Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”
Circolare n. 66/2018
Pubblicata in G.U. la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, collegato alla Manovra di bilancio 2019.
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre scorso, ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, collegato alla Manovra di bilancio 2019. Nel rinviare alla precedente circolare n. 56 del 6 novembre 2018 per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti (Art. 01)
Il nuovo articolo 1 propone la modifica dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 147 del 2015, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.
Il testo vigente dell’articolo citato prevede due condizioni a limitare gli investimenti per i quali può essere effettuata l’istanza di interpello. In particolare, gli investimenti oggetto della stessa:
- devono risultare di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro e
- devono produrre ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature.
Con l’articolo in esame, viene modificata la prima delle due condizioni, riducendo da 30 a 20 milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza. Tale modifica sarà applicata agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Art.1)
Viene modificato il comma 7 dell’art. 1, al fine di introdurre delle disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima. In particolare, si prevede che tali rate siano versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.
3. Proroga applicazione reverse charge a fini IVA (Art. 2, comma 2-bis)
Il comma 2-bis modifica l’articolo 17, comma 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 al fine di prorogare l’applicazione dell’inversione contabile IVA, di cui al medesimo articolo 17, fino al 30 giugno 2022.
4. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 3)
Mediante modifica dei comma 1 e 2 dell’art. 3, è stata specificata la disciplina applicabile ai pagamenti rateali.
Il testo originario del decreto legge prevede che la definizione si perfezioni versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Con le modifiche approvate, si espunge dal comma 1 il riferimento alle modalità di pagamento e si sostituisce integralmente il comma 2.
Il novellato comma 2 mantiene ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il pagamento rateale, il numero massimo delle rate viene elevato da 10 a 18, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo. Viene dunque precisato l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. È inoltre modificato il termine di scadenza delle rate; per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Mediante modifica del comma 10 dell’art. 3, viene estesa alla “nuova” definizione agevolata la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del documento.
Il nuovo comma 14-bis mitiga il regime del ritardato versamento. In specie, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni (né sono dovuti interessi).
Il nuovo comma 24-bis mitiga il regime del ritardato versamento anche delle rate differite ai sensi dei commi 21-24 (che recano disposizioni di coordinamento per il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate), la quali siano in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. Anche per tali rate, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce nei casi di ritardo nel pagamento non superiore a 5 giorni e, in tal caso, non sono dovuti interessi.
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 6)
Con il nuovo comma 1-bis dell’art. 6, viene previsto che, in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.
Ai sensi del nuovo comma 2, per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% (anziché della metà) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% (anziché di un quinto) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).
Il nuovo comma 2-bis ha ad oggetto i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate. Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta.
Il nuovo comma 2-ter ha ad oggetto le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si prevede che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.
Il nuovo comma 16 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
6. Irregolarità formali (Art. 9)
Il nuovo articolo 9 prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
La regolarizzazione deve avvenire mediante versamento di due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 4);
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 7).
Inoltre, il comma 6 prevede che, in deroga all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000 che dispone l’irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di due anni.
Le modalità di attuazione dell’articolo in esame dovranno essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate (comma 8).
Il comma 9 incrementa di 101,67 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Una quota del suddetto fondo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, andrà ad incrementare il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività previsto dal comma 1091 dell’articolo 1, della legge 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Il comma 12, infine prevede che siano erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all’articolo 1 del regolamento adottato con il decreto del MEF n. 169 del 2009, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all’articolo 23, comma 2, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Tali disposizioni trovano applicazione per i rimborsi erogabili a partire dalla data di conversione in legge del decreto in esame entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.
7. Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica (Art. 10)
Il nuovo comma 01, emenda l’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015, n. 127, per includere fra coloro che sono esonerati dalle relative disposizioni, che impongono per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi l’emissione esclusiva di fatture elettroniche, anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
Il comma 02 dispone in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità dai medesimi soggetti di cui al precedente comma (che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398), prevedendo che gli stessi, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.
Infine viene aggiunto, il comma 1-bis che sostituisce il primo periodo dell’articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, disponendo che, per il servizio di conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico di quest’ultima (la Sogei S.p.A.) non può avvalersi di soggetti terzi.
8. Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (Art.10-bis)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
9. Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (Art. 10-ter)
Viene introdotto il nuovo articolo 10-ter in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione. In particolare, la norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.
10. Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica (Art. 15, comma 1-bis)
Il nuovo comma 1-bis prevede la sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica.
In primo luogo, viene disposto che, a partire dalle operazioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:
- il registro delle fatture emesse;
- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
- la liquidazione periodica dell’IVA;
- la dichiarazione annuale dell’IVA.
Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’articolo fa salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio previsti dall’articolo 18, comma 2, del D.P.R n. 600 del 1973. Il comma 5 di tale ultimo articolo prevede inoltre un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per i soggetti che optano per tali modalità, il comma in esame prevede che permanga l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA.
Viene infine previsto che le disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
11. Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica (Art. 15-bis)
Il nuovo articolo 15-bis, mediante modifica dell’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007, prevede che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.
12. Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari (Art. 16-quater)
Il nuovo art. 16-quater ha ad oggetto disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari e modifica l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.
In specie:
- in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni;
- viene previsto che le predette comunicazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, siano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Le stesse informazioni possono altresì essere utilizzate dalla Guardia di finanza, anche in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, per i medesimi fini e per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale;
- nella relazione, da trasmettere annualmente alle Camere, avente ad oggetto i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’utilizzo delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, dovranno ora essere inclusi anche i risultati relativi all’attività svolta dalla Guardia di finanza, utilizzando le medesime informazioni.
13. Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni (Art. 16-quinquies)
Il nuovo art. 16–quinquies modifica l’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica, sostituendo integralmente il comma 2.
La nuova formulazione della disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate, mediante l’utilizzo delle banche dati, nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.
14. Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni (Art. 16-sexies)
Il nuovo articolo 16-sexies reca disposizioni in materia di scambio automatico d’informazioni e prevede che l’Agenzia delle entrate comunichi alla Guardia di finanza, previa la stipula di un’apposita convenzione, le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della n. 208 del 2015 (rendicontazione annuale da parte delle società multinazionali che fatturano almeno 750 milioni), nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.
15. Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie (Art. 16-septies)
Il nuovo art. 16-septies reca disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie e modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Il comma 1 del suddetto articolo, che disciplina gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce che l’ufficio o l’ente, il quale ha formalmente notificato l’atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
Viene, inoltre, previsto che, per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze appena citate possano essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti. Il comandante informa dell’istanza la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza in argomento.
Trascorso tale termine, che si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia.
16. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Art. 17)
In sede di conversione, vengono in primis apportate delle modifiche di carattere formale al comma 1, lettera c), del capoverso 6-quater riguardante gli obblighi dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera. In particolare viene precisato che spetterà ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definire i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti.
Viene inoltre, aggiunto il comma 1-bis, che estende anche al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357 del 1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
17. Misure per il rilancio di Campione d’Italia (Art. 25-octies, commi 4 e ss)
Il comma 4 novella l’articolo 188-bis del TUIR che prevede la riduzione forfetaria della base imponibile ai fini IRPEF – pari al 30% – per i redditi (delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia) prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d’Italia, limitatamente ad un importo massimo pari a 200.000 franchi svizzeri. Con la novella in esame si propone di sopprimere tale limite. Tali redditi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.
Tale disciplina si applica ai redditi delle persone fisiche diversi da quelli d’impresa e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia.
Il comma 2 detta la disciplina relativa ai redditi d’impresa, realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti di cui all’articolo 73, comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso TUIR. Si tratta delle seguenti tipologie di società ed enti, iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d’Italia:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001) e le società cooperative europee (di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Anche con riferimento a tali società o enti, si prevede che i redditi siano computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.
Si stabilisce che le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d’Italia devono tenere apposita contabilità separata ai fini della determinazione delle agevolazioni in oggetto. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel Comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
I redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, con un abbattimento minimo di euro 26.000 (comma 5 dell’art. 188-bis). Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis.
Il comma 5 dell’articolo in esame, modifica poi, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ai fini della determinazione il valore della produzione netta in franchi svizzeri ai fini IRAP. Sono dettate le disposizioni per il computo in euro. Analogamente a quanto sopra previsto, trova applicazione la riduzione forfetaria del 30% e l’abbattimento minimo di 26.000 euro. Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Il comma 6 adegua il contenuto del comma 632 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) riguardo alla percentuale applicabile per la riduzione forfetaria. Per effetto del citato comma 632 si consente di aumentare o ridurre la predetta percentuale, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra l’euro e il franco svizzero, mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Essa non può comunque essere inferiore al 30% anziché al 20% previsto dal testo attuale.
Infine, il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame.
18. Istituzione dell’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Art. 25-novies)
Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un’imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non UE da istituti di pagamento di cui all’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta è dovuta in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10. Spetterà ad uno o più provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate e sentita la Banca d’Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definire le modalità applicative della disposizione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità (Art. 9-bis)
La norma modifica l’art. 63 del D.lgs. n. 231/2007 in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, si introduce il comma 1-bis che disciplina le sanzioni per la violazione delle norme in materia di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro. In tali casi, e per importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima viene fissata al 10% dell’importo trasferito. La previsione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione accertate ai sensi dell’articolo 67 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni) dello stesso D.lgs. n. 231/2007, mentre resta ferma la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro nei casi più gravi. La nuova disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.119/2018.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1. Criteri di riparto del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale (Art. 21-bis)
L’art. 21-ter modifica la normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale, intervenendo sul tema della ripartizione del fondo nazionale per il suo finanziamento, attraverso la sostituzione della lettera d) del comma 2 dell’art. 27 del D.L. 50/2017. Si elimina sostanzialmente la disposizione che prevedeva la riduzione del contributo in caso di servizi non affidati mediante bandi di gara a evidenza pubblica, prorogandone l’entrata in vigore al 2021 e circoscrivendone l’operatività ai soli affidamenti effettuati in difformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (che consente, anche, l’affidamento diretto “in house”), e alle normative nazionali vigenti.
2. Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche (Articolo 22-ter)
Si modifica il comma 3 bis dell’art. 3 del DL 113/2014, prevedendo che per la revoca dei finanziamenti di opere pubbliche, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, sono compiuti entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie.
3. Misure in materia di trasporto delle merci (Art. 23)
Il comma 3-bis prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018 per il finanziamento della misura c.d. sconto traccia, (pedaggio per utilizzo della rete ferroviaria) per incentivare il trasporto ferroviario merci (Legge 190/2014 art.1 comma 214).
4. Sanzioni per inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa (Art. 23-bis)
Attraverso una modifica all’art. 193 del Codice della Strada, si stabilisce che quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, per almeno due volte nella violazione dell’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli a motore, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista viene raddoppiata. In tale caso, si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi e, qualora sia stato effettuato un pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art.202 del Codice della strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stato commessa la violazione è sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni decorrenti dalla data dal pagamento della sanzione prevista. Infine, per le violazione dell’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli a motore si introduce la decurtazione di 5 punti dalla patente e si dimezzano le riduzioni previste, in alcuni casi attenuanti, per le sanzioni amministrative pecuniarie.
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA
1. Fondo per gli investimenti delle regioni e province autonome colpite dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 (Art. 24-quater)
In sede di conversione, è stato introdotto l’articolo 24-quater che istituisce un fondo per gli investimenti delle regioni e province autonome colpite dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. La dotazione iniziale di tale fondo è di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1). Tali risorse sono destinate, in particolare, agli investimenti nei settori dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, del dissesto idrogeologico e della manutenzione della rete viaria (comma 2).
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati: gli enti destinatari; le risorse destinate a ciascun settore di spesa; i criteri di riparto e gli importi da destinare a ciascun beneficiario; le modalità di utilizzo e di monitoraggio delle risorse assegnate nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate (comma 3).
Agli oneri si provvede, con un primo importo di 13 milioni di euro per il 2019, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per il restante delle risorse previste per il 2019 (461,6 milioni di euro) e per i 50 milioni di euro del 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla definizione delle irregolarità formali dei contribuenti, di cui all’articolo 9, commi da 1 a 8, della presente legge (comma 4).