Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del DL 10 settembre 2021, n. 121
Circolare n. 85/2021
Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del DL 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. decreto “Infrastrutture e mobilità”).
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021 – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” (cd. “Infrastrutture e mobilità”).
Nel rinviare per i contenuti iniziali del decreto legge alla circolare n. 60 del 15.09.2021 si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.
Per il settore automotive, si evidenzia, la disposizione contenuta nell’articolo 8 in materia di incentivi all’acquisto di veicoli puliti (v. circolare n. 59 – AF 14/2021 del 13.09.2021) che conferma come, in considerazione degli effetti generati dall’emergenza Covid-19, ai fini del riconoscimento dell’incentivo “Ecobonus” previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore di chi acquista fino al prossimo 31 dicembre un’autovettura (M1) con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km, è confermata l’eliminazione dell’obbligo di provvedere a effettuare, entro la medesima data, l’immatricolazione del veicolo, che potrà, dunque, avvenire anche successivamente. In particolare:
- fino al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 che alla data dell’11 settembre 2021 risultavano validamente in corso (sono escluse quindi le prenotazioni annullate e le completate a tale data);
- fino al 30 giugno 2022 per le prenotazioni inserite dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
I medesimi termini si applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni degli altri contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
Durante i lavori parlamentari per la conversione del decreto, attraverso la sostituzione dei commi 77 e seguenti, dell’art. 1 della L. 178/2020, sono state modificate le condizioni per poter accedere nell’anno in corso al contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, per gli acquisti in Italia di auto elettriche per l’anno 2021. In particolare, si è specificato che il contributo, pari al 40% dei costi sostenuti per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, di veicoli di potenza non superiore a 150 kW e di prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA, spetti esclusivamente per un singolo veicolo per ciascun nucleo familiare, con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. Sono state, infine, dettate le disposizioni operative – la cui mancanza finora aveva reso inattuabile la norma – per procedere all’erogazione del contributo, la cui efficacia è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.
Viene, infatti, specificato che il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d’imposta. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. Ai fini dell’attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter L. 178/2020, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto MISE 20 marzo 2019.
Invariata anche la disposizione che ha previsto che l’autorizzazione alla circolazione di prova (di cui all’art. DPR 474/2001) possa essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi di revisione (art. 80 CdS), qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento (v. circolare n. 58/2021 – CT 11/2021 del 13.09.2021).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTURE E TRASPORTI
1.Interventi per la sicurezza della circolazione stradale (art. 1)
L’art. 1 del Codice della Strada è stato modificato prevedendo che rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico, perseguite dallo Stato, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell’ambiente nella circolazione stradale. Inoltre, con una integrazione all’art. 6 del Codice della Strada in tema di regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, si è specificato che la possibilità per gli enti proprietari delle strade di stabilire, tramite ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, debba avvenire con particolare riguardo a quelle che attraversano siti UNESCO.
Sono state, inoltre, introdotte in sede di conversione, ulteriori modifiche al Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), per effetto delle quali, in particolare, si segnala quanto segue:
- sostituendo la lettera b) del comma 2 dell’art. 10, si modifica la disciplina dei trasporti eccezionali, circoscrivendola ai soli trasporti di cose indivisibili eccedenti i limiti di sagoma e massa ordinariamente consentiti, e riducendo a 86 tonnellate il limite di massa complessiva massima dei veicoli eccezionali, in caso di integrazione del carico, con altre cose in aggiunta a quella indivisibile da trasportare;
- vengono raddoppiate le sanzioni previste per chi sporca le strade e le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli (pagamento di una somma da euro 216 ad euro 866), e per chi getta qualsiasi cosa dai veicoli in movimento (pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204);
- con alcune modifiche all’art. 23 si introduce il divieto, sulle strada e sui veicoli, di pubblicità con messaggi sessisti, violenti, discriminatori e lesivi delle libertà individuali. La mancata osservanza della disposizione comporta l’immediata revoca della autorizzazione del cartello pubblicitario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con decreto, interministeriale, saranno stabilite le relative disposizioni attuative. Inoltre, nei casi di rotatorie con al centro aree verdi la cui manutenzione è stata assegnata a privati, si prevede la possibilità di installare un cartello indicante il nome dell’affidatario;
- in merito alla sicurezza degli attraversamenti pedonali, si modifica il comma 11 dell’ art. 40, prevedendo che i conducenti dei veicoli debbano dare la precedenza ai pedoni anche quando si accingono ad attraversare, oltre che quando hanno iniziato l’attraversamento;
- con una modifica all’art. 50 si aumenta la lunghezza massima dei velocipedi a non oltre 3,5 metri. Inoltre, attraverso una modifica dell’art. 68 sull’equipaggiamento dei velocipedi, si dispone che le luci di segnalazione visiva debbano essere attive da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba, e sempre nelle gallerie e in caso di condizioni climatiche avverse;
- si estende la categoria dei ciclomotori (art. 52) ai veicoli ad alimentazione elettrica, a due o tre ruote, con potenza non superiore a 4.kW;
- si estende la categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, che ora comprende i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico (art. 60 CdS);
- modificando quanto originariamente previsto dal decreto in materia di lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati, si innalza ulteriormente tale limite a 18,75 metri, prevedendo la necessità di certificazione dell’idoneità dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate al trasporto intermodale strada/rotaia e strada/mare (art. 61 CdS);
- viene innalzata a 19,5 tonnellate la massa massima complessiva consentita (art. 62) per gli di autobus o filobus a 2 assi, destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani;
- con riferimento al traino di macchine agricole (art. 105) si aumenta la lunghezza massima consentita dei convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate a non oltre 18,75 metri, lunghezza oltre la quale il complesso veicolare deve intendersi trasporto eccezionale, ai sensi dell’art. 104, comma 8, del CdS;
- in materia di revisioni dei veicoli (art. 80) si dispone che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno definite le modalità per la riqualificazione delle bombole classificate UNECE R 110 serbatoio di metano per i veicoli;
- si inseriscono i velocipedi e i motocicli tra i veicoli che possono essere adibiti a servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86);
- con una modifica al comma 2-bis dell’art. 117 CdS (limitazioni alla guida), si esonerano i neopatentati di categoria B, dal previsto divieto di guida, per il primo anno di rilascio della patente, di autoveicoli con potenza specifica superiore a 55 kW/t e auto con potenza superiore a 70 kW, nei casi di affiancamento del conducente, in qualità di istruttore, da parte di una persona di età non superiore a 65 anni e titolare da almeno 10 anni di patente B o di categoria superiore;
- in tema di esami per il conseguimento della patente di guida (art. 121), si eleva a 2 il numero di tentativi che si possono sostenere, per superare la prova pratica dell’esame, entro i termini di validità dell’autorizzazione per l’esercizio alla guida (foglio rosa), che vengono estesi a 12 mesi (art. 122). Inoltre, per coloro che intendono conseguire una patente delle categorie AM, A1, A2 e A utilizzando veicoli per i quali non è possibile la presenza di un istruttore a bordo, si elimina l’obbligo di esercitarsi in aree poco frequentate (art. 122 CdS);
- attraverso delle integrazioni all’art. 158 (divieto di sosta e fermata), si introduce il divieto di sosta anche negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, precisando che tale divieto, e relativa sanzione, si applichi, anche, ai veicoli elettrici che non effettuano la ricarica, o che permangono nello spazio riservato per un periodo superiore ad un’ora dal termine della stessa. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo, salvo che nei punti di ricarica di potenza elevata;
- in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo per la guida di ciclomotori e motocicli, attraverso una modifica dell’art. 171, si prevede che in tutti i casi di mancato utilizzo da parte di un passeggero trasportato, della violazione risponda, anche, il conducente;
- con una integrazione all’art. 173, si introduce il divieto per i conducenti di utilizzare durante la guida anche smartphone, computer, notebook, tablet e, in generale, qualsiasi apparecchio che comporti l’allontanamento delle mani dal volante, anche solo temporaneo;
- si introduce il divieto di circolazione sulle autostrade, e sulle strade extraurbane principali (art. 176) anche per i motocicli elettrici di potenza inferiore a 11kW;
- con una modifica dell’art. 180 (possesso dei documenti di circolazione e di guida), si prevede che, in caso di mancato possesso dei prescritti documenti in fase di controllo su strada, l’invito, da parte dell’autorità, a presentarsi successivamente presso gli uffici di polizia per esibire gli stessi non si applichi se la verifica della validità di tali documenti possa essere svolta attraverso la consultazione di banche dati e archivi pubblici, da parte degli organi di polizia stradale, al momento della contestazione;
- attraverso una integrazione all’art. 188, si prevede che i veicoli titolari di contrassegno per trasporto di persone con disabilità possano sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati. Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e in caso di conseguente riduzione delle entrate, gli Enti Locali sono autorizzati a rivedere la tariffazione oraria dei parcheggi, per compensare le perdite;
- in tema di sanzioni, una modifica al primo comma dell’art. 196 (principio di solidarietà) prevede che, nei casi di locazione dei veicoli senza conducente, per le violazioni del Codice della Strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario, in vece del proprietario, risponda solidamente con l’autore della violazione, o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;
- in caso di ricorso al Prefetto (art. 203), contro la contestazione o la notifica di una violazione, si dispone che la documentazione possa essere inviata, in aggiunta alle modalità già previste, anche, attraverso canali telematici certificati qualificati;
- attraverso alcune modifiche all’art. 213 (sequestro e confisca), vengono innovati alcuni aspetti procedimentali della confisca dei veicoli e del provvedimento cautelare di sequestro.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno inserite tra le modifiche dei veicoli, che non richiedono la preventiva visita e prova, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 CdS), anche quelle inerenti i “sistemi ruota” (DM 10 gennaio 2013, n. 20) ovvero riguardanti il montaggio di ruote diverse da quelle originali del veicolo, e da quelle sostitutive indicate dal costruttore.
E’ previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, i percettori del reddito di cittadinanza o di qualsiasi altro ammortizzatore sociale, di età massima di 35 anni, possano usufruire, nel limite dello stanziamento complessivo di 1 milione di euro, di un rimborso dei costi sostenuti e documentati per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci in conto terzi, nella misura di 1.000 euro e comunque non eccedente il 50% delle spese sostenute. Ai fini dell’ottenimento del rimborso, i soggetti richiedenti devono dimostrare di aver stipulato un contratto di lavoro di almeno 6 mesi di durata, come conducente di veicoli adibiti al autotrasporto merci in conto terzi, nei successivi tre mesi dall’ottenimento della patente o dell’abilitazione. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno disciplinate, le relative modalità attuative. Infine, derogando all’art. 54, comma 1 lettera d) del CdS, si prevede che sugli autocarri sia consentita la presenza, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un neo-assunto, in possesso dei titoli professionali per l’esercizio della professione di conducente, per un periodo di addestramento di durata non superiore a tre mesi.
2. Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità (art.1-bis)
L’articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, semplifica le agevolazioni per l’acquisto di veicoli da parte delle persone con impedite o ridotte capacità motorie, che possono essere concesse mediante la sola esibizione della patente, nel caso che questa riporti i prescritti adattamenti necessari alla guida. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede all’adeguamento della specifica normativa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
1.Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (art. 10, comma 7)
Nel corso dell’esame parlamentare è stato sostanzialmente confermata – con una correzione di coordinamento formale – la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, prevista nel decreto originario, volta a ripristinare con alcune modifiche, l’articolo 64, comma 3 bis del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) che era stato precedentemente abrogato dall’articolo 66-bis, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
In particolare si dispone che le Pubbliche Amministrazioni – di cui all’art. 2, comma 2 lettera a) del CAD – utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.
Si prevede inoltre che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche Amministrazioni, utilizzeranno esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.
Con i medesimi provvedimenti sarà stabilita anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico – di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) del CAD – utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per identificare gli utenti dei propri servizi on-line.