Decreto legislativo su documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli
Circolare n. 34/2017 – CT 3/2017
Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 introduce dal 1° luglio 2018 il documento unico di circolazione e proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sul quale sono annotati i dati tecnici e di intestazione del veicolo.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017 il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 che, in attuazione dall’art. 8 comma 1 lettera d), e 5, della Legge 124/2015 (cd Legge Madia di riforma della pubblica amministrazione), introduce misure di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, al fine di ridurre i costi di gestione da parte delle amministrazioni e realizzando risparmi per l’utenza. Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2017.
Il decreto introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione e proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che dovrà essere redatto secondo le disposizioni contenute nella direttiva europea 1999/37/CE del Consiglio. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente a tale data mantengono la loro validità. Qualora sia necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.
Nello specifico, nel documento unico sono annotati i dati tecnici del veicolo, i dati di intestazione del veicolo, i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e disponibilità del veicolo, i provvedimenti di fermo amministrativo e i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.
La competenza al rilascio del documento unico è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ferma restando la responsabilità in capo all’Automobile club d’Italia (ACI) per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria del veicolo, e al MIT per i dati relativi al veicolo.
L’istanza di rilascio e l’aggiornamento del documento deve essere presentata, corredata della relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato, definito con decreto del MIT sentito l’ACI entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista (STA), nelle ipotesi di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione, o presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC). Le istanze e la relativa documentazione vengono trasmesse dai richiamati Uffici per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CED), che gestisce l’archivio nazionale dei veicoli (ANV). Il CED, contestualmente, trasmette per via telematica al PRA i dati relativi alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo unitamente alla documentazione. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione. Il PRA provvede alle iscrizioni e alle trascrizioni e nel caso in cui accerti delle irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi, respinge la formalità di iscrizione o di trascrizione dandone immediata comunicazione allo STA richiedente e all’UMC competente, che provvede ad informare gli organi di polizia al fine del ritiro del documento.
Per le suddette istanze è prevista una tariffa unica da determinare, in misura comunque non superiore alla somma dell’importo delle due tariffe previste a legislazione vigente, con decreto del MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e della giustizia, sentita l’ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Lo stesso decreto deve stabilire, inoltre, l’imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio. Nelle richiamate determinazioni, deve essere garantito che i risparmi nella gestione dei dati siano integralmente destinati alla riduzione dei costi per l’utenza. In caso di mancata adozione del decreto, resta fermo l’obbligo di corrispondere le tariffe e le imposte di bollo previste a normativa vigente e di procedere ai relativi aggiornamenti con decreto interministeriale.
Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche tramite gli UMC e gli STA che trasmettono per via telematica agli Uffici PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal Concessionario della riscossione al MIT che tramite il CED li comunica telematicamente al PRA.
Infine, il decreto stabilisce che, decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il MIT trasmette al Parlamento una Relazione sugli effetti e sui risultati evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l’utenza e gli effetti sull’organizzazione di ACI, sentito l’ACI, anche ai fini della valutazione sull’eventuale istituzione di un archivio unico presso il MIT, le cui modalità organizzative dovranno essere definite con DPR entro ventiquattro mesi dall’introduzione del richiamato documento.
Si fa riserva di fornire aggiornamenti non appena disponibili.