Documento unico di circolazione: proroga dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2019
Circolare n. 6 – CT 1/2018
Prorogato al 1 °gennaio 2019 il termine per l’introduzione del Documento unico di circolazione degli autoveicoli.
Il comma 1140 della Legge di Bilancio 2018 prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal decreto legislativo n. 98 del 29 maggio 2017 (v. circolari 51 e 34 del 2017).
Il decreto legislativo dispone che all’attuale documentazione della proprietà degli automezzi che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, venga sostituita con un documento unico.
Lo stesso decreto, all’articolo 1, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il “documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del Codice civile“.
La disposizione contenuta al comma 1140 prevede, in particolare, il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019:
- della data dalla quale la carta di circolazione (definita “documento unico di circolazione”) costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- dell’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le relative norme di coordinamento.