Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Circolare n. 67/2018
Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018.
Si informa che è stato trasmesso al Senato, per l’inizio del consueto iter parlamentare di conversione in legge, il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, il 15 dicembre.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (Art.6)
A partire dal 1° gennaio 2019 viene soppresso il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri di cui all’articolo 188-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare intende definire un nuovo sistema al fine di superare tutte le criticità che il vecchio Sistri ha sempre mostrato fin dalla sua introduzione nel 2010 con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell’ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”. In tale ottica, il modello di sistema che è in corso di definizione prevede una digitalizzazione degli attuali adempimenti cartacei (FIR e Registri di Carico e scarico) nonché l’organizzazione e la gestione diretta del sistema da parte del Ministero stesso.
A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1° gennaio 2019 i soggetti tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri, effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale “cartaceo” (di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006.
Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi “vuoto normativo” e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità già vigenti e conosciuti da tempo.
Le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle previste dall’articolo 258 del D.lgs. 152/2006 inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico, e la loro tenuta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni (Art. 1)
Nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI è istituita una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La sezione speciale ha una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
La garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria non coperti da garanzia pubblica classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» in base alle risultanze della Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Tali finanziamenti possono essere anche già assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali.
La garanzia della sezione speciale copre in misura non superiore all’80% e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
- l’importo del finanziamento già in essere e non rimborsato alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
- l’ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.
La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia.
La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l’avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti vantati dalla PMI.
La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa anche i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.
L’efficacia delle disposizioni relative alla Sezione speciale è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato UE.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
Piattaforme Digitali (Art. 7)
La norma attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione della Piattaforma Digitale che, attraverso l’interconnessione tra PA e prestatori di servizi di pagamento, garantisce l’operatività del sistema dei pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni (comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione), i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. Rientrano nella gestione della piattaforma anche i compiti connessi con i sistemi di autenticazione dell’identità digitale (SPID) degli operatori. La gestione di tali attività era precedentemente affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale.
Ai fini della gestione operativa della Piattaforma, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, è prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, alla quale verrà assegnata quota parte delle risorse attribuite all’AGID.
Nell’ambito della gestione della Piattaforma, il Presidente del Consiglio assume funzione di stimolo, indirizzo e supporto tecnico nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire la massima diffusione dei sistemi di pagamento elettronici, lo sviluppo e l’implementazione sia del punto di accesso telematico – attraverso il quale la PA rende fruibili i propri servizi in rete – sia della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza, l’utilizzo e la condivisione del patrimonio informativo della PA.
In attesa del nuovo impulso che la Presidenza del Consiglio dovrà imprimere alla diffusione dei pagamenti elettronici tramite la Piattaforma, il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la Piattaforma Digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
Al comma 6 la norma affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla normativa europea, facendo decorrere l’abrogazione dell’attuale disciplina dalla data di adozione del decreto del Presidente della del Consiglio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA
1. Modifiche al Codice di Procedura Civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (Art. 4)
All’art. 4, sono previste delle modifiche ad alcune disposizioni del c.p.c in favore dei soggetti titolari di un credito nei confronti della PA.
In particolare, il comma 1 modifica la disciplina sulla conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c. prevedendo:
- al comma 2, la diminuzione da 1/5 a 1/6 dell’ammontare della somma che deve essere depositata in cancelleria unitamente all’istanza, a pena di inammissibilità, in sostituzione del credito pignorato;
- al comma 4, un aumento da 36 a 48 mesi del termine entro cui il debitore può depositare la somma sostitutiva del credito pignorato, quando il pignoramento ha ad oggetto beni immobili o cose mobili;
- al comma 5, l’estensione da 15 a 30 giorni del termine entro cui il debitore può ritardare il versamento dell’importo determinato dal giudice.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 560 c.p.c. in materia di custodia del bene pignorato, prevedendo disposizioni di maggior favore a beneficio del debitore che dimostri di essere titolare di crediti nei confronti della PA per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei debiti nei confronti dei propri creditori (procedente e intervenuti). In questi casi, il giudice dell’esecuzione, nell’udienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c., dispone con decreto (ex art. 586 c.p.c.) il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivi alla pronuncia di tale decreto.
Al comma 3 viene modificata la disciplina del provvedimento che dispone l’autorizzazione alla vendita del bene oggetto dell’esecuzione (art. 569 c.p.c.), prevedendo che nei termini stabiliti, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti, indichino, attraverso un atto sottoscritto dal creditore e notificato al debitore esecutato, l’ammontare del residuo credito, comprensivo di interessi e spese. In mancanza di tale indicazione, l’ammontare del credito corrisponde a quello indicato nell’atto di precetto/intervento più spese e interessi.
Il comma 4 precisa, infine, che tali disposizioni si applicano esclusivamente alle esecuzioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto stesso.
2. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria (Art. 5)
L’art. 5 prevede alcune modifiche al comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.
In particolare, vengono riformulate le disposizioni precedentemente contenute nella lettera c) del predetto comma 5 che, pertanto, vengono suddivise in tre distinte lettere (c, c-bis e c-ter).
Alla riformulata lettera c) viene mantenuta la previsione di carattere generale secondo cui una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico quando è in grado di dimostrare con mezzi adeguati che questi si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Nella versione precedente della norma, nell’ambito di tale previsione di carattere generale venivano fatte rientrare, a titolo esemplificativo, due fattispecie specifiche che, nella versione novellata, costituiscono oggetto di previsione autonoma. La nuova lettera c-bis) prevede infatti come autonoma causa d’esclusione il tentativo di influenzare indebitamente le procedure di gara o di ottenere informazioni riservate, anche fornendo informazioni false o fuorvianti ovvero omettendo le informazioni dovute.
La nuova lettera c-ter) disciplina invece, riformulandone il dettato testuale, le specifiche ipotesi di significative o “persistenti” (quest’ultimo riferimento mancava nella precedente formulazione) carenze nell’esecuzione di precedenti contratti che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento (questo specifico riferimento sostituisce la precedente e più vaga formulazione riferita ai casi di “risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio“) o una condanna al risarcimento o sanzioni analoghe. Le nuove disposizioni, novellando il precedente testo, aggiungono inoltre che rispetto a tali ipotesi, la stazione appaltante deve far riferimento anche “al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” nell’ambito delle motivazioni.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Misure di semplificazioni in materia di imprese e lavoro (Art. 3)
Attraverso l’abrogazione dell’art. 15, D.lgs. n. 151/2015, viene definitivamente superato l’avvio del LUL (Libretto Unico Lavoro) telematico, la cui introduzione, già in passato rinviata, era stata da ultimo prevista per il 1° gennaio 2019.