Targa prova sui veicoli già immatricolati – DL 10.09.2021
Circolare n. 58/2021 – CT 11/2021
Disposizione entrata in vigore l’11 settembre 2021.
Come già anticipato con la circolare n. 57/2021 – CO 11/2021 del 03.09.2021, il DL 10.9.2021 n. 121, decorrente dall’11.9.2021, all’art. 1, commi 3 e 4, ha previsto che l’autorizzazione alla circolazione di prova (di cui all’art. DPR 474/2001) può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi di revisione (art. 80 CdS), qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Ai fini della circolazione resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa in materia di responsabilità civile verso terzi da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, inoltre, dovrà essere aggiornato il DPR 474/2001 per stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
Con questa disposizione vengono, finalmente, sanate le diverse interpretazioni tra il Ministero delle Infrastrutture e quello degli Interni a seguito delle pronunce giurisprudenziali in ordine all’utilizzo dell’autorizzazione di prova sui veicoli già immatricolati, anche relativamente all’obbligo della revisione e dell’assicurazione RCA.