Abolizione scheda carburante e fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburante
Circolare n. 22/2018 – AF 10/2018
Dal 1 luglio 2018, per poter dedurre il costo e detrarre l’IVA del rifornimento di carburante si dovrà effettuare il pagamento con strumenti idonei, non è più ammesso il contante. Al contempo verrà abolita la normativa della scheda carburante, introducendo l’obbligo della fattura elettronica.
La Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205) ha introdotto delle nuove norme per quanto riguarda le regole di fatturazione, deduzione dei costi e detrazione Iva delle operazioni di acquisto e vendita di carburante, al fine di contrastare le frodi IVA in un settore ritenuto ad elevato rischio.
È stato stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati necessariamente con la fattura elettronica – la previsione normativa anticipa di sei mesi l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 – e viene limitata la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili. Pertanto, il mancato utilizzo di tali pagamenti comporterà l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’IVA sui carburanti.
Per quanto riguarda il processo di fatturazione elettronica in argomento, si tratta di quello già in vigore dal 2013 per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni e, dal 2017, su base facoltativa per le fatture tra privati e prevede l’utilizzo del formato XML e del Sistema di interscambio (SdI), nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal DM n. 55/2013.
Per poter trasmettere le fatture di vendita e ricevere quelle di acquisto come previsto dalle norme, è necessario quindi che ciascun operatore definisca la propria modalità di colloquio con il SdI (casella PEC o canale web service o ftp). A tale riguardo, con la nota informativa del 22 marzo 2018 (in allegato 1), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul tema, ricordando che le regole, le specifiche tecniche e la documentazione sui file da trasmettere sono disponibili sul sito web www.fatturapa.gov.it, nella sezione “Documentazione FatturaPa” e “Documentazione Sistema Interscambio”.
Si ricorda che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nell’area “Fatture e Corrispettivi”, è disponibile una apposita procedura web per gli utenti che, d’intesa con i propri clienti, intendano generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche utilizzando il SdI.
Inoltre, per coloro che sono interessati a prendere confidenza con le regole per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate e la Sogei mettono a disposizione le infrastrutture tecnologiche per effettuare sperimentazioni e simulazioni.
Per quanto riguarda, invece, i mezzi di pagamento atti a consentire dal 1° luglio 2018 la deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi di carburanti e lubrificanti per autotrazione da parte dei soggetti passivi Iva, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 (allegato 2) ha chiarito che oltre alle carte di credito/debito e prepagate, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quindi anche bonifico bancario o postale, assegni bancari, postali e circolari, addebito diretto in c/c, bollettino postale. Inoltre il provvedimento specifica che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopraindicate.
Infine, si comunica che sono in corso tavoli tecnici presso l’Agenzia delle Entrate e il MEF per approfondire le implicazioni e le criticità di queste modifiche normative e fornire alle imprese i necessari chiarimenti operativi.