periodi di imposta di fruizione delle agevolazioni: nella formulazione originaria le imprese potevano beneficiare delle esenzioni fiscali e contributive solo per i periodi di imposta 2017 e 2018, con la modifica apportata dalla legge di bilancio le esenzioni potranno essere richieste anche per i periodi 2019 e 2020. Le risorse per tale estensione vengono reperite sugli stanziamenti già effettuati ma che non sono stati assegnati.

In ultimo si prevede che l’Istituto nazionale della previdenza sociale disciplini con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2019), le modalità di restituzione dei contributi previdenziali da parte delle imprese che non ne avevano diritto. Tali risorse verranno versate all’entrata del bilancio dello Stato.

2. Zone Franche Urbane della città Metropolitana di Genova (art. 1, comma 1020)

Viene modificato l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, estendendo la platea di imprese eleggibili e il periodo di imposta di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive della Zona Franca Urbana istituita dalla medesima legge nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Il citato articolo 8 ha originariamente previsto che solo il 2018 costituiva periodo di imposta agevolabile; con la modifica apportata dalla legge di bilancio, l’agevolazione viene estesa anche al 2019.

Viene inoltre riconosciuta l’agevolazione alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 2019, ma in questo caso solo per il primo anno di attività. Nella formulazione originaria potevano beneficiare delle esenzioni solo le imprese che avessero avviato la propria attività entro il 2018.

In conseguenza delle estensioni menzionate, lo stanziamento, che precedentemente era previsto nella misura di 10 milioni solo per il 2018, viene integrato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI 

1. Eventi calamitosi regioni Emilia-Romagna e Veneto: proroga sospensione mutui (art. 1, comma 987)

Con la modifica dell’art.3, comma 2-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2014, n. 50, viene prorogato al 31 dicembre 2019 – per i soggetti che abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché nei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 – il termine di sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari, di cui i predetti soggetti sono titolari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica.

2. Sisma Emilia Romagna 2012 – Esenzione IMU (art. 1, comma 985)

Viene prorogata l’esenzione dall’applicazione dell’IMU sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

3. Sisma Centro Italia: Proroga termini (art. 1, commi 991, 993 e 994, 997 e 998)

Viene prorogata al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.

Inoltre viene esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

Si proroga anche al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Infine viene previsto che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

4. Incremento risorse fondo ricostruzione aree terremotate Italia centrale (art. 1, comma 989)

L’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato il 2 ottobre 2018 viene destinato, nell’esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

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