Legge di Bilancio 2018
Circolare n. 7/2018
Sintesi delle principali disposizioni contenute nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
È stata pubblicata nel S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 dicembre 2017 n. 302, la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, nel testo ratificato, da ultimo, in Senato dopo le modifiche apportate da entrambi i rami del Parlamento.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli associati, ricordando che le disposizioni contenute nel provvedimento, salvo quanto diversamente previsto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.
- Sterilizzazione incremento aliquote IVA e delle accise (Art. 1, comma 2)
Con il comma 2, viene ulteriormente modificata la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, sull’aumento delle aliquote IVA, previsto a decorre dall’anno 2018, già oggetto di una recente modifica con l’entrata in vigore del D.L. 16 ottobre 2017.
In specie, viene stabilito che l’aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (anziché di 1,14 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché di 1 punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020).
L’aliquota IVA del 22%, invece, sarà incrementata di 2,2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2019 (anziché di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché una riduzione di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020) e di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché l’introduzione dell’aliquota del 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Viene sterilizzato anche l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, stabilendo che le maggiori entrate nette non inferiori di 350 di euro dovranno riguardare l’anno 2020.
- Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (Art. 1, comma 28)
Con il comma in esame viene prevista un’agevolazione in caso di acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale.
Viene modificato l’art. 51 del TUIR, prevedendo l’esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate, alla generalità o a categorie di dipendenti, o direttamente sostenute dal datore di lavoro, volontariamente o in base ad accordi, contratti, regolamenti aziendali, per l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e/o dei suoi familiari.
Inoltre, viene modificato l’art. 15 del TUIR, al fine di consentire la detrazione del 19% delle spese sostenute (anche nell’interesse dei familiari) per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
- Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (Art. 1, commi da 29 a 31 e da 33 a 36)
La disposizione in esame prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, il comma 29 riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’aumento del 30% del costo di acquisizione (anziché 40%), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR, mentre restano inclusi i veicoli pesanti.
Sono, inoltre, esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall’art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
In particolare, viene prorogata la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 31 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal succitato comma 2. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.
Il comma 33, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall’art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Il comma 34 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Le disposizioni previste dai commi 35 e 36 intendono evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica “industria 4.0”.
In tali casi, si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario dall’art.1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Il comma 36 contempla anche l’ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
- Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 (Art. 1, comma 37)
La disposizione prevede la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.
I comuni, che hanno legittimamente confermato la maggiorazione negli anni 2016 e 2017, possono continuare a mantenere tale maggiorazione anche per il 2018.
In seguito ad una modifica del comma in esame, apportata durante l’esame del disegno di legge da parte della Camera dei Deputati, viene previsto che, per l’anno 2018, la sospensione non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione (ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
- Riscossione delle entrate degli enti locali (Art. 1, comma 39)
Nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, è stato aggiunto il comma 39, il quale prevede la soppressione della norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del D.L. n. 148 del 2017) che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.
- Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere (Art. 1, commi da 81 a 83)
In sede di esame da parte della Camera dei Deputati, sono stati aggiunti i commi da 81 a 83, i quali estendono (comma 81) l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale (introdotto dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale, in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, verranno stabilite le modalità di attuazione del comma 81.
- Imposta di registro (Art. 1, comma 87)
Con il comma in esame, viene modificato l’art. 20 del DPR n. 131 del 1986, al fine di stabilire che gli uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta di registro, debbono avere riguardo unicamente all’atto che viene sottoposto a registrazione, escludendo la possibilità di ricorrere a dati non direttamente desumibili dall’atto stesso.
Inoltre, mediante modifica dell’art. 53-bis del DPR n. 131, viene reso evidente che la norma antielusione (art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti) si applica anche all’imposta di registro.
- Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio (Art. 1, comma 88)
Il comma 88, approvato durante l’esame da parte del Senato, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, all’articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la edificabilità dei suoli. In particolare, si dispone che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall’articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.
- Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI (Art. 1, commi da 89 a 92)
Con i commi in esame, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l’ammissione alla quotazione.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per gli anni 2012 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP.
Le modalità di attuazione saranno delineate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
- Riforma Agenzie fiscali (Art. 1, commi da 93 a 95)
Con i commi da 93 a 95, vengono stabilite diverse novità per l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane. In specie, mediante propri regolamenti, le citate Agenzie fiscali, potranno, tra le altre cose:
- istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale;
- disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna;
- attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno;
- prevedere l’articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione;
- disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.
- Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro” (Art. 1, comma 132)
Con il comma in esame, vengo aumentate le soglie reddituali di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
In specie, ai sensi del citato comma, come modificato dall’articolo in esame, spetta un credito ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, pari al seguente importo:
- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro (anziché 24.000 euro);
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro (anziché a 26.000 euro). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
- Limite di reddito per i figli di età non superiore a 24 fiscalmente a carico (Art. 1, commi 252 e 253)
Con i commi 252 e 253, viene modificato l’articolo 12, comma 2, del TUIR, al fine di elevare, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
- Rideterminazione addizionale Irpef (Art. 1, comma 778)
Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, viene prorogato di un anno, dal 2019 al 2020, il termine per la rideterminazione Irpef delle regioni a statuto ordinario e quello della compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto.
- Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Art. 1, commi da 909 a 927)
Il comma 909, modificando il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni Iva prevede, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia.
In particolare, la lettera a), apporta modifiche all’articolo 1 del suddetto decreto legislativo n. 127/2015 e supera il previgente regime opzionale di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Il nuovo comma 3 del suddetto art. 1, prevede, come anticipato, l’emissione esclusiva di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati (ovvero non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione) nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Gli operatori economici per la trasmissione delle fatture elettroniche al SID possono avvalersi di intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica o analogica sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2 del DL n. 98/2011) e il c.d regime forfetario (art. 1, c. da 54 a 89 della L. n. 190/2014).
Ai sensi del comma 3-bis, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo che è stata emessa una bolletta doganale, non sarà utilizzata la fattura elettronica. Per quest’ultime operazioni i contribuenti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i relativi dati mensili, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento o alla ricezione dello stesso.
Il nuovo comma 6, prevede che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinare i tempi e le modalità attuative della presente disposizione.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono inoltre stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.
Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 2 del D.Lgs n. 127 del 2015, limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori viene introdotto l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Con provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli, saranno definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.
Per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti emessi e ricevuti di ammontare superiore a 500 euro è prevista una riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (art. 57 del DPR n. 633 del 1972 e 43 del DPR n. 600 del 1973).
La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche attività di commercio al minuto e assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015.
Per professionisti e imprese in contabilità semplificata, la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, nell’ambito del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, consente di ottenere:
- le informazioni per la predisposizione delle liquidazione periodica Iva;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi;
- le bozze F24 delle imposte da pagare o compensare.
I suddetti soggetti sono inoltre, esonerati dalla tenuta dei registri Iva delle fatture e dei corrispettivi. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinare le modalità attuative della presente disposizione.
Viene inoltre, prorogata di un anno (e quindi fino al 31 dicembre 2018), la validità dell’opzione esercitata dalle imprese della GDO di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in relazione alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
In merito alla decorrenza, il comma 916 prevede che le disposizioni si applicano alla fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. L’obbligo della fattura elettronica si applica anticipatamente, ai sensi del c. 917, alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 per:
- cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motori;
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una P.A..
Il comma 918 prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione di carburanti.
Si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920) e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (comma 921). Si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (nuovi commi 922 e 923).
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione (commi 924 e 925).
Il comma 926 reca alcune abrogazioni di disposizioni sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, mentre il successivo comma 927 fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.
- Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 1, comma 931)
Viene modificata la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale posticipandola al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Si ricorda che l’articolo 9-bis del D.L. 50 del 2017 ha previsto che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, l’individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del 22 settembre 2017 è stato pubblicato l’elenco degli Indicatori di affidabilità economica da elaborare per il periodo d’imposta 2017 e relative attività economiche (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).
- Termini scadenze fiscali (Art. 1, comma 932)
Il comma 932, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998. La disposizione prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta (Art. 1, comma 933)
Il comma 933, modifica alcuni termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, relativo alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta. In particolare viene prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
- Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (Art. 1, comma 934)
Vengono modificati alcuni termini previsti dal D.M. 164 del 1999, Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti. In particolare si prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.
I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro: il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia entro il 10 novembre.
- Violazione degli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (Art. 1, comma 935)
Con una modifica all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene previsto che in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
- Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali (Art. 1, commi da 937 a 944)
Per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA (prodotti carburanti o combustibili destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi del Testo unico Accise, la norma prevede, al primo comma, che l’estrazione dal deposito e l’immissione in consumo devono essere subordinate al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, con modello F24, da parte di colui per conto del quale il gestore dei predetti depositi immette in consumo o estrae il bene, senza possibilità di compensazione.
È previsto che la base imponibile, comprensiva dell’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito, ed è aumentata dell’importo, se non già compreso, relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
La disposizione dettata dal comma 938 prevede che, al fine di poter immettere in consumo il bene, la ricevuta di versamento debba essere consegnata dall’estrattore al gestore del deposito e, nel caso in cui manchi tale ricevuta, la norma sancisce la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell’IVA.
Il comma 939 prevede la non applicazione dell’IVA sulle cessioni dei prodotti in argomento, che intervengono durante la loro giacenza nei depositi fiscali.
La disposizione dettata dal comma 940 mira ad evitare che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile.
È previsto, infine, che le disposizioni dell’articolo in esame entrano in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018 (comma 943).
Ai sensi del nuovo comma 941 sono altresì esclusi da tali disposizioni i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. Con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame sono definite le modalità attuative delle suddette disposizioni (comma 942).
Il comma 944 reca una clausola di salvaguardia in caso di entrate nette inferiori a quelle previste, che vengono compensate mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate sarebbero invece destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
- Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (Art. 1, commi da 945 a 959)
La disposizione in commento prevede per il soggetto che intenda avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dei quali non sia il titolare, la preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’esercizio di tale attività, con validità biennale.
Per i soggetti già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, si prevede, invece, che l’autorizzazione in parola è sostituita da una comunicazione, con validità annuale, da trasmettere sempre all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l’attività.
L’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.
Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal gestore del deposito fiscale depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito medesimo.
I commi 948 e 949 disciplinano le modalità e le condizioni per le quali sono previsti il diniego, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione nonché la sospensione dell’istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione.
La disciplina dettata dal comma 8 prevede che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito fiscale, e attribuisce la piena facoltà, in capo all’Amministrazione finanziaria, di eseguire i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e di accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la relativa documentazione per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l’osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
Il comma 955 fa salve le disposizioni di cui al Testo Unico Accise, con particolare riferimento a quelle relative all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.
Con la disposizione dettata dal comma 956, sono previste le sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, indicate nella misura da 1.000 euro a 10.000 euro.
Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell’IVA afferente ai medesimi prodotti.
Il comma 957 rimanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio in commento, per le modalità attuative del presente articolo e per dettare la disciplina relativa al flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate.
Infine, secondo quanto stabilito dal comma 958, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento semplificato, previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati.
- Smaltimento contenzioso tributario di legittimità (Art. 1, commi 961 a 981)
Le disposizioni dell’articolo in esame dettano la disciplina per agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di Cassazione.
In particolare, l’articolo definisce le modalità per la nomina dei magistrati ausiliari destinati a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i predetti procedimenti.
- Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures – MAP) (Art. 1, commi 982 a 983)
La disposizione è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli Uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, mediante la predisposizione di un piano operativo quinquennale, con riferimento alla trattazione delle procedure amichevoli internazionali.
A tal fine, la norma autorizza l’Agenzia, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari.
- Gruppo Iva (Art. 1, comma 984 e 985)
Viene modificata la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016).
In particolare si introduce il nuovo articolo 7-octies al decreto IVA, stabilendo che le prestazioni di servizi senza corrispettivo (di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto IVA) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.
Inoltre, si introducono i nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del medesimo decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo.
L’articolo 70-quinquies ha regolato gli effetti della partecipazione al gruppo IVA, prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (comma 1); le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA (comma 2). Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).
Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella descritta normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.
In particolare si chiarisce che:
- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-bis); parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-ter);
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei
- confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quater). Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quinquies);
- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo (comma 4- sexies), è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2 del decreto IVA). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo (già richiamato articolo 3, terzo comma, primo periodo; introdotto articolo 7-octies e articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto IVA).
Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- Pagamenti delle pubbliche amministrazioni (Art. 1, commi da 987 a 989)
L’articolo in esame riduce da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell’assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.
Il comma 987 aumenta da 30 a 60 gg. il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’Agente della riscossione.
Le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.
- Sospensione deleghe di pagamento (Art. 1, commi 990)
Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, la norma in commento, aggiungendo il comma 49-ter, nell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2016, limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega di pagamento che presentano profili di rischio.
Nel caso in cui dall’esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito.
- Interessi passivi (Art. 1, commi da 994 e 995)
In materia di deducibilità degli interessi passivi, ai fini del calcolo del risultato operativo lordo, di cui all’art. 96 del TUIR, la norma elimina l’ultimo periodo del secondo comma e, di conseguenza, non si dovrà più tenere conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
- Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica (Art. 1, comma 996)
La norma esenta dall’imposta di bollo le copie degli assegni presentati all’incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.
- Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Art. 1, commi 997 e 998)
La disposizione di cui al comma 997 prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
La nuova disposizione, pertanto, prevede il termine del 30 giugno 2018 entro il quale occorre redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, e la data del 1° gennaio 2018 come termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
La disciplina dettata dal comma 998 prevede la misura dell’imposta sostitutiva all’8 per cento sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.
- Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (Art. 1, commi da 999 a 1006)
La disposizione uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate ma, le ultime modifiche normative, avevano di fatto reso superiore la tassazione su questi ultimi.
Pertanto, la disposizione estende l’imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.
I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.
Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.
Si statuisce una norma transitoria, volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.
Con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche, si dispone che le stesse si applichino con riferimento:
- ai redditi di capitale (dividendi) percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
- ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- Utili da partecipazione e dividendi ed interessi (Art. 1, comma 1007 a 1009)
Con una modifica agli utili da partecipazione (art. 47 Tuir) viene stabilito che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti, nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo, si applicano anche agli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4, Tuir (disciplina dei regimi fiscali privilegiati).
Viene inoltre modificata la disciplina dei dividendi ed interessi di cui all’art. 89 Tuir disponendo che gli utili provenienti da società ed enti non residenti in Italia ma in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti dai contratti con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare. Ciò a condizione che sia dimostrato, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale nello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165 Tuir).
- Stabile organizzazione (Art. 1, comma 1010)
I criteri in base ai quali stabilire se sussista una “stabile organizzazione” vengono individuati tramite una novella dell’articolo 162 del Tuir.
Ai sensi della nuova lett. f-bis, viene considerata stabile organizzazione anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Tuttavia non è stabile organizzazione (comma 4 del citato articolo 162):
- a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
Inoltre, il comma 5 esclude che costituisca di per sé stabile organizzazione una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata; ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.
Si considera altresì che un’impresa non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (nuovo comma 6 dell’articolo 162) qualora un soggetto agisca per conto di essa concludendo abitualmente contratti o portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa medesima. E’ altresì necessario che i contratti siano, alternativamente: in nome dell’impresa; relativi al trasferimento della proprietà – o per la concessione del diritto di utilizzo – di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare; relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa medesima. E’ prevista una clausola di esclusione per:
1) soggetti le cui attività siano limitate a quelle, di carattere preparatorio o ausiliario, che il precedente comma 4 esclude dall’ambito di applicazione della stabile organizzazione (nuovo comma 6 dell’articolo 162);
2) agenti indipendenti, a meno che operino – esclusivamente o quasi – per conto di una o più imprese alle quali sono strettamente collegati (nuovo comma 7 dell’articolo 162).
Infine, il nuovo c. 7-bis dell’articolo 162 del TUIR, come novellato dalla norma in esame, definisce un soggetto come “strettamente collegato ad un’impresa” quando: l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sonno controllati dallo stesso soggetto; l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell’altra (nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50% del capitale sociale). Tale definizione – specifica esplicitamente il nuovo comma 7-bis – è valida ai soli fini del presente articolo.
- Imposta sulle transazioni digitali (Art. 1, commi 1011 – 1022)
I commi in esame istituiscono un’imposta sulle transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Sarà applicabile a prestazioni rese nei confronti di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d’imposta (articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973). Sono invece, esclusi da tale imposta:
- i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall’articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- chi abbia aderito alle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici “quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Spetterà ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione puntuale delle attività rilevanti, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (comma 1015).
L’aliquota prevista per l’imposta è pari al 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni soggette ad imposta, al netto dell’IVA. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni soggette alla suddetta imposta superiore a 3.000 unità, calcolato sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (comma 1013).
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni suddetto. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
L’accertamento, le sanzioni e la riscossione, sono sottoposte, ove compatibili, alle disposizioni in materia di Iva (comma 1016).
Per gli adempimenti di dichiarazione e le altre modalità di attuazione dell’imposta, il comma 589 rimanda ad un successivo decreto ministeriale nonché ad uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del comma 1017, l’imposta sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l’imposta.
Il comma 1018 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall’attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, il Ministro dell’economia e delle finanze deve redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalle norme relative alla suddetta imposta. Inoltre è previsto che nella nota di aggiornamento del DEF, nel mese di settembre 2018, sia inserita una relazione sull’attuazione delle norme in via di introduzione.
- Differimento dell’IRI (Art. 1, comma 1063)
La norma in esame posticipa al 2018 la disciplina relativa all’imposta sul reddito delle imprese (Iri), che prevede la tassazione con l’aliquota proporzionale al 24%, del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria.
- Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Art. 1, comma 1070)
Il fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 dall’anno 2021.
DISPOSIZIONI A FAVORE DI TERRITORI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI
- Nuovi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 (Art. 1, comma 736, lett. a) e c))
Il comma 736, lett. a) prevede, in relazione agli eventi sismici del 2016 e limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole, che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati non più entro il 16 febbraio 2018, ma entro il 31 maggio 2018. Inoltre, il numero massimo delle rate passa da 9 a 24.
La lett. c) proroga di un anno, dal periodo d’imposta 2017 al 2018, il termine massimo entro il quale i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici distrutti o sgomberati, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e Ires.
- Agevolazioni Sisma (Art. 1, commi da 742 e 743)
Con l’art. 20 del DL 189/2016 sono state previste agevolazioni in conto interessi alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale di cui allegato 1 dello stesso decreto legge e che avevano subito danni dall’evento sismico.
Con la modifica apportata, viene modificata sia la modalità di incentivo, che passa da conto interessi a conto capitale, sia i beneficiari tra i quali adesso sono ricomprese tutte le imprese, non solo quelle che hanno subito danni a causa del sisma.
Pertanto, con il nuovo comma 742, tutte le imprese che realizzano o hanno realizzato dal 24 agosto 2016 un investimento produttivo nelle zone colpite dal sisma, possono accedere alle agevolazioni in conto capitale.
Nella concessione delle agevolazioni sarà data priorità alle imprese che hanno subito danni dagli eventi sismici.
I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo Economico, su proposta delle regioni interessate.
L’art. 24 del DL 189/2016 ha previsto, per le imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia che avevano subito danni, due tipi di incentivi:
- finanziamenti a tasso zero fino a 30.000 euro per il ripristino ed il riavvio delle imprese;
- finanziamenti a tasso zero fino a 600.000 euro per la nascita e la realizzazione di nuove imprese.
Il comma 743 abroga le agevolazioni di cui alla precedente lettera b), pertanto restano in vigore solo le agevolazioni richiamate alla lettera a). Inoltre viene portata al 31 dicembre 2018 la copertura finanziaria dei 10 milioni di euro del provvedimento.
- Zone Franche Urbane nelle regione del Centro Italia colpite dal SISMA (Art. 1, comma 745)
Il comma 745 prevede che le imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (allegato 2 del D.L. 189/2016) potranno calcolare la riduzione del 25% del fatturato in riferimento al periodo che va dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 rispetto a quello del medesimo periodo della precedente annualità.
Con la previgente disciplina, il periodo di calcolo della perdita di fatturato per tali imprese andava dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Tale soluzione non risultava opportuna in considerazione dei differenti periodi in cui si sono verificati gli eventi sismici che andavano a penalizzare le imprese residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre. Introducendo il nuovo periodo di calcolo anche queste ultime imprese potranno calcolare l’eventuale perdita di fatturato con riferimento al periodo successivo all’evento sismico.
- Alluvione Livorno (Art. 1, comma 756)
Le disposizioni relative alla sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari per i territori di Livorno e provincia, colpiti dagli eventi alluvionali (articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) si applicano altresì ai contribuenti persone fisiche che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto.
- Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Art. 1, comma 768)
Con il comma in esame viene modificato l’art. 15 del TUIR, al fine di stabilire una detrazione del 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
- Investimenti qualificati da parte di enti di previdenza obbligatoria (Art. 1, comma 73)
Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme – fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente – oltre ad azioni o quote di imprese e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, anche in quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, da istituti di pagamento o da soggetti operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.
- Contributo all’Ente nazionale per il microcredito (Art. 1, comma 214)
A decorrere dall’anno 2018 viene assegnato un contributo di 600.000 euro annui all’Ente nazionale per il microcredito, con l’obiettivo di contrastare forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso a strumenti di microfinanza con particolare riguardo ai giovani e alle donne.
- Sospensione delle rate dei mutui nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (Art. 1, comma 734)
Nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia è sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile.
I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro il 30 gennaio 2018, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario delegato e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi.
- Pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 1, commi 910 e 911)
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
- Fondo di ristoro finanziario in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto (Art. 1, commi 1106 e 1107)
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Tale fondo è finalizzato all’erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale di cui al D.Lgs. 50/2016, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea documentazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all’attuazione della disposizione.
Dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E LEGISLAZIONE D’IMPRESA
- Privacy (Art. 1, commi 1020 a 1024)
La norma prevede che il Garante per la protezione dei dati personali dovrà adeguare l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato “regolamento RGPD”, assicurando la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
A tal fine dovrà adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento in cui:
- vengano disciplinate le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l’applicazione del regolamento e vigila sulla sua applicazione;
- siano disciplinate le modalità di verifica, anche attraverso l’acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l’interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, sia ai fini dell’adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
- venga predisposto un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
- siano definite le linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull’interesse legittimo del titolare.
Inoltre, la norma dispone che il titolare di dati personali, nel caso in cui effettui un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, mediante utilizzo del modello di cui sopra. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare invia al Garante un’informativa relativa all’oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, trasmettendo il modello.
Il Garante per la protezione dei dati personali dovrà effettuare un’istruttoria sulla base dell’informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dovrà disporre la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In questo lasso di tempo, il Garante potrà chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, potrà disporre l’inibitoria all’utilizzo dei dati.
In ogni caso, decorsi quindici giorni lavorativi dall’invio dell’informativa senza che sia intervenuta comunicazione alcuna da parte del Garante, il trattamento si intende autorizzato.
Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell’attività di cui sopra e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all’articolo 154, comma 1, lettera m) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Attività di autoriparazione (Art. 1, comma 1132, lettera d)
La lettera d) del comma, aggiunta nel corso dell’esame del provvedimento da parte della Camera, introduce alcune modifiche alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
In particolare, prevede che entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome attivino, per i responsabili tecnici, i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di meccatronica, carrozzeria e gommista. La disposizione prevede che sia stipulato un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 sulla formazione professionale, per definirne i livelli minimi comuni.
La lettera prevede, inoltre, che per le imprese di autoriparazione già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, e abilitate per una o più delle attività sopra indicate, alla data di entrata in vigore della disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione, consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’obbligo, per il responsabile tecnico, di esercizio per almeno un anno dell’attività alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992.
La disposizione modifica poi l’articolo 3, comma 2, della L. 224/2012, che consentiva alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, e già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto alla data di entrata in vigore della legge, di proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi a tale data. Con la modifica, il termine viene prorogato ai dieci anni successivi all’entrata in vigore della L. 224/2012, avvenuta il 5 gennaio 2013.
Viene specificato, inoltre, che tale termine si applica anche ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, e abilitate per una o più delle attività citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione.
- Commercio su aree pubbliche (Art. 1, commi 1180 e 1181)
Il comma 1180, introdotto in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio della Camera, proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore a tale data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo.
Il successivo comma 1181, stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 1180, le amministrazioni interessate devono prevedere specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche derogando a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE (cd. “direttiva servizi”). Quest’ultimo prevede che le autorità stabiliscano i criteri per la selezione tra diversi candidati per il caso in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per lo svolgimento di una determinata attività di servizi sia limitato.
La Conferenza unificata dovrà provvedere, con intesa, a integrare i criteri previsti dall’intesa del 5 luglio 2012 (n. 83/CU), sancita in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, stabilendo altresì il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area che in aree diverse, mercatali e non mercatali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
- Superammortamento beni immateriali (Art. 1, comma 32)
Con il comma 32 è stato modificato l’allegato B annesso alla L.232/2016 (Legge di bilancio 2017), prevedendo l’ampliamento delle spese immateriali soggette a superammortamento.
Con il nuovo comma potranno accedere alla agevolazione del superammortamento del 130% gli investimenti in:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Per le modifiche alla disciplina fiscale si veda il paragrafo 3 della sezione fiscale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
- Finanziamento progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile (Art.1 comma 71)
Viene stabilito che una parte delle risorse, fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, già assegnate al Fondo per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico dalla Legge 232/2016 art.1 comma 613 (legge di Bilancio 2017), possa essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti a legislazione vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Viene, inoltre, precisato che, in via sperimentale e in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Infine, la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate all’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- Sperimentazione Smart Road (Art.1 comma 72)
Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), viene autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di “Smart Road” e di guida connessa e automatica e il contestuale finanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2019. Le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in commento.
- Assunzioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Art. 1 commi 565-567)
Per lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto e per fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, viene autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale (80 nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) da destinare alle competenti direzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Partenariato per la logistica e i trasporti (Art. 1 comma 585)
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene istituito il Partenariato per la logistica e i trasporti, a cui partecipano i Ministeri competenti e le associazioni di categoria più rappresentative. Il Partenariato svolge lavori di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo del settore. L’operatività tecnica del Partenariato è gestita dalla società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) Spa. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità operative.
- Misure a sostegno del TPL (art. 1 comma 873)
Per garantire nei comuni con non oltre 100.000 abitanti adeguate prestazioni di trasporto pubblico locale, gli enti che hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario, o ne hanno raggiunto l’approvazione, possono concedere contributi per investimenti nelle società a totale partecipazione pubblica, oppure, nel rispetto dei medesimi vincoli di bilancio, procedere all’assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile o per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.
- Manutenzione rete viaria (Art. 1 commi 1076-1077)
Per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, e l’eventuale revoca, delle risorse.
- Proroga disciplina Noleggio con Conducente e taxi (Art. 1, comma 1136)
Viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per l’emanazione, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di urgenti disposizioni attuative della legge 21/1992 sul trasporto pubblico non di linea, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Viene, conseguentemente, estesa fino a tale data l’ulteriore sospensione dell’efficacia delle modifiche apportate alla richiamata legge dall’art. 29 comma 1 quater del Decreto Legge 207/2008.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
- Detrazioni per la riqualificazione energetica dell’edilizia (Art. 1, comma 3)
In merito alle misure fiscali agevolative per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la norma proroga al 2018 le agevolazioni prevedendo una riduzione della percentuale di spesa detraibile per gli interventi di sostituzione di caldaie, generatori alimentati a biomasse, infissi e schermature solari. Per tali interventi, nel 2018 la soglia detraibile passerà dal 65% al 50%. In merito alle caldaie, si specifica che la detrazione al 50% è valida solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A, mentre resta al 65% nel caso di sostituzione con caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII) oppure impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o ancora generatori d’aria calda a condensazione. Nessuna detrazione invece qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.
Viene inoltre prevista per il 2018 la possibilità di una detrazione del 65% per l’acquisto e posa in opera di impianti di micro-cogenerazione rispondenti a determinati requisiti in termini di prestazione energetica e sempre in sostituzione ad impianti esistenti. In questo caso la detrazione può raggiungere il valore limite di 100.000 euro.
A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 viene maggiorata la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismici che alla riqualificazione energetica per le zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione è dell’80% delle spese sostenute se a seguito dell’intervento si passa ad una classe di rischio inferiore e dell’85% in caso di passaggio di due classi di rischio. L’ammontare massimo di spesa detraibile è di 136.000 euro.
Infine, viene esteso il campo di applicazione delle suddette detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci .
- Maxi-conguagli su bollette (Art. 1, commi da 4 a 10)
La norma prevede che le fatture di acqua, luce e gas delle famiglie, delle microimprese e dei professionisti si prescrivano entro due anni invece dei cinque attualmente in vigore. La nuova durata della prescrizione riguarda anche i rapporti tra distributore e venditore che quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. La norma dovrà essere attuata con successivo provvedimento emanato dall’Autorità per l’energia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra. Spetterà alla delibera del Regolatore definire le misure necessarie all’implementazione di quanto previsto in materia di tempistiche e fatturazione tra gli operatori della filiera. Il comma dispone altresì che i rimborsi dei conguagli non dovuti dovranno avvenire entro tre mesi.
Sono previsti tempi difformi per l’entrata in vigore della norma: fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, 1° gennaio 2019 per il gas e infine l’idrico per scadenza fatture successiva al 1° gennaio 2020.
- Modalità di commisurazione della TARI (Art. 1, comma 38)
Viene prorogata a tutto il 2018 la possibilità per i Comuni di poter continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999, per il calcolo delle tariffe Tari, adottando coefficienti, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%.
- Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA (Art. 1, commi da 527 a 530)
Per migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale di adeguati livelli di qualità sono attribuiti all’Autorità di regolazione per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico i poteri di regolazione anche in tema di rifiuti.
L’attuale Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) viene ridenominata ARERA, e le sue nuove competenze mirano, in particolare, a stimolare la responsabilizzazione degli enti locali verso meccanismi virtuosi e di trasparenza (attraverso la definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi) ed a tutelare i diritti degli utenti (anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai consumatori, singoli o associati).
- Sistri (Art. 1, comma 1135)
La norma rinvia le pesanti sanzioni operative previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti – Sistri. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale (confermata al riguardo la riduzione del 50 %). Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019, l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti. Confermati anche i 10 milioni di euro da corrispondere alla Selex, il concessionario in liquidazione che continuerà a gestire il Sistri in attesa che si risolvano le vicende giudiziarie legate all’assegnazione del bando Consip, le spettanze per il servizio che continuerà a corrispondere nel corso del 2018.
La norma introduce anche un nuovo articolo nel Codice dell’Ambiente, il 194-bis, intitolato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI”.
Con le nuove disposizioni viene introdotta la possibilità, non solo per le imprese coinvolte dal Sistri, di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.
Rispetto al contributo di iscrizione Sistri vengono chiariti i termini di prescrizione (quelli di cui all’articolo 2946 del codice civile e quindi nell’ordine di dieci anni) e le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente potrà rivalersi dei contributi dovuti e non versati in questi anni. Tali modalità saranno dettagliate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione e dovranno tenere conto di specifici criteri che vanno ad agevolare le imprese: dall’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, all’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni previste per mancato o ritardato pagamento del contributo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA
- Lotta all’abusivismo edilizio (Art. 1, commi 26 e 27)
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), un Fondo di 10 milioni di euro – 5 milioni per il 2018 e 5 per il 2019 – da destinare ai comuni per integrare le risorse necessarie per gli interventi di demolizione delle opere abusive. I contributi saranno erogati sulla base delle richieste pervenute, corredate dalle necessarie documentazioni amministrative e contabili. Con decreto del MIT, saranno definiti i criteri per l’utilizzazione e la ripartizione del Fondo (c. 26).
E’ inoltre istituito presso il MIT, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, implementata con le informazioni, trasmesse dagli enti competenti, relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. Sono previste, per i dirigenti e i funzionari che trasmettono tardivamente i dati, sanzioni pecuniarie. Con decreto del MIT saranno definite modalità di funzionamento, accesso e gestione della banca dati (c. 27).
- Investimenti per Comuni (Art. 1, commi 853, 854 e da 1079 a 1083)
Per quanto riguarda i comuni che non risultano beneficiari delle risorse previste dal c.d. Bando Periferie, la manovra di Bilancio assegna 850 milioni di euro nel triennio 2018-2020, di cui 150 nel 2018, 300 milioni nel 2019 e 400 milioni nel 2020 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Art. 1, c. 853). I comuni dovranno comunicare la richiesta di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine del 20 febbraio per il 2018, e 20 settembre per gli anni 2019 e 2020. Le opere devono essere previste all’interno di uno strumento programmatorio e l’importo massimo del contributo richiesto da ciascun comune non dovrà essere superiore a 5.225.000 euro complessivi (Art. 1, c. 854).
Inoltre, nello stato di previsione del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (MIT), è istituito un Fondo per la progettazione degli enti locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità (tecnica ed economica) e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. La dotazione del Fondo, per ciascun anno dal 2018 al 2030, è pari a 30 milioni di euro (Art. 1, c. 1079).
I progetti ammessi a cofinanziamento dovranno essere previsti nella programmazione delle Amministrazioni proponenti. Potranno essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti (Art. 1, c. 1080).
I soggetti beneficiari del finanziamento dovranno attivare le procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro 3 mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (Art. 1, c. 1082). Mentre, se ad essere finanziata è la progettazione definitiva, entro 18 mesi dall’approvazione del progetto definitivo dovrà essere pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva (Art. 1, c. 1083).
Perché il Fondo entri a regime sarà necessario un decreto del Ministero delle Infrastrutture.
- Investimenti per piccoli Comuni – popolazione residente fino a 5.000 abitanti (Art. 1, comma 862)
E’ previsto un incremento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (art. 3, c. 1, L. 158/2017), istituito al fine di finanziare investimenti per l’ambiente e i beni culturali, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle scuole e l’insediamento di nuove attività produttive.
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PREVIDENZA, POLITICHE SOCIALI
- Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 (Art.1, commi da 46 a 56)
E’ previsto a favore di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione – indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – un credito d’imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le sole attività di formazione riguardanti l’acquisizione e/o consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0., e a condizione che siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
È esclusa dall’agevolazione in esame l’attività di formazione ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
- Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (Art.1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115)
Viene introdotto un incentivo strutturale per le assunzioni di giovani, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015).
L’incentivo consiste nell’esonero dal 50% dei contributi ordinariamente previsti (esclusi premi e contributi INAIL), entro un tetto annuo di 3.000, per tre anni.
Destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro privati, che assumono a tempo indeterminato giovani fino a 30 anni di età non compiuti, che non abbiano mai avuto altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. Sono ammessi, tuttavia, all’incentivo soggetti che abbiano avuto contratti di apprendistato con altri datori di lavoro.
Limitatamente alle assunzioni intervenute nel 2018, l’esonero si applica ai lavoratori fino a 35 anni di età non compiuti, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni.
L’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi e per accedervi i datori non devono aver compiuto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto ovvero di altro lavoratore con medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito.
Viene prevista la “portabilità” dell’incentivo. Se un singolo datore di lavoro non usufruisce, quindi, per intero dell’esonero, la quota rimanente potrà essere fruita da un nuovo datore e, in questo caso, non sarà rilevante l’età del lavoratore.
L’esonero si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato di un rapporto a termine e nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, in presenza del requisito anagrafico alla data, rispettivamente, di conversione e prosecuzione. Nel caso dell’apprendistato, l’esonero è di 12 mesi e si applica a decorrere dall’anno successivo a quello già incentivato dall’art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015. Il beneficio, in questa ipotesi, non è “portabile” e non si applicano le limitazioni sull’accesso al beneficio per i datori che abbiano compiuto licenziamenti.
Laddove il giovane assunto provenga da un periodo di alternanza scuola lavoro presso il medesimo datore ovvero da un rapporto di apprendistato c.d. duale (I e III livello), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, l’esonero dei contributi può arrivare al 100% (esclusi premi e contributi INAIL), fermo restando il limite di 3.000 euro annuali e la presenza degli altri requisiti sopra ricordati. Viene, pertanto, abrogato l’analogo incentivo previsto nella legge di bilancio dello scorso anno (art. 1, co. 308-310 legge n. 232/2016).
- Finanziamenti formazione professionale e apprendistato (Art.1, commi da 110 a 112)
Vengono resi strutturali i finanziamenti: all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; dei percorsi formativi per l’apprendistato di I livello; delle attività di formazione dell’apprendistato.
Vengono rifinanziati per il 2018, 2019 e 2020 gli incentivi per l’apprendistato di I livello di cui all’art. 32, d.lgs. n. 150/2015.
- Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano (Art.1, comma 133)
È stata prevista una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (24 mesi).
In particolare, sono stati stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per aziende con più di 100 dipendenti “a rilevanza economica strategica” per consentire la proroga della CIGS per riorganizzazione oltre i 24 mesi per un massimo di 12 mesi nei casi in cui il programma di riorganizzazione aziendale sia particolarmente complesso da non essere realizzabile nel termine massimo di legge o siano previsti piani di recupero occupazionale per la cui realizzazione siano necessari più di 24 mesi.
Inoltre, è stata prevista la proroga della CIGS per crisi aziendale, per un massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento aziendale presenti complessità o obiettivi di salvaguardia occupazionale raggiungibili in un periodo superiore a 12 mesi.
Per poter usufruire delle predette proroghe è necessaria la stipula di accordi in sede governativa presso il Ministero del lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate.
- Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi (Art.1, commi da 136 a 138)
La norma ha esteso l’istituto dell’assegno individuale di ricollocazione di cui al D.Lgs 150/2015 anche ai lavoratori titolari di un trattamento di integrazione salariale prevedendo particolari criteri e benefici.
Il provvedimento orientato a favorire la ricollocazione dei lavoratori all’esito della procedura di intervento straordinario di integrazione salariale, comporta la possibilità di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero attraverso la stipula di un accordo che preveda un piano di ricollocazione con l’indicazione degli ambiti aziendali a rischio di licenziamento.
In particolare la nuova norma ha introdotto la possibilità per i percettori di integrazioni salariali straordinarie di beneficiare dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 riconoscendo contemporaneamente una serie di benefici sia in capo al lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, sia nei confronti del datore di lavoro che assume il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
I lavoratori coinvolti possono richiedere, quindi, anticipatamente l’assegno di ricollocazione, spendibile presso i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati, per l’intera durata del programma di cassa integrazione, quando sono ancora dipendenti e non quando siano già stati licenziati.
A tal proposito si precisa che, qualora sia previsto dai predetti accordi, i soggetti accreditati possono partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze che si possono realizzare anche con l’eventuale concorso dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
Inoltre, sono state previste diverse agevolazioni nei confronti del lavoratore che utilizza l’assegno tra cui il riconoscimento di un importo pari al 50% del trattamento di cassa integrazione straordinaria non goduto.
Infatti, il lavoratore che accetta la nuova offerta di lavoro beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef, in caso di somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente in sede di risoluzione consensuale; allo stesso modo il datore di lavoro che assume ha diritto alla riduzione nella misura del 50% della contribuzione previdenziale entro un tetto annuo stabilito.
Il comma 137 ha stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 2018, i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che effettuino licenziamenti collettivi sono tenuti a versare per ciascun licenziamento l’aliquota della contribuzione dovuta nella misura dell’82% anziché il 41% precedentemente previsto.
Infine, il comma 138 ha previsto uno stanziamento a favore dell’Anpal, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 2020 ai fini del concorso al finanziamento delle spese per l’implementazione dell’assegno di ricollocazione.
- Prestazioni Fondo di integrazione salariale (Art.1, comma 159)
Per quanto riguarda, invece, il Fondo di Integrazione Salariale, è stato modificato l’art. 29 c. 4 del D.Lgs. 148/2015 elevando il tetto massimo di prestazioni erogabili da 4 volte a 10 l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, così consentendo ai datori di lavoro di usufruire dell’ammortizzatore sociale per un periodo più lungo e contemporaneamente ai lavoratori di poter beneficiare per un maggiore periodo dell’integrazione salariale.
- APE volontaria (Art.1, comma 162, lett. a)
La sperimentazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontaria) – istituito dall’articolo 1, comma 166, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – viene prorogata dal comma 162, lettera a) di un anno e, pertanto, il suo termine viene posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.
- APE Sociale Tempo determinato (Art.1, comma 162, lett. b)
La disposizione contenuta al comma 162, lettera b) estende la platea dei destinatari dell’APE Sociale – che consiste in un trattamento pari alla pensione maturata, fino ad un importo lordo mensile non superiore ai 1.500 euro, che viene riconosciuto a determinate categorie di lavoratori a partire dai 63 anni di età e fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ordinari – anche a coloro i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che detti soggetti possano far valere nei 36 mesi precedenti la cessazione almeno 18 mesi di lavoro dipendente.
- APE Sociale Assistenza Familiari (Art.1, comma 162, lett. c)
La lettera c) del comma 162 interviene sulla lettera b) del comma 179 della Legge n. 232 del 2016 la quale prevedeva che potessero accedere all’APE Sociale anche coloro i quali assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, “il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
La norma in esame amplia tale fattispecie estendendola anche a chi assiste un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- APE Sociale Donna (Art.1, comma 162, lett. e)
Il comma 162, lettera e) interviene ulteriormente sui requisiti di accesso alla misura dell’APE Sociale prevedendo a favore delle donne con figli una riduzione degli anni di contribuzione richiesti e che sono pari a 30 anni in via ordinaria, o 36 anni per le lavorazioni gravose, in forza del comma 179 della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. In particolare la riduzione del requisiti contributivo è pari a 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni complessivi di riduzione.
- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Art.1, comma 168)
Il comma 168 modifica il funzionamento della RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che consiste in un anticipo nell’erogazione del capitale accumulato nel fondo di previdenza complementare dal lavoratore sino al conseguimento della pensione nel regime obbligatorio.
La disposizione in esame rende strutturale questa tipologia di prestazione, modificando direttamente l’articolo 11 del d.lgs. n. 252/05, e la estende potenzialmente a tutti quei lavoratori che abbiano almeno venti anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza, maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi (contro i 3 anni e 7 mesi previsti dalla norma attuale) ed il cui rapporto di lavoro risulti cessato al momento della presentazione della domanda. In alternativa lo strumento può essere attivato anche nei confronti di quei soggetti che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.
La rendita temporanea sarà così erogata dal momento della domanda e fino alla decorrenza della pensione obbligatoria mentre il capitale utilizzabile può essere a tal fine smobilizzato in tutto o anche solo in parte, a seconda delle esigenze del lavoratore interessato.
Dal punto di vista fiscale i ratei di RITA sono tassati come le prestazioni di previdenza integrativa ordinarie, con aliquota del 15% da applicare sulla parte imponibile, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione del lavoratore a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- Soppressione FondInps (Art.1, comma173)
La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS (FONDINPS) viene soppressa dal comma 173, con decorrenza da determinarsi attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi di concerto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il medesimo decreto – e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dei diversi comparti del settore privato – dovrà anche essere individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori attualmente iscritti a FondInps.
Il Fondo che dovrà raccogliere queste posizioni individuali andrà scelto tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Sostanzialmente, quindi, il Fondo Pensione Negoziale che potrà raccogliere le posizioni provenienti da FondInps – secondo le modalità che dovranno essere richiamate dal decreto, sentita la COVIP – non solo dovrà essere tra quelli più patrimonializzati ma dovrà anche prevedere in Statuto che, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme sia effettuato nella linea a contenuto più prudenziale e tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
Sempre in tema di previdenza complementare, il comma 171 prevede poi l’eventuale affluenza anche ai fondi pensione territoriali di contribuzioni aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie, disposte dalla contrattazione.
Per quanto infine riguarda le forme di sanità integrativa, il comma177 inserisce modalità di adesione alternative ai fondi sanitari, con specifico riferimento ai lavoratori residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Reddito di inclusione (Art.1, commi 190 e 191)
La Legge di Bilancio 2018 interviene ampliandone la platea dei beneficiari attraverso la semplificazione di alcune condizioni di acceso.
Il reddito di inclusione (REI), introdotto dal d.lgs. n. 147/2017, sarà operativo dal 1° gennaio 2018 quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale.
In merito ai “beneficiari” (art. 3 del d.lgs. n. 147/2017), spetta ai nuclei familiari che presentino congiuntamente determinati requisiti di residenza e di soggiorno, di condizione economica e di godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita.
Inoltre, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al REI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione risultante, deve trovarsi al momento della richiesta in alcune particolari condizioni alternative, ovvero presenza di un minore di 18 anni di età, presenza di donna in stato di gravidanza, presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore, presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione.
In merito a quest’ultima categoria di lavoratori rientrante nella composizione del nucleo familiare, la Legge di Bilancio è intervenuta sopprimendo la condizione per la quale lo stato di disoccupazione dovesse essere determinato da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed avessero cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non avessero diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovassero in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Conseguentemente, gli elementi di cui alle modifiche previste con cadenza triennale nell’ambito del “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” (art. 8 del d.lgs. n. 147/2015), varato per la progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell’entità del beneficio economico, sono stati aggiornati non prevedendo più la suddetta categoria di lavoratori.
- Incremento Fondo sociale per occupazione e formazione (Art.1, comma 221)
La norma prevede, a decorrere dal 2018, l’incremento di 2 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione e delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale.