Manovra correttiva – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50
Circolare n. 33/2017
Sintesi delle principali modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
Nel Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno u.s. è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, nel testo licenziato con modifiche dalla Camera dei deputati e ratificato in Senato.
Nel rinviare alla precedente circolare n. 24/2017 per l’illustrazione dei contenuti del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Art. 1, commi da 1 a 4-ter)
Con una modifica all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA, per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta. Come noto, la legge di Stabilità 2015 ha previsto il meccanismo di scissione dei pagamenti Iva solo per alcune amministrazioni pubbliche.
Inoltre, viene esteso il medesimo sistema di pagamento Iva anche a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della PA. Si tratta di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter, viene esteso lo split payment anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti).
In sede di conversione, vengono apportate, alla nuova disciplina sullo split payment, diverse modifiche:
- viene stabilito che, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. Si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA;
- vengono esclusi dall’applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Sempre in sede di conversione, vengono aggiunti all’articolo 1, i commi 4-bis e 4-ter, ai sensi dei quali, a partire dal 1°gennaio 2018, viene disposta un’accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si demanda a un decreto del MEF l’attuazione di tali disposizioni.
2. Norma interpretativa in tema di prestazioni accessorie nell’ambito dell’attività di trasporto (Art. 1, comma 4-quater)
Il nuovo comma 4-quater, introdotto in sede di conversione, reca una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell’operazione principale alle condizioni di legge.
In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
3. Solidarietà nel pagamento dell’IVA – Trasporti (Art. 1, comma 4-quinquies)
Il nuovo comma 4-quinquies affida ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione.
4. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (Art. 1-bis)
L’articolo 1-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, prevede, per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni, la possibilità di utilizzare una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti dell’eventuale stabile organizzazione.
I soggetti, i quali ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio italiano costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione, mediante presentazione di un’apposita istanza. Qualora, l’Agenzia delle entrate ne constati la sussistenza, invia al contribuente un invito, al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione, per i periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.
Il beneficio per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione mediante l’accertamento con adesione, consiste nella riduzione alla metà delle sanzioni amministrative. Inoltre, in tal caso il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000) non è punibile.
Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in esame.
5. Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (Art. 1-ter)
Il nuovo articolo 1-ter, aggiunto in sede di conversione in legge, apporta alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure, articolo 5-octies del D.L. n. 167 del 1990).
In primis, viene disposto che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (detrazione dell’imposta pagata all’estero), anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori, emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Inoltre, viene esteso, sempre ai fini della voluntary disclosure, l’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) ed all’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), di cui all’articolo 19, rispettivamente commi 13 e 18, del D.L. n. 201 del 2011.
Infine, si dispone che le sanzioni, previste sull’articolo 5-octies, comma 1, lettera g), non si applicano al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge.
Vengono, poi, modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute: il recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle entrate non avviene più sull’ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l’applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10i%. Viene inoltre introdotto un limite all’importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento.
6. Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (Art. 1-quater)
In sede di conversione in legge del decreto, viene aggiunto l’articolo 1-quater ai sensi del quale i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, di cui al decreto-legge n. 193 del 2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
Viene, inoltre, chiarito che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.
I rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l’erogazione del rimborso può essere sospesa.
7. Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (Art. 2)
Intervenendo sull’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Il diritto a detrazione sorge dunque nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore certezza degli adempimenti, viene modificato il termine ultimo entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati. Tale termine è individuato alla data di presentazione della dichiarazione Iva riferita all’anno di ricezione della fattura.
In sede di conversione, viene aggiunto il comma 2-bis, il quale prevede l’applicazione, alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, dell’anticipo dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva.
8. Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3, commi da 1 a 4-bis)
Il comma 1, lett. a), intervenendo sul c. 574 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all’Irap, possono essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.
La lett. b), prevede che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.
In sede di conversione in legge, il comma 2 dell’articolo in esame è stato modificato al fine di:
- precisare che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA; di conseguenza si chiarisce che detto visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale;
- prevedere che, nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
Il comma 4 viene modificato, sempre in sede di conversione, introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
Altra novità è data dall’aggiunta del comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 sia scartato, qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l’attuazione progressiva di tale disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.
9. Regime fiscale delle locazioni brevi (Art. 4, commi da 1 a 6)
Dal 1° giugno 2017, viene estesa la cedolare secca, con aliquota del 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a partire da tale data. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. In sede di conversione in legge del decreto, il comma 1 dell’articolo in esame è stato modificato, al fine di includere nell’ambito di applicazione dell’art. 4 anche le locazioni stipulate tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
A decorre dal 1° gennaio 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 21%, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
Con il comma 3-bis, come modificato in sede di conversione, viene stabilito che, con un regolamento ministeriale, dovranno essere definite, ai fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell’anno solare.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, debbono trasmettere i dati relativi ai contratti, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Con il nuovo comma 5-bis, aggiunto in sede di conversione, si prevede che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-ter, viene stabilito che il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
10. Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (Art. 4, comma 7-bis)
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 4, aggiunto in sede di conversione in legge, chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
11. Rideterminazione delle aliquote dell’ACE (Art. 7)
L’articolo 7, che prevedeva, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile), è stato sostituito, in sede di conversione in legge del decreto, con un nuovo articolo 7 che stabilisce, invece, una riduzione delle aliquote ACE.
In particolare (comma 1), viene stabilito che, dall’ottavo periodo d’imposta, l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre, la misura di aliquota, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, è fissata nella misura dell’1,6%, in luogo del 2,3%.
Ai sensi del comma 2, le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017. Rimane altresì ferma (comma 3) la modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017: ai fini dell’IRES, il calcolo dell’acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al nuovo comma 1.
12. Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (Art. 8)
Per effetto della modifica in esame tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Resta ferma l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede.
In sede di conversione, viene aggiunto il comma 1-bis che introduce il comma 1-ter all’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, volto a garantire la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell’attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l’atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.
13. Indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 9-bis)
Il nuovo articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione del decreto in legge, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, disciplina l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore (articolo riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera).
Si ricorda che già l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, abolendo gli studi di settore, introduce, in loro sostituzione, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tali indici devono essere individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato).
Ai sensi del comma 1 dell’art. 9-bis, gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell’accesso al regime premiale.
Gli indici (comma 2) dovranno essere approvati, con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
È prevista l’istituzione di una Commissione di Esperti per la valutazione dell’idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso.
I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici saranno acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
Inoltre, i contribuenti, cui si applicano gli indici dovranno dichiarare, come già avveniva con gli studi di settore, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, che saranno individuati con appositi provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento dovrà essere emanato entro il termine previsto per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d’imposta.
Viene, inoltre, previsto che tali indici non debbono essere applicati ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi, o compensi, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
I contribuenti possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’IRAP e dell’IVA (si applicherà l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato).
La dichiarazione degli ulteriori importi non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia, consiste:
- nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- nell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- nell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- · nell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
14. Compensazione somme iscritte a ruolo (Art. 9-quater)
Il nuovo art. 9-quater estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
15. Reclamo e mediazione (Art. 10)
Al fine di ridurre i contenziosi tributari, viene esteso l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 alle controversie tributarie di valore superiore a 20.000 euro e fino a 50.000 euro. L’estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.
In sede di conversione in legge del decreto, viene aggiunto, all’articolo in esame, il comma 3-bis che – modificando l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 – esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE.
16. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11)
L’articolo 11 del Decreto introduce un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
In particolare, per le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, è prevista la possibilità della loro definizione col pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la nuova disciplina prevede che, per la loro definizione, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Per poter usufruire della definizione in parola è necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati dall’agente della riscossione.
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’importo dovuto, la norma rinvia alle disposizioni previste per l’accertamento con adesione, anche se con alcune modifiche, quali:
- l’esclusione della dilazione di pagamento per importi fino a duemila euro;
- la riduzione a tre del numero massimo delle rate;
- il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell’importo, pari al 40% del totale delle somme dovute, deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata, pari all’ulteriore 40%, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017, mentre il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018;
- l’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione.
La norma prevede, inoltre, che dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 30 settembre 2017 all’Agenzia delle entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia.
Sul piano processuale, la norma prevede che le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
La norma prevede, altresì, che l’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l’Organo giurisdizionale presso cui pende la lite.
In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l’istanza di trattazione dalla parte che ha interesse.
La norma rinvia, poi, ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di presentazione della domanda di definizione.
In sede di conversione in legge, all’articolo in esame sono state apportate le seguenti modifiche:
- viene inserito il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire – con le modalità di legge previste per i propri atti – l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente;
- viene modificato il comma 3, estendendo l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016;
- · viene modificato il comma 12, prevedendo che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.
17. Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016 (Art. 43-quater)
Il nuovo articolo 43-quater, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, consente ai contribuenti, residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE TERREMOTATE
1. Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (Art. 43)
La disciplina dettata dal comma 1 dell’articolo in esame, nel modificare l’art. 48 del D.L. n. 189 del 2016 – concernenti disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 – ha previsto la proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2017, della ritenuta sui redditi corrisposti allo Stato, richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma. In sede di conversione in legge del decreto, è stata anche prevista la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, dell’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 per l’esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma.
Inoltre, è prevista la proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole.
La norma prevede che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018.
Il terzo comma dispone la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.
Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole, per i quali è previsto un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateizzazione in parola e, pertanto, per gli stessi resta fermo il vigente termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione.
2. Incremento delle risorse destinate alla copertura del “danno indiretto” subito dalle imprese a causa degli eventi sismici verificatisi nell’Italia Centrale (Art. 44 comma 1-bis)
In fase di conversione del decreto è stato introdotto il comma 1-bis che incrementa le risorse stanziate per il c.d “danno indiretto” previsto dall’art. 20-bis del DL 189/2016.
Per il 2017 le risorse vengono incrementate di 10 milioni di euro (da 23 a 33 milioni di euro); vengono inoltre stanziati 13 milioni per l’anno 2018.
3. Istituzione delle Zone franche urbane nelle aree colpite dal SISMA del 2016 e 2017 (Art. 46)
Come noto il DL 50/2017 ha istituito Zone Franche Urbane nei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016 (comuni dell’Italia Centrale coinvolti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). Ai fini dell’ammissione alle esenzioni fiscali previste dal dispositivo agevolativo, le imprese devono dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 25% del proprio fatturato.
In fase di conversione sono state introdotte modifiche al periodo temporale in riferimento al quale l’impresa è chiamata a calcolare la perdita di fatturato: mentre nell’originaria formulazione del DL 50/2017 la riduzione del fatturato di almeno il 25% doveva registrarsi nel periodo di imposta in cui si è verificato il sisma rispetto ai tre periodi di imposta precedenti, con la modifica introdotta in fase di conversione il periodo in cui deve verificarsi la riduzione di fatturato è quello che va dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, mentre il periodo di confronto decorre dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015. Tale modifica si è resa necessaria al fine di far rientrare nel calcolo del fatturato solo il periodo successivo al sisma (ossia il periodo in cui l’evento sismico ha concretamente prodotto impatti negativi sui livelli di fatturato delle imprese) rapportandolo al corrispondente periodo dell’anno precedente (2015).
Per le imprese ricadenti in uno dei 9 comuni abruzzesi ricompresi nell’allegato 2 bis del DL 189/2016 (allegato introdotto dal DL n. 8/2017), la riduzione di fatturato deve verificarsi tra il 1° febbraio 2017 ed il 31 maggio 2017 avendo come confronto il corrispettivo periodo del 2016. In precedenza era stato previsto come periodo di calcolo il trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2017 rapportato sempre al corrispondente periodo del 2016.
4. Proroga delle agevolazioni per le Zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (Art. 46-sexies)
L’articolo aggiuntivo estende al 2017 le agevolazioni per le Zone Franche Urbane istituite dai commi 445 – 453 della legge di stabilità 2016 nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (si tratta dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara). A tal fine incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle imprese beneficiarie delle ZFU.
5. Incentivi per l’acquisto di case antisismiche (Art. 46-quater)
Il nuovo articolo 46-quater, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, integra la disciplina prevista per il c.d. Sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63 del 2013), provvedendo a disciplinare le detrazione nell’ipotesi in cui gli interventi per la riduzione del rischio sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.
In specie, agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.
I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi (Art. 13-quater)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio di monete in euro del valore di uno e due centesimi. Durante tale periodo, quando un pagamento viene effettuato integralmente in contanti, l’importo è arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
Tutti i soggetti pubblici, o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi sono autorizzati ad acconsentire al citato arrotondamento, in relazione a qualunque importo monetario a debito o a credito.
Resta impregiudicato il corso legale delle monete del valore di uno e due centesimi destinate alla circolazione.
Si affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l’impatto delle disposizioni sulle dinamiche della variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali. Il Garante dovrà riferire ogni sei mesi al Ministero dello Sviluppo economico le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate. Il MISE, a sua volta, se necessario, formula segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (Art. 60-bis)
La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1, commi 199-202), ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”.
Il Fondo nasce per sostenere piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali. La dotazione del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
La nuova disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l’art. 1, comma 200, della citata legge 208/2015 stabilisce che, per accedere al Fondo, le PMI vittime di mancati pagamenti devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico di imprese debitrici imputate per delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale, e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Per accedere al Fondo, il procedimento penale deve essere in corso alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo stesso.
Ulteriore condizione per l’accesso è che i crediti vantati dalla PMI richiedente, documentati dagli atti del procedimento penale e non saldati dalle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, rappresentino almeno il 20% dell’ammontare dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dell’articolo 2424 del codice civile della PMI richiedente. Il finanziamento non può essere superiore all’ammontare di tali crediti con il limite massimo di 500.000 euro per impresa e per un importo non superiore alle capacità di rimborso dell’impresa stessa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1. Ulteriori misure sul trasporto pubblico locale (Art. 27 commi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 12-bis e 12-ter)
Nell’ambito delle misure sul trasporto pubblico locale e regionale, viene precisato che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore appartenenti alla categoria M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1. Particolari esclusioni dal richiamato divieto, per caratteristiche storiche o usi specifici dei veicoli, dovranno essere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I detti contratti devono prevedere, altresì, che i veicoli debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.
Viene, inoltre, previsto che specifiche modalità per la diffusione delle nuove tecnologie sui sistemi di trasporto intelligente (Piano ITS) debbano essere individuate dai Comuni in sede di definizione dei Piani Urbani del Traffico, impegnandosi ad utilizzare per i relativi investimenti specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.
In aggiunta, intervenendo sull’art.3 comma 3 del D.lgs. 285/2005 in materia di condizioni per l’accesso al mercato dell’autotrasporto di persone, vengono introdotte, per le riunioni di impresa che intendono erogare servizi di trasporto di persone di linea interregionali di competenza statale, alcune restrizioni. In particolare, si precisa che il raggruppamento di imprese può essere verticale o orizzontale: per raggruppamento verticale si intende una riunione in cui l’impresa mandataria svolge l’attività principale di trasporto persone su strada e le altre imprese le attività secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende, invece, un raggruppamento in cui tutti gli operatori svolgono il medesimo servizio. Tale misura va a ridurre il campo di azione di alcune compagnie di autobus, che spesso non dispongono di personale e mezzi di proprietà, ma in unione con altre imprese forniscono servizi di trasporto.
Infine, le risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 866 della L.208/2015, vengono destinate anche al miglioramento dell’efficienza energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.
2. Disposizioni in materia di trasporto su strada (Art. 47-bis)
Attraverso alcune integrazioni all’art. 10 del d.lgs. 136/2016 di recepimento della direttiva 2014/67/UE in materia di distacco dei lavoratori, vengono introdotte disposizioni specifiche per il settore dell’autotrasporto. In particolare, viene fissata la validità trimestrale della comunicazione preventiva di distacco, la quale, in aggiunta alle informazioni prescritte, dovrà contenere in forma esplicita la paga lorda prevista per il conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Una copia della comunicazione deve essere mantenuta a bordo del veicolo e mostrata alle autorità in caso di controllo e un’ulteriore copia deve essere mantenuta dal referente designato dall’impresa estera distaccante. La polizia stradale, in caso di controllo, è tenuta a verificare la presenza a bordo del mezzo, in lingua italiana, del contratto di lavoro e delle buste paga. Vengono, inoltre, previste sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 1.000 a euro 10.000, da applicare in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni. Viene, infine, rammentato che al trasgressore devono essere comunque applicate le disposizioni previste dall’art. 207 del codice della strada che prevede il pagamento all’agente accertatore della applicate sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta o, in alternativa, di una somma a titolo di cauzione pena il fermo amministrativo del veicolo.
Con una modifica all’art. 1 comma 651 della Legge 208/2015, l’esonero dell’80% dalla contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro previsto per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, viene riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”. La spesa autorizzata per tale esonero viene rimodulata nella misura di 65,5 milioni di euro per il 2016, e di 0,5 milioni di euro per ciascun anno 2017 e 2018.
Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche al Codice della Strada. In particolare, nell’ambito dell’art.7 (regolamentazione della circolazione nei centri urbani) la facoltà prevista per i Comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico scarico di cose, viene circoscritta esplicitamente ai soli veicoli di categoria N (veicoli adibiti al trasporto merci).
Modificando l’art.158 (divieti di fermata e di sosta dei veicoli) si introduce il divieto di sosta di un veicolo nelle aree riservate ai veicoli per carico e scarico merci, nelle ore stabilite.
In tema di notifica delle violazioni (art.201), si stabilisce che, in caso di accesso alle piazzole di carico e scarico merci da parte di veicoli non autorizzati, non è previsto l’obbligo di contestazione immediata della violazione, che può essere notificata agli interessati successivamente.
Nell’ambito della definizione dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale, modificando l’art. 10 comma 3 lettera e), si ricomprendono anche i veicoli che trainano rimorchi o semirimorchi in operazioni di trasporto intermodale.
Attraverso una modifica all’art. 180, si stabilisce che anche per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, qualora manchi la carta di circolazione, questa possa essere sostituita da una fotocopia autenticata.
Vengono incrementate le somme annualmente destinate al sostegno dell’autotrasporto. In particolare, sono attribuiti ulteriori 55 milioni di euro per l’anno 2017 al Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) e ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per compensazioni dei versamenti effettuati a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi RC di veicoli a motore adibiti al trasporto merci e per la deduzione forfettaria di spese non documentate.
Inoltre, al fine del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica, vengono previsti incrementi pari a 35 milioni di euro per l’anno 2018 delle risorse destinate alla promozione delle Autostrade del Mare-incentivo “marebonus” e a 20 milioni di euro per l’anno 2018 delle risorse destinate alla promozione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale-incentivo “ferrobonus”.
Viene, infine, stabilito che le risorse attribuite al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale nell’ambito della misura di promozione del trasporto ferroviario delle merci “sconto traccia” non assegnate alle imprese ferroviarie, possono essere residualmente destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, ad investimenti per il miglioramento delle connessioni dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all’ammodernamento delle locomotive da manovra.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA E WELFARE
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di lavoro occasionale (Art. 54-bis)
E’ stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, destinata, in parte, all’utilizzo in favore delle persone fisiche mediante il c.d. Libretto Famiglia; in parte, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale, in favore di altri tipi di utilizzatori, tra cui le imprese, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e comunque non nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.
L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è subordinato al rispetto dei seguenti limiti economici:
– ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per massimo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni siano rese da pensionati; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati; percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e 2.500 con lo stesso utilizzatore;
– ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può corrispondere fino a 5.000 euro. Il superamento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato.
E’ vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
Al prestatore sono garantite le assicurazioni INPS – tramite iscrizione alla Gestione Separata – e INAIL. Inoltre, il prestatore è sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 66/2003 su riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. I compensi percepiti, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario comunicato dal prestatore o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Spa) avviene tramite un’apposita piattaforma INPS.
L’utilizzatore, almeno un’ora prima l’inizio della prestazione, è tenuto ad effettuare una comunicazione all’INPS, contenente una serie di informazione tra le quali: dati anagrafici, luogo della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e fine, compenso pattuito, 36 euro, per prestazioni fino a un massimo di 4 ore. Ogni ora aggiuntiva verrà poi retribuita nella misura oraria di 9 euro. La violazione determina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico dell’utilizzatore la contribuzione INPS (33%) e INAIL (3,5%).
Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore, va fatto riferimento al comma 8 dell’art. 3 del d.lgs. 81/08.
La norma stabilisce che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di carattere accessorio, le disposizioni prevenzionistiche si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente che sia imprenditore o libero professionista.
Viceversa negli altri casi si applicano le tutele previste dall’art. 21 (uso delle attrezzature di lavoro conformi e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
Restano in ogni caso esclusi dall’applicazione della normativa sulla sicurezza i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento supplementare privato e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali.