Ecotassa: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Circolare n. 17/2019 – AF 6/2019
La responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell’imposta va ricondotta unicamente in capo all’acquirente quale soggetto passivo dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 (in allegato) di commento alle novità fiscali introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019), con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti per l’applicazione della c.d. Ecotassa – l’imposta sulle autovetture nuove (M1) che emettono oltre 160 g/Km di CO2, parametrata su 4 fasce di emissione – dopo le Risoluzioni n. 31/E del 26.02.2019 e n. 32 del 28.02.2019.
Viene chiarito che il soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente l’acquirente del veicolo.
In merito alle modalità di versamento della c.d. Ecotassa è stato chiarito, con la citata Risoluzione n. 32/E, che il versamento dell’imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l’acquirente del veicolo), anche da “chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente” (come, ad esempio, il concessionario). Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell’imposta va ricondotta unicamente in capo all’acquirente quale soggetto passivo dell’imposta. Da ciò deriva che è onere di quest’ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta ai fini dei futuri controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Qualora al versamento provveda direttamente il concessionario in nome e per conto dell’acquirente (soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), l’importo in questione deve considerarsi escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del DPR n. 633 del 1972, poiché trattasi di somma dovuta a titolo di rimborso per anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte, regolarmente documentata.
Per quanto attiene all’individuazione della documentazione che l’acquirente è chiamato a conservare per attestare che l’acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini della c.d. Ecotassa, l’Agenzia ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; ai fini dell’individuazione della data di acquisto, quindi, occorrerà tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.