Regolamento 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti
Circolare n. 14/2016 – CT 2/2016
Come anticipato nelle circolari nn. 19/2015, 23/2015 e 27/2015, a partire dal prossimo 2 marzo troveranno applicazione le principali disposizioni del Regolamento 165/2014 sul cronotachigrafo.
Il Regolamento abroga il Reg. 3821/1985, le cui disposizioni continueranno, però, ad essere applicate in via transitoria, fino a quando i prescritti atti d’esecuzione a cura della Commissione Europea non saranno adottati, e stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’istallazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al Regolamento 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE e alla Direttiva 92/6/CEE.
In riferimento all’ambito di applicazione, l’art. 3 del Regolamento stabilisce che, fatte salve le deroghe stabilite a livello Europeo o nazionale, i tachigrafi sono istallati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori e merci, a cui si applica il Regolamento 561/2006 (tempi di guida e di riposo).
Tra le principali novità previste nel Regolamento si segnalano:
- l’introduzione di un nuovo tipo di tachigrafi “intelligenti”, che dovranno essere montati sui veicoli immatricolati, per la prima volta, dopo 36 mesi dall’entrata in vigore delle richiamate norme di dettaglio a cura della CE. Tali nuovi tachigrafi, dotati di un sistema di navigazione satellitare (GNSS) potranno registrare in automatico la posizione del veicolo, ad inizio del periodo di lavoro giornaliero, ogni 3 ore di periodo complessivo di guida, alla fine del periodo di lavoro giornaliero e potranno interloquire con i sistemi di controllo delle Autorità preposte, anche in remoto;
- la previsione di una responsabilità delle imprese di autotrasporto (in conto terzi e in conto proprio), tenute dall’art. 33 del Reg. a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo (digitalo o analogico) e a verifiche periodiche sul suo corretto utilizzo. Inoltre il par. 3 dell’art. 33 prevede la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo, commesse dai propri conducenti. Tuttavia gli Stati membri possono limitare questa responsabilità ai casi in cui l’impresa non abbia formato gli autisti sul funzionamento del tachigrafo, o abbia violato l’art. 10 par.1 e 2 del regolamento 561/2006 (retribuzione a cottimo, organizzazione dell’attività d’impresa in maniera non conforme al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo).
In riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Unatras, realtà cui fanno riferimento anche le associazioni dell’autotrasporto di Conftrasporto, ha recentemente sollecitato un intervento dei Ministeri competenti, al fine di attuare, prima del prossimo 2 marzo, la facoltà concessa dal Regolamento, prevedendo che le imprese che svolgano un corso sul buon funzionamento del tachigrafo possano essere esonerate dalle responsabilità derivanti dalle infrazioni della normativa sui tempi di guida e di riposo commesse dai propri conducenti.