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Ecotassa: l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il pagamento

Circolare n. 11/2019 – AF 3/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31 del 26 febbraio ha reso noto il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’ecotassa introdotta dalla legge di Bilancio per le autovetture che emettono oltre 160 g/km di CO2.

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Con la pubblicazione della risoluzione n. 31 del 26.02.2019 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il pagamento della c.d. Ecotassa (v. circolare n. 1/2019 – AF 1/2019 del 07.0.12019), ossia l’imposta introdotta con la legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 1042 a 1045) che grava  – dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 – su chi acquista (anche in leasing) e immatricola un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che emette oltre 160 g/km di CO2, secondo la seguente tabella:

CO2 g/km                     Contributo (euro)

161 – 175                                  1.100
176 – 200                                  1.600
201 – 250                                  2.000
Da 251                                        2.500

La risoluzione prescrive di indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) il numero di telaio, anziché quello di targa ma non specifica i termini per effettuare il pagamento, né tanto meno se l’imposta si applica ai veicoli acquistati in Italia prima del 1° marzo e immatricolati da tale data in poi.

Il codice tributo è “3500” denominato “ECOTASSA – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018”. In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    – nel campo “tipo”, la lettera “A”;
    – nel campo “codice”, il codice tributo “3500”;
    – nel campo “elementi identificativi”, il numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell’imposta;
    – nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immatricolazione del veicolo in Italia, espresso nel formato “AAAA”.

Inoltre, la risoluzione ribadisce che l’imposta si applica anche a chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato, indipendentemente dal fatto che si tratti di veicolo nuovo, usato o già di proprietà, mentre sono esentati i veicoli speciali di cui all’Allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva CE 46 del 2007 (camper, veicoli blindati, ambulanze, autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle).

La Federazione già da diverse settimane ha preso contatto con l’Agenzia delle Entrate portando all’attenzione le criticità, anche operative, che derivano dall’applicazione della norma ma, al momento, ancora non abbiamo ottenuto chiarimenti ufficiali.

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