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Erogazione incentivi 2017 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci conto terzi

Circolare n. 35/2017 – Trucks 7/2017

Disciplinate per l’anno 2017 le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a euro 35.950.177, per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto e la loro ripartizione fra le varie tipologie d’investimento.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2017 sono stati pubblicati il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2017 n. 305 (Allegato 1) e il decreto attuativo del 17 luglio 2017 (Allegato 2), relativi agli incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto.

A beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono stati stanziati 35.950.177 di euro per l’anno 2017 al fine di rinnovare e adeguare da un punto di vista tecnologico il parco veicolare.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

Sono previsti finanziamenti pari a:

  1. 10,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  2. 10 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t;
  3. 14,4 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP (accordo internazionale sul trasporto delle merci deperibili), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
  4. 1.050.177 euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La  ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per  il  trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l’eventuale rimodulazione il  numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l’erogazione degli importi a ciascuna  spettanti, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate  negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 700.000,00 e ciascuna impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  ad  una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dal 2 agosto 2017 e ultimati entro il 15 aprile 2018.

E’ esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI 

Sono previsti i seguenti incentivi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:

  1. per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, nonché veicoli a motorizzazione ibrida  (diesel + elettrico): il contributo è determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 000 per  ogni veicolo elettrico;
  1. per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate: il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, ed  in  euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale  liquefatto  LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico);
  1. per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici: il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro;
  1. per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a pieno carico pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,  conformi  alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è  determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la  acquisizione  di  un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI  in  sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo  euro  VI  di  massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16  tonnellate,  euro 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a  pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.

In tali casi:

  1. acquisto di rimorchi e  semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il  trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo di  cui all’allegato 1 del citato decreto;
  1. acquisto di rimorchi, semirimorchi  o  equipaggiamenti  per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti  nazionali  e internazionali  delle  derrate deteriorabili  (ATP)  mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase  V (STAGE  V)  del  regolamento  UE  2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al  motore del veicolo trainante oppure da  unità elettriche  funzionanti  con alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le unità  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  1. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate, allestiti per il trasporto in regime ATP mono o multi temperatura, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore  conforme  alla  fase  V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o  da unità criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante  oppure  da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo  Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

il contributo è pari al 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è di 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI.

Infine sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500  per  l’acquisto  di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

MODALITA’ OPERATIVE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI 2017

Gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal decreto.

A tal proposito con il Decreto Direttoriale 17.07.2017 del MIT sono state disciplinate le modalità operative e attuative della misura d’incentivazione di cui al DM n. 305/2017 del 20.6.2017, relativamente alla gestione dell’attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti. In particolare si disciplina:

  • i termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande da effettuarsi a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018, esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell’automobilista, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nel sito web del MIT a partire dall’11 settembre 2017, nella sezione «autotrasporto» – «contributi  ed  incentivi». Gli investimenti effettuati prima del 2 agosto 2017 non saranno ammissibili e scaduto il termine di presentazione della domanda (15 aprile 2018) il sistema telematico non consentirà ulteriori trasmissioni di documentazione;
  • la prova del perfezionamento dell’investimento comprendente l’onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica prevista, il contratto di acquisizione avente data non anteriore al 1.8.2017, nonché prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi;
  • gli adempimenti relativi all’acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica;
  • gli adempimenti relativi alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica;
  • l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato;
  • gli adempimenti relativi a rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;
  • l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse;
  • le richieste per le maggiorazioni del contributo;
  • l’attività istruttoria per l’erogazione del contributo.
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