Assunzioni obbligatorie disabili
Circolare n. 5/2018 – LP 1/2018
Dal 1° gennaio 2018 assunzione obbligatoria di un disabile per datori di lavoro con 15 dipendenti.
A partire dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti computabili dovranno assumere un disabile entro i successivi 60 giorni (1° marzo 2018), non essendoci più il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima. Cessa pertanto il regime di gradualità previsto dall’art. 3, comma 2, L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in base al quale l’obbligo scatta con la sedicesima assunzione, nonché il regime transitorio che consente il differimento di un anno del predetto obbligo dalla sedicesima assunzione.
Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.
Si ricorda che l’art. 3, comma 1, L. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle cd categorie protette nella seguente misura:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti non sono computabili (art. 4, L. n. 68/1999):
- i lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 81/2000;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001;
- i lavoratori ammessi al telelavoro;
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e intermittente vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto.