Legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”
Circolare n. 8/2019
E’ entrata in vigore, il 13 febbraio u.s., la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).
E’ entrata in vigore, il 13 febbraio u.s., la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).
Nel rinviare alla precedente circolare n. 67 del 20 dicembre 2018 per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse, approvate nel corso dell’iter parlamentare di conversione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (art. 6)
Confermata a decorrere dal 1° gennaio 2019 la soppressione del Sistri. In sede di conversione è stato istituito un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente; la norma discende da una disposizione europea, in specie dall’art. 26 della direttiva quadro sui rifiuti n. 2008/98/CE.
A tale Registro saranno tenuti ad iscriversi le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, producono rifiuti pericolosi, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale e operano come commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
A tali soggetti, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, si aggiungono i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti e i comuni o loro consorzi e le comunità montane.
Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi saranno tenuti – secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori – verranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente. Su quest’ultimo aspetto, è necessario sottolineare che non è previsto un termine per l’adozione di tale decreto e che, in attesa della sua emanazione, dal 1° gennaio 2019 i soggetti prima tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri (ora abrogato), effettueranno gli adempimenti previsti dalla normativa secondo i tradizionali documenti “cartacei” (registri e formulari di trasporto), potendo anche avvalersi delle modalità di trasmissione “digitale” degli stessi.
Gli oneri per l’istituzione del nuovo Registro saranno completamente a carico della finanza pubblica. Per tutto il 2019, pertanto, non ci saranno nuovi contributi né adempimenti, se non quelli già conosciuti e adottati dalle imprese. Solo dal 2020 le spese del funzionamento del Registro saranno ripartite tra i vari soggetti obbligati a iscriversi.
Da quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, l’internalizzazione del Registro nell’ambito del Ministero dell’Ambiente comporterà un costo a regime del contributo pari a 3,05 milioni di euro, nettamente inferiore rispetto al costo annuo (28 milioni di euro) del vecchio Sistri.
Gli importi precisi del contributo, le modalità di funzionamento del registro nonché le sanzioni vengono demandate al futuro decreto che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare. Pertanto dal 1° gennaio 2019 e fino all’emanazione di tale decreto, le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle già attualmente previste dall’articolo 258 del D.lgs. n. 152 del 2006 inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico e la loro tenuta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI (art. 3, comma 1-terdecies)
L’art. 3 al comma 1-terdecies modifica la clausola riguardante i termini di pagamento a favore delle PMI, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 7 del D.lgs. n. 231 del 2002 riguardante la nullità delle clausole relative al termine di pagamento.
Più precisamente, il comma aggiuntivo prevede che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, secondo la definizione prevista nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 che riprende quella europea, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Tale disposizione non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI.
In linea di principio, sebbene l’introduzione di una presunzione legale costituisca un evidente elemento di rigidità suscettibile di incidere sulla determinazione dei termini di pagamento delle parti contrattuale, occorre precisare che le nuove disposizioni non introducono un divieto assoluto, che non ammette prova contraria, come invece stabilito in caso di clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora.
La presunzione legale può, infatti, essere superata fornendo la prova che, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la previsione di un termine superiore a 60 giorni non costituisce clausola gravemente iniqua.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Start-Up innovative e PMI Innovative (art. 3, commi 1-sexies e 1-septies)
Nel corso dell’iter di conversione sono stati inseriti, all’art. 3, i commi 1-sexies e 1-septies che modificano la disciplina delle Start-Up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificarne gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse.
Nel dettaglio, l’art. 3, comma 1-sexies, modifica l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Start-Up innovative) e il comma 1-septies modifica l’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33 (PMI Innovative).
Con la nuova disposizione:
- è soppresso il comma 14 dell’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 che prevedeva l’obbligo per le Start-Up Innovative e gli Incubatori Certificati di aggiornamento semestrale, nella sezione speciale del Registro delle imprese, delle informazioni finanziarie e anagrafiche;
- sono modificati il comma 15 dell’art. 25 D.L. n. 179 del 2012 (Start-Up innovative) e il comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015 (PMI Innovative). Entrambe le modifiche prevedono che “l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti di Start-Up innovativa/PMI Innovativa” possa essere effettuata dopo sette mesi dalla chiusura del bilancio d’esercizio (invece dei sei mesi previsti in via ordinaria), nei casi previsti dall’art. 2364 del codice civile, cioè “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”;
- all’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 viene inserito il nuovo comma 17-bis (Start-Up innovative) e all’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015 viene inserito il comma 6-bis (PMI Innovative). Tali commi stabiliscono che le Start-Up innovative e le PMI innovative sono tenute ad inserire le proprie informazioni finanziarie e anagrafiche nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno.
2. Iperammortamento (art. 3-quater, comma 4)
Con il comma 4 dell’art. 3-quater è stato chiarito un dubbio interpretativo sui costi agevolabili relativamente all’iperammortamento dei magazzini automatizzati, a valere sul Piano Impresa 4.0.
In particolare, il comma 4 precisa che il costo agevolabile riferito ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A della legge n. 232 del 2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, in quanto costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Il comma 4, inoltre, chiarisce che, essendo elemento costruttivo dell’intero fabbricato, il valore di detta scaffalatura dovrà essere conteggiato nella determinazione della rendita catastale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Semplificazioni per le zone economiche speciali (ZES) e per le zone logistiche semplificate (ZLS) – art. 3-ter
Si introducono delle nuove disposizioni in materia Zone Economiche Speciali (ZES) e Zone Logistiche Semplificate (ZLS), disciplinate dal decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
In particolare, attraverso una modifica dell’art. 5 del citato decreto, per semplificare e accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES si introducono delle deroghe rispetto alla normativa vigente per determinati procedimenti autorizzativi amministrativi, riducendone i prescritti termini di un terzo. Tali accelerazioni si applicano per la valutazione d’impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); per l’autorizzazione unica ambientale (AUA); per l’autorizzazione paesaggistica; per la normativa in materia edilizia e per la legge n. 84 del 1994, con specifico riferimento alle concessioni demaniali portuali.
Inoltre, per chi opera in una ZES-ZLS si prevede, in ogni caso, che eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta la cui adozione richieda l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più Amministrazioni siano adottati con la procedura della Conferenza di Servizi Semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riducendo i termini ivi previsti alla metà.
Le modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto prevedono, inoltre, che il Comitato di indirizzo di una ZES, ossia l’organo in cui siedono i rappresentanti degli enti interessati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in parola assicuri il raccordo dello sportello unico amministrativo previsto dalla legge n. 84 del 1994 – responsabile unico del procedimento per le diverse fasi delle attività economiche della ZES – con gli sportelli unici attualmente istituiti, prevedendo formulari standardizzati, in almeno una seconda lingua oltre l’italiano, in grado di svolgere il ruolo di raccordo tra i diversi procedimenti, mettendo in risalto i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici presenti.
Inoltre, si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia ZES, Autorità politica delegata per la coesione territoriale, presieduta dal Ministro per il Sud, e composta, inoltre, dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di Regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
Si prevede, altresì, che le Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, possano fare richiesta presso il Ministero del Sud di una proposta di protocollo per ulteriori semplificazioni nelle aree ZES, che deve essere approvato dalla Cabina di regia.
Tra le novità più rilevanti per la competitività delle aree ZES, introdotta dalla lettera a) sexies, vi è la possibilità di istituire, al loro interno, delle zone franche doganali intercluse, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 925/2013. Il Comitato di indirizzo di ogni ZES, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, propone il perimetro dell’area zona franca, che viene approvato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla proposta.
Infine, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d’imposta, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
1. Piattaforme digitali (art. 8)
L’art. 8 del provvedimento disponeva, già nel testo iniziale, l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e a un eventuale Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, la gestione della piattaforma per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.
Con la Legge di Conversione sono state apportate alcune modifiche e segnatamente vengono previste:
- la proroga a fine 2019 del mandato dell’attuale Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale e della sua struttura (comma 1-bis);
- il trasferimento, dal 1 gennaio 2020, di funzioni, compiti e poteri del Commissario, al Presidente del Consiglio o a un Ministro delegato, la cui struttura di supporto sarà individuata in Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 1-ter);
- l’individuazione, con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio, di un contingente di esperti che comporranno la sopra citata struttura di supporto, nonché le qualifiche richieste e i compensi (comma 1-quater).
2. Misure di semplificazione per l’innovazione (art. 8-bis)
In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 8-bis che stabilisce facilitazioni alle autorizzazioni ai lavori per l’allaccio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
3. Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract (art. 8-ter)
In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 8-ter che disciplina le tecnologie basate sui registri distribuiti.
Il comma 1 dell’art. 8-ter definisce «tecnologie basate su registri distribuiti» (DLT, Distributed Ledger Technologies, come la blockchain) le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito (cioè senza un “sistema o organizzazione” centrale di validazione), replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Le principali caratteristiche di queste tecnologie sono l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche: gli atti e le decisioni sono registrati in archivi immutabili e condivisi che hanno caratteristica di essere inalterabili.
Il comma 2 definisce “smart contract” un’applicazione specifica della tecnologia descritta, un programma per computer che esegue in via automatica una determinata prestazione, la cui esecuzione vincola due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. L’Agenzia per l’Italia digitale ha a disposizione 90 giorni per fissare le linee guida da adottare per definire i requisiti necessari al processo di identificazione informatica delle parti interessate.
Il comma 3 prevede che ogni documento memorizzato con questa tecnologia avrà valore legale, in quanto gli sarà riconosciuto l’elemento temporale e l’identificazione delle parti che non saranno in alcun modo falsificabili.
Il comma 4 demanda all’Agenzia per l’Italia digitale l’individuazione, entro 90 giorni, degli standard tecnici che i documenti informatici gestiti da “tecnologie basate su registri distribuiti” dovranno rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.
DISPOSIZIONI VARIE
Misure di semplificazione per le Società a responsabilità limitata semplificata (art. 3-quater, comma 3)
L’art 3, al comma 3, introduce misure di semplificazione riguardanti la società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis c.c., al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa ad essa relativa ed un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. In particolare, per tali società è introdotta la possibilità di redigere l’atto di scioglimento o messa in liquidazione, di cui all’art. 2484 c.c., oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata, previste dagli artt. 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, sarà adottato un modello uniforme per la redazione dell’atto privo delle formalità richieste dall’atto pubblico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.