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Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture

Circolare n. 8/2018 – AF 1/2018

L’Agenzia delle Entrate con circolare 1/2018 fornisce i chiarimenti sulla detrazione IVA dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017 (cd. manovra correttiva 2017) e non applicherà sanzioni per errori nella liquidazione di gennaio.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/2018 del 17 gennaio 2018 (in allegato) ha fornito i chiarimenti sulla detrazione IVA dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017 (cd. manovra correttiva 2017).

Le novità introdotte dal DL 50/2017 avevano, infatti, suscitato tra gli operatori parecchi dubbi applicativi soprattutto in tema di detrazione dell’imposta (art. 19 DPR 633/72) e registrazione delle fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72), l’Agenzia pertanto per dissipare le criticità emerse ha fornito le indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina.

Le istruzioni tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture e bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), l’Agenzia ha precisato che non sanzionerà i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Sono stati forniti importati chiarimenti anche sulle note di credito. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 19 e 26 del DPR 633/72, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

Con riferimento alla decorrenza della nuova disciplina, l’Agenzia chiarisce che si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017 sempreché le stesse siano relative ad
operazioni (i.e. acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni) effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017. Pertanto, con riguardo all’imposta divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, resta impregiudicato l’esercizio del diritto alla detrazione che il contribuente abbia legittimamente maturato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Ne consegue che per gli acquisti effettuati nel corso del 2015 l’esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 30 aprile 2018, mentre per gli acquisti effettuati nel 2016 il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta è il 30 aprile 2019.

La circolare ricorda, infine, che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

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