Indicazioni operative sul Certificato di revisione
Circolare n. 9/2019 – CT 1/2019
Il MIT ha fornito le indicazioni operative relative al certificato di revisione di cui all’art. 8 del DM 214 del 19.05.2017.
Con la circolare MIT del 13.02.2019 n. 4497 (in allegato) sono state fornite le indicazioni operative relative al certificato di revisione di cui all’art. 8 del D.M. 214 del 19/05/2017 (v. circolare n. 32/2017 – CT 2/2017 e circolare n. 55/2018 – CT 5/2018).
Dal 31 marzo p.v. sarà possibile stampare il certificato di revisione – da consegnare alla persona che ha presentato il veicolo al controllo oltre all’attestato adesivo – che conterrà anche i dati relativi ai km percorsi dal veicolo e sarà obbligatorio utilizzare lo specifico web service che permette la comunicazione dell’identità dell’ispettore che ha effettuato il controllo.
Qualora non vi fosse riscontro all’archivio del CED, il campo “Identità Ispettore” risulterà non popolato. In questo caso l’ispettore lo compilerà a mano con carattere stampatello ben leggibile in attesa che l’archivio venga aggiornato dalla provincia competente.
In tutti i casi gli ispettori, in attesa di implementare le procedure per il rilascio della firma digitale, dovranno firmare il certificato in maniera olografa.
Il certificato di revisione conterrà i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:
1) numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del controllo;
5) categoria del veicolo;
6) carenze individuate e livello di gravità;
7) risultato del controllo tecnico;
8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale;
9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.