Decreto fiscale 23 ottobre 2018, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
Circolare n. 56/2018
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, collegato alla Manovra di bilancio 2019.
Il provvedimento, entrato in vigore il 24 ottobre, è stato trasmesso al Senato della Repubblica per l’inizio del consueto iter parlamentare di conversione in legge ed assegnato alla Commissione Finanze che ne ha iniziato l’esame.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Art. 1)
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 in esame, il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e IVA.
Possono essere definiti solo i verbali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Le dichiarazioni per la regolarizzazione debbono essere presentate entro il 31 maggio 2019, modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.
Ai fini della definizione agevolata, non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite relative all’attività di impresa.
Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
Nel caso di debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento dell’unica soluzione o della prima rata.
Viene, inoltre, previsto che, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (Art. 2)
Ai sensi dell’art. 2 in esame, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Anche le somme contenute negli inviti al contraddittorio (di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
Gli accertamenti con adesione (di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218), sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati, con il pagamento, entro il termine di 20 gg dalla redazione dell’atto, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione in esame si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata. Le rate possono consistere in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con riferimento ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (di cui all’articolo 5-quater del DL 28 giugno 1990, n. 167).
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
3. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 3)
L’articolo 3 prevede una nuova definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione.
In specie, il comma 1 stabilisce che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo, senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi e gli interessi di mora.
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo (con un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo). Tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019.
L’agente della riscossione ha l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in un’apposita area del suo sito internet.
Per aderire alla definizione, il debitore deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, secondo le modalità, ed utilizzando la modulistica, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero di rate scelto, per l’eventuale pagamento dilazionato e dovrà essere assunto, da parte del debitore, l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione sono i seguenti:
- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- inibizione della condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta, ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e DM n. 40/2008). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento.
Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori, che hanno aderito alla definizione, l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Ai sensi del comma 14, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace ed i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.
Sono esclusi dalla definizione agevolata:
- i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981.
Con riferimento ai soggetti in procedura concorsuale, viene riconosciuta la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.
Il comma 21 permette ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata, di cui all’art. 1 del DL n. 148/2018, e che effettuano, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini, versamento che sarà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,370 annuo, a partire dal 1° agosto 2019. L’agente della riscossione dovrà trasmettere, a tali debitori, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
Anche tali debitori possono avvalersi della facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA, nonché, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il comma 24 permette anche ai soggetti, colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017, di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ed ex art. 1 del decreto legge n. 148/2017, in dieci rate, a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.
Il comma 25, infine, ammette alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.
4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (Art. 4)
L’articolo 4 prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Al comma 2, vengono stabilite le regole di imputazione di acquisizione delle somme eventualmente versate, con riferimento ai debiti oggetto della previsione di cui al comma 1. In specie:
- le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite ;
- le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
5. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’ Unione europea (Art. 5)
L’art. 5 estende la definizione agevolata, di cui all’art. 1 del decreto medesimo, ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie dell’Unione europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Oggetto della “sanatoria”, previo pagamento integrale dei tributi, sono le sole sanzioni e, parzialmente gli interessi moratori (comunque dovuti in base alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione, Reg. (UE) n.95212013, a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 luglio 2019, per debiti afferenti le risorse proprie tradizionali).
Entro il 31 maggio 2019, l’agente della riscossione deve trasmettere, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora, e lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità.
Entro il 31 luglio 2019, l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019. La seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
6. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 6)
L’articolo 6, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute.
La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell’articolo 12, comma 2, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
Qualora l’Agenzia delle entrate risulti, però, soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, resa alla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione può avvenire con il pagamento della metà del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e di un quinto dello stesso, nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente.
Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate, nell’ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizi, resa alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono le stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame.
La definizione ha ad oggetto le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 31 maggio 2019.
Gli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati a quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli versati ai fini della definizione agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo sarà sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.
Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto legge, fino al 31 maggio 2019.
L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l’impugnazione del diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Il processo si estingue con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede, quindi, che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere adottate le modalità di attuazione delle norme in esame.
7. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (Art. 9)
L’art. 9 disciplina l’istituto della dichiarazione integrativa speciale, allo scopo di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e consentire ai contribuenti di riparare l’infedeltà dichiarative commesse in passato.
La norma, quindi, fissa al 31 maggio 2019 il termine entro cui i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.
L’integrazione degli imponibili è ammessa, tuttavia, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e, comunque, di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Per usufruire dell’agevolazione in parola, il contribuente dovrà inviare una dichiarazione integrativa speciale e provvedere al versamento di un’imposta sostitutiva, secondo le modalità stabilite dall’articolo in commento.
Secondo quanto stabilito dalla norma, il maggior imponibile è tassato senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori.
Al riguardo, viene disposto che, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziare all’estero e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per ciascun anno di imposta, si applica un’imposta sostitutiva pari al 20% sul maggior imponibile IRPEF o IRES.
La medesima aliquota si applica anche sulle maggiori ritenute dichiarate.
Ai fini IVA, invece, è prevista l’applicazione di una aliquota media, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
La dichiarazione integrativa speciale, la quale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente, può essere presentata per uno o più periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini dell’accertamento e di contestazione o irrogazione delle sanzioni alla data di entrata in vigore del Decreto in esame (24 ottobre 2018).
La norma, inoltre, prevede che la procedura in commento non è esperibile se il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 e nel caso in cui la richiesta venga presentata dopo che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.
La procedura in parola non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (prevista dagli articoli 115 o 116 del TUIR), con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
La norma prevede la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per coloro che fraudolentemente si avvalgono della procedura in esame, al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Inoltre, in queste ipotesi continuano ad applicarsi gli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del D.L. n.306 del 1992.
La norma rinvia, infine, ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari.
8. Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica (Art. 10)
In tema di fatturazione elettronica, al fine di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa tardivamente.
In particolare, la disposizione in esame dispone che non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (mensile o trimestrale).
Si applica, invece, la sanzione con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.
In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione – disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997 – entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.
Resta, in ogni caso, impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso.
9. Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture (Art. 11)
L’art. 11 apporta, con decorrenza 1° luglio 2019, alcune modifiche al sistema di emissione delle fatture indipendentemente dalla modalità elettronica o cartacea. In particolare, intervenendo sull’art. 21 del DPR n. 633 del 1972, viene stabilito che la fattura va emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Inoltre, la fattura, nell’ipotesi in cui venga emessa in una data diversa da quella in cui è compiuta l’operazione, deve contenere obbligatoriamente anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
10. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse (Art. 12)
La norma in esame, in un’ottica di semplificazione, modifica i termini di registrazione delle fatture emesse.
In particolare, viene disposto che tutte le fatture emesse, ossia quelle cd. “immediate”, quelle cd. “differite/riepilogative”, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE e, infine, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti extra-UE o da questi ricevute, devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La norma conserva l’eccezione prevista per le operazioni di cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell’esigibilità dell’imposta.
11. Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti (Art. 13)
La disposizione, in un’ottica di agevolazione per i contribuenti, abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’articolo 25 del DPR n. 633 del 1912. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.
12. Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva (Art. 14)
In tema di detrazione Iva, in un’ottica di semplificazione, vengono apportate modifiche all’articolo 1, c. 100 del DPR n. 100/1998, tenendo presente che in base alla normativa vigente, il cessionario/committente può detrarre l’imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la stessa è stata ricevuta. Tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica la norma prevede una modifica al DPR n. 23 marzo 1998, n. 100, per evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Ai sensi del nuovo dettato normativo, il cessionario/committente può computare I’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.
13. Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica (Art.15)
La previsione in esame mira ad allineare il testo dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 127 del 2015, al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano.
14. Giustizia tributaria digitale (Art. 16)
L’articolo in esame apporta alcune modifiche agli articoli del D.lgs. n. 546 del 1992 che disciplinano il processo tributario telematico ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di potere di certificazione di conformità con riguardo a copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico, nonché la possibilità di attivare e partecipare all’udienza a distanza.
15. Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Art. 17)
L’art. 17, modificando la disciplina facoltativa di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 127 del 2015, introduce l’obbligo generalizzato, per tutti i commercianti al minuto e assimilati, di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Spetterà ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilire adempimenti e specifici esoneri alla disciplina in ragione della tipologia di attività esercitata.
Introducendo il nuovo c. 6-ter all’art. 2 del D.lgs. n. 127 del 2017, viene inoltre stabilito che le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972 (commercio al minuto) effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere documentate, mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. In sostanza, viene stabilito che possono essere introdotti specifici esoneri all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati.
Il comma 6-quater prevede che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, possano adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Il nuovo c. 6-quinquies del D.lgs. n. 127 del 2015 introduce un’agevolazione finanziaria per l’adattamento ovvero l’acquisto di un registratore telematico da utilizzare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, per le spese effettuate negli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definire le modalità attuative, dell’agevolazione.
Infine, per tener conto che l’invio telematico dei corrispettivi non sarà più opzionale ma obbligatorio dal 2020, vengono aggiornate le disposizioni contenute nell’articolo 4 del D.lgs. n. 127 del 2015 e viene meglio definita l’agevolazione consistente nell’abolizione dei registri IVA. Si chiarisce, infatti, che resta l’obbligo di tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti di cui all’articolo 18 comma 2 del DPR n. 600 del 1973 e che l’abolizione non opera per coloro che si avvalgono delle disposizioni del successivo comma 5 del medesimo articolo 18.
16. Rinvio lotteria dei corrispettivi (Art.18)
La proposta normativa fissa al 1° gennaio 2020 la partenza della c.d. “lotteria dei corrispettivi”, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017, al fine di consentire ai produttori dei cosiddetti registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche dei dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento), compreso il codice fiscale del cliente.
Possono partecipare all’estrazione dei premi a sorte i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
La norma rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, per disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni dì estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
Fondo garanzia e FSC (Art. 22)
Viene previsto un rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, pari a 735 milioni di euro per l’anno 2018; di cui 300 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2014-2020 – e 435 milioni nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 26 (Disposizioni finanziarie) dello stesso decreto fiscale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
Autotrasporto (Art. 23)
Il comma 1 prevede l’incremento di 26,4 milioni di euro per l’anno 2018 della dotazione finanziaria per la deduzione forfetaria di spese non documentate per l’autotrasporto merci.
Al comma 2, in relazione all’art. 9 del DL 109/2018 (Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale), si aumenta la dotazione del Fondo per il finanziamento degli interventi portuali (art 18-bis L. 84/94) di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da destinare all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona). Il finanziamento del Fondo è effettuato tramite l’utilizzo delle risorse non utilizzate in riferimento agli artt. 1-5 della L. 454/1997 (Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
Disposizioni in materia di accisa – cogenerazione (Art. 19)
L’articolo sana il vuoto normativo in tema di tassazione dell’energia prodotta da impianti di cogenerazione. Il previgente sistema, di cui all’articolo 3-bis del DL 16/2012, aveva terminato i suoi effetti il 31 dicembre 2017. Pertanto, la presente disposizione ripristina il sistema previgente dal 1° gennaio 2018 sino al 30 novembre 2018 e prevede, a partire dal 1° dicembre 2018, una modificata del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise) al fine di rendere strutturale il suddetto sistema fiscale. In termini di livelli di tassazione non sono apportate variazioni.
Il comma 3 dell’articolo 19 concerne il tema della disciplina ACE – aiuto crescita economica di cui all’articolo 19 del DL 24-6-2014 n. 91. Viene di fatto eliminato il termine del 30 novembre 2018 entro cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe dovuto emanare il provvedimento di aumento dell’accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante a copertura dei costi per lo strumento dell’ACE.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
La norma estende anche alle imprese a rilevanza economico strategica che occupano meno di 100 dipendenti la possibilità di:
- prorogare la cassa integrazione straordinaria fino a 12 mesi in caso di riorganizzazione;
- prorogare la cassa integrazione straordinaria fino a 6 mesi in caso di crisi; prorogare la cassa integrazione straordinaria con causale contratto di solidarietà fino a 12 mesi.
Le misure sono coperte con le risorse già stanziate a valere sul Fondo occupazione e formazione.