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Tachigrafo intelligente: rinviato a giugno 2019 l’obbligo di installazione

Circolare n. 24/2018 – Trucks 1/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in materia di costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L85 del 28 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento 2018/502 del 28 febbraio 2018 (in allegato) che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, rinviando a giugno 2019 l’introduzione dei cronotachigrafi di seconda generazione.

Il Regolamento 165/2014 ha introdotto, infatti, i cosiddetti “cronotachigrafi intelligenti”, che portano, rispetto agli attuali, la geolocalizzazione del veicolo tramite sistema satellitare Gnss, la comunicazione da remoto per la diagnosi precoce e un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti. Il successivo Regolamento 2016/799 ha stabilito le prescrizioni tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione di questi cronotachigrafi e il nuovo Regolamento 2018/502 apporta alcune modifiche a quest’ultimo.

In particolare, è stato previsto un rinvio dell’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente al 15 giugno 2019, per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire da tale data, mentre per quelli immatricolati in precedenza i cronotachigrafi di seconda generazione devono essere installati entro giugno 2031.

Il nuovo Regolamento 2018/502 inoltre:

  • apporta modifiche nella definizione e nel metodo di calcolo delle 3 ore di guida per la geolocalizzazione del veicolo. Per evitare fraintendimenti e confusione rispetto a quanto indicato precedentemente, il nuovo Regolamento chiarisce che la posizione è rilevata a ogni multiplo di 3 ore del “periodo di guida cumulativo”, che non viene mai resettato. Quindi ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione;
  • apporta correzioni per quanto concerne le stampe giornaliere dell’autista e del veicolo, rivedendo il campo della posizione (latitudine e longitudine), completo di ora e odometro, rilevata ad inizio e fine turno ed ogni 3 ore di guida;
  • definisce la combinazione di pittogrammi utili ad indicare la posizione dopo 3 ore di guida, le anomalie della geolocalizzazione e del dispositivo di comunicazione remota con gli organi di controllo;
  • adegua i sigilli ai nuovi standard di sicurezza previsti dalla norma EN 16882:2016;
  • chiarisce che il consenso del conducente, sul trasferimento dati ad interfacce esterne, non è previsto per lo scarico dei dati tachigrafici da remoto effettuato con la carta azienda.
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