ultimo aggiornamento:

Legge n. 26/2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Circolare n. 15/2019

Pubblicazione della Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

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Sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2019 è stata pubblicata la Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (v. circolare n. 4/2019).

Di seguito gli elementi sostanziali del provvedimento.

REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1)

È considerata dal Governo una misura di reinserimento nel mondo del lavoro utile ad integrare i redditi familiari.

La misura si pone sostanzialmente i seguenti obiettivi:

  • migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • aumentare l’occupazione;
  • contrastare la povertà e le disuguaglianze.

Il Rdc assumerà la funzione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, con adeguamento dell’età agli incrementi della speranza di vita.

Beneficiari (art. 2)

Il RDC è  riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti sia di residenza e soggiorno che reddituali e patrimoniali, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Con riferimento ai requisiti di cittadinanza e residenza:

  • essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

rispetto ai requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad € 9.360 annui;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino a € 30.000;
  • un patrimonio mobiliare non superiore alla soglia di 6.000 euro accresciuta in base al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un massimo di 10.000 euro. In caso di componente con disabilità  i predetti massimali possono essere incrementati di 5.000 euro e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • un patrimonio finanziario non superiore ad € 6.000 annui.

Tra questi, vi sono anche vincoli relativi al godimento di beni durevoli (non intestazione di auto nuove immatricolate nei 6 mesi precedenti la domanda o di grossa cilindrata, sopra i 1.600 cc, moto sopra i 250 cc e navi od imbarcazioni).

I requisiti di accesso possono essere ampliati nei limiti delle risorse disponibili con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze.

Non avranno diritto al RDC, tra gli altri, i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il RDC è compatibile con il godimento della NASpI, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL) e di altro strumento di sostegno al reddito ove ricorrano le condizioni di accesso al beneficio.

Beneficio economico (art. 3)

Il RDC decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta ed il beneficio economico sarà compreso tra un minimo di € 480 ed un massimo € 9.360 annui, in considerazione degli specifici parametri della scala di equivalenza, per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 18 mesi previo un mese di sospensione.

Le modalità di erogazione del RDC, definite per ogni singolo componente il nucleo familiare, saranno definite con Decreto Ministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Il RDC viene riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni previste e viene erogato tramite la Carta RDC.

La norma introduce anche criteri di verifica delle modalità di fruizione del beneficio. Infatti, con scadenza semestrale viene decurtato dalla carta RDC l’ammontare complessivo non speso nel semestre. Le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese, si verifica la fruizione del beneficio, verranno definite con apposito Decreto Ministeriale.

Qualsiasi variazione della condizione occupazionale nonché relativa alla composizione del nucleo familiare deve essere  comunicata all’Inps per il tramite della  Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i Centri per l’impiego.

Patto per il lavoro e patto per l’inclusione sociale (art. 4)

Insieme alla domanda di accesso al RDC, il richiedente maggiorenne del nucleo familiare dovrà dare immediata disponibilità al lavoro nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del RDC nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro.

I beneficiari sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità o tramite la piattaforma digitale o di persona presso i centri per l’impiego dove saranno chiamati a sottoscrivere il Patto per il lavoro.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro rispetto al quale, i beneficiari saranno comunque tenuti a:

a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrate dal  provvedimento.

La congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del RDC e al numero di offerte rifiutate e deve, quindi, avere le seguenti caratteristiche:

  • entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, la prima offerta di lavoro è considerata congrua se potrà arrivare nel raggio di 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia;
  • dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
  • dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale;
  • esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario.

Pertanto, il beneficiario dovrà partecipare alle specifiche iniziative formative previste presso gli enti istituzionalmente accreditati alla formazione e non potrà rifiutare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue proposte dai Centri per l’impiego.

Nel caso in cui il beneficiario sia in condizioni di disagio, con nuclei familiari con bisogni complessi e multidimensionali, verrà convocato dai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni, entro trenta giorni dal riconoscimento del sussidio, per sottoscrivere il Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano coinvolgendo oltre a centri per l’impiego e servizi sociali anche i servizi territoriali di cui si rilevi, in sede di valutazione preliminare, la competenza.

Nell’accordo sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Sia in caso di patto per il lavoro che di patto per l’inclusione sociale il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni in ambito culturale, sociale artistico, ambientale e formativo per massimo otto ore settimanali.

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio (artt. 5, 6, 9 bis)

Le richieste del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, sulla base di una modifica inserita nell’iter di conversione in legge del decreto legge in esame, possono essere presentate avvalendosi degli Istituti di patronato.

Gli Istituti di Patronato – a seguito della modifica intervenuta all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, e fermi restando gli ulteriori requisiti dalla stessa previsti – potranno essere costituiti e gestiti da confederazioni e da associazioni nazionali che abbiano sedi in almeno quattro Paesi stranieri in luogo degli otto che erano originariamente previsti (art. 9 bis).

Potranno essere inoltre oggetto di scioglimento, con nomina di un liquidatore secondo la procedura prevista all’articolo 16 comma 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, nei casi in cui gli stessi:

  • abbiano realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all’estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inferiore allo 0,75% del totale (invece dell’attuale 1,5% previsto dalla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 152/01);
  • non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Stati stranieri (in luogo degli attuali otto previsti dalla lettera c-ter) del comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 152/01).

L’Inps è tenuto alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al RDC sulla base delle informazioni contenute nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Il RDC viene erogato attraverso la Carta RDC che non potrà essere utilizzata per il gioco d’azzardo.

Le movimentazioni sulla carta sono accessibili dalle piattaforme digitali istituite per l’attivazione e la gestione del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione rispettivamente istituite presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro.

Tali piattaforme consentono di condividere le informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra servizi per l’impiego e servizi sociali.

È stato inserito il comma 2 bis per garantire l’implementazione delle piattaforme digitali per il RDC in maniera da integrarsi con i sistemi informativi regionali.

Cause di decadenza e sanzioni (art. 7)

Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengano forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del RDC.

Le pene prevedono la reclusione da 2 a 6 anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo.

In caso di dolo, il RDC non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione.

Si prevede, infine, la decadenza dal beneficio quando vengano meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Incentivi per l’impresa ed il lavoratore (art. 8)

Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RDC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione. Infatti, se il beneficiario, nei primi 12 mesi, avvia una attività di lavoro autonomo o una impresa ottiene un bonus di 6 mensilità del reddito di cittadinanza.

In relazione alle disposizioni sul reddito di cittadinanza rispetto agli incentivi riconosciuti alle imprese che assumono beneficiari di RDC ha introdotto incentivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato.

Se un’azienda assume a tempo indeterminato un titolare del RDC beneficerà, sotto forma di sgravio contributivo, della parte di RDC non erogata al lavoratore, fino a un massimo di 18 mesi, per un importo non superiore a 780 euro mensili.

Inoltre, nelle ipotesi di assunzione di beneficiari RDC qualora il datore di lavoro dovesse licenziare tali soggetti entro 36 mesi dall’assunzione, salvi i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste (dall’art. 116, c. 8, lett. a) della L. 388/2000).

L’esclusione da tali incentivi opera anche in caso di inottemperanza agli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette di cui all’art. 3 della legge 68/1999.

Nulla è cambiato nell’iter legislativo rispetto alla previsione che pone come condizione di ammissibilità al beneficio la realizzazione di un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto, con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, del criterio di fruizione degli incentivi all’occupazione escludendo, pertanto, dal computo della base occupazionale media di riferimento, i lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del beneficiario di RDC, può stipulare un patto di formazione presso il centro per l’impiego, con il quale garantisce un percorso formativo al nuovo assunto.

Nel caso di assunzione che passa attraverso un ente di formazione, quest’ultimo ottiene metà del contributo. In particolare anche gli enti di formazione accreditati potranno stipulare un Patto di Formazione per garantire al titolare di RDC un percorso di formazione o riqualificazione professionale che produrrà un compenso pari alla metà della differenza tra i 18 mesi e quanto già percepito. L’altra metà è destinata al datore di lavoro che assume il titolare di RDC.

Il Patto di formazione può essere, altresì, stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

I predetti incentivi sono compatibili e aggiuntivi rispetto alle agevolazioni per le assunzioni previste dall’art. 1 c. 247 della legge 145/2018 (sgravi per le assunzioni nel Mezzogiorno).

Assegno di ricollocazione e vari (artt. 9, 10, 11, 12, 13)

Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del RDC che ha stipulato il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego ovvero ha ottenuto le credenziali di cui alla profilazione presso l’ANPAL, ottiene l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato dal centro per l’impiego e graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

A pena di decadenza dal beneficio del RDC i predetti soggetti devono scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’assegno di ricollocazione, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato accreditati.

Gli esiti della ricollocazione saranno oggetto dell’attività di monitoraggio dei soggetti erogatori.

PENSIONE QUOTA 100 ED ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE (art. 14)

Il provvedimento inserisce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, in aggiunta rispetto alla normativa in essere, la possibilità di pensionamento anticipato al raggiungimento della cosiddetta “quota 100” per i lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione. Tali requisiti non sono soggetti all’adeguamento alla speranza di vita. I soggetti che conseguiranno il diritto alla prestazione entro il 2021, potranno esercitare tale diritto anche successivamente a tale data. La disposizione prevede, inoltre, che gli iscritti a due o più gestioni INPS possano cumulare i periodi non coincidenti ai fini della maturazione dei suddetti requisiti.

La pensione percepita con “quota 100” non è cumulabile, fino alla maturazione degli ordinari requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia (dall’1.12.2019 pari a 67 anni di età), con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, ad esclusione dei soli redditi occasionali da lavoro autonomo entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

I lavoratori che abbiano maturato i requisiti necessari all’accesso al pensionamento con “quota 100” entro il 31/12/2018 conseguono il diritto al relativo trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019, mentre coloro che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2019, accederanno al trattamento decorsi tre mesi dal momento di detta maturazione.

Per i dipendenti pubblici, le decorrenze sono differenziate rispetto a quelle previste per i dipendenti del settore privato. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento con “quota 100” entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) conseguiranno, infatti, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019.

Coloro i quali potranno vantare i requisiti richiesti solo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n. 4/2019 conseguiranno, invece, il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi sei mesi dalla maturazione dei predetti requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2019. Per dipendenti del comparto scuola valgono le decorrenze legate alla durata dell’anno scolastico.

I requisiti ridotti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato con “quota 100” non si applicano alle prestazioni in essere a seguito di incentivi all’esodo con copertura della contribuzione mancante prevista a carico del datore di lavoro o dei fondi di solidarietà (esempio:  isopensione di cui all’art. 4 della legge 92/2012) ed alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà (D.lgs. 148/2015 art. 26, comma 9, lettera b). Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli per l’accesso al pensionamento.

Pensione anticipata ex anzianità (art. 15)

I requisiti per l’accesso alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo vengono bloccati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza ulteriori adeguamenti alla speranza di vita, come prevedeva invece la normativa in essere. L’accesso al trattamento, anche in questo caso, avviene a tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito e, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019).

Opzione donna (art. 16)

E’ ripristinata la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici donne tramite la cosiddetta “opzione donna”, al raggiungimento, entro il 31.12.2018, di 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 35 anni di contribuzione e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, previa opzione di accesso al pensionamento tramite sistema contributivo e con applicazioni delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome). Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.

Lavoratori precoci (art. 17)

Viene escluso l’adeguamento alla speranza di vita, per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2026,  per i lavoratori precoci (con inizio dell’attività lavorativa prima dei 19 anni) che conseguono quindi il trattamento a tre mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (41 anni di contributi).

APE sociale (art. 18)

E’ prorogata di un anno, per tutto il 2019, la sperimentazione dello strumento dell’APE sociale di cui alla Legge n. 232/2016, con i medesimi requisiti.

Sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti (art. 18 bis)

E’ disposta la sospensione del pagamento delle pensioni di vecchiaia o anticipata per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena detentiva nonché per gli evasi ed i latitanti. Le risorse derivanti da tali disposizioni sono assegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (art. 20)

Per il triennio 2019-2021 è introdotta la possibilità, per i lavoratori che hanno contributi dopo il 31.12.1995 (sistema contributivo), non già titolari di pensione, di riscattare, anche parzialmente, periodi contributivi non coperti da contribuzione a causa della non sussistenza dell’obbligo, compresi fra il primo e l’ultimo accredito contributivo. Possono essere riscattati, al massimo, 5 anni anche non continuativi.

Ai fini del calcolo del relativo onere – detraibile fiscalmente nella misura del 50% – si applicano le aliquote vigenti nel regime ove il riscatto opera e con riferimento alla retribuzione più recente del soggetto che fa domanda di riscatto, rapportata al periodo in oggetto.

L’onere può essere pagato in un’unica soluzione o in 120 rate mensili (anziché in 60 rate come precedentemente previsto), di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o nel caso in cui siano determinanti per i versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

Il riscatto può essere pagato anche dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione destinati al lavoratore, con relativa deducibilità dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. Alla data del saldo dell’onere, l’Inps provvede all’accredito della contribuzione ed ai relativi effetti.

Riscatto di laurea (art. 20, comma 6)

Nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento è stata modificata la disposizione che consentiva l’accesso al riscatto laurea agevolato ai soli soggetti fino al 45° anno di età. L’agevolazione è così concessa senza limiti di età fermo restando che i periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L’onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno, pari al livello minimo imponibile annuo per gli esercenti attività commerciali, moltiplicato per il 33% (attuale aliquota di computo pensionistica dei lavoratori dipendenti). L’onere è pertanto stimato in circa 5.200 euro annue e può essere pagato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili.

Fondi di solidarietà bilaterali (art. 22)

I Fondi di Solidarietà Bilaterali possono erogare, a favore del lavoratore, un assegno che copra fino a tre anni mancanti per la maturazione dei requisiti di cui alla “quota 100”, e solo in presenza di accordi collettivi aziendali o territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei quali venga stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione.

I Fondi predetti provvedono al versamento di tale onere a loro carico, mediante la contribuzione correlata corrisposta ai Fondi medesimi dai datori di lavoro, utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. Tali versamenti sono deducibili dal reddito del datore di lavoro.

Per l’isopensione (art. 4 legge 92/2012) e per l’eventuale assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni, ed erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b) del D.lgs. 148/2015) con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ammortizzatori sociali (artt. 26 bis, ter e quater)

È stata, inoltre, inserita all’interno del provvedimento la norma che rifinanzia per gli anni 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dall’articolo 22 bis del D. lgs. n. 148 del 2015 e successive modificazioni (art. 26 bis).

In particolare, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni di euro per il 2020 per la prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendali per le imprese a rilevanza economica strategica a valere sul Fondo per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Un ulteriore articolo prevede il riconoscimento di acconti da parte dell’Inps sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale per sei mensilità per le aziende ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa con un organico superiore a 500 dipendenti al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi (art. 26 ter).

L’art. 26 quater, infine, riguarda i termini temporali entro cui il datore di lavoro deve presentare i dati necessari per il pagamento da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. In tal senso la nuova norma ha previsto che i predetti dati siano inviati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Decorso tale termine il pagamento delle prestazioni sarà a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni finanziarie monitoraggio domande di pensione (art. 28, comma 3)

L’Inps provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento a carattere prospettico relative alle misure di “quota cento”, della riduzione dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata e per l’opzione donna, inviando la rendicontazione degli oneri relativi alle domande accolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Scostamenti rispetto alle previsioni di spesa (art. 28, comma 4)

Qualora si verifichino scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni di spesa del presente decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative.

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