Commercio di veicoli – Applicazione regime del margine – Corte di Cassazione sentenza 12/09/2017 n. 21105
Circolare n. 42/2017 – AF 17/2017
Responsabilità in capo al cessionario nazionale in caso di applicazione del regime speciale in assenza dei presupposti.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21105 del 12.09.2017 (in allegato), hanno affermato il principio secondo cui nelle operazioni di compravendita di veicoli usati in cui è stato applicato lo speciale regime del margine, il cessionario, al quale l’amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, la fruizione di tale regime, deve provare la propria buona fede, e cioè di aver agito senza la consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare il coinvolgimento in una situazione illecita, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Ciò perché il cd regime del margine costituisce un regime d’imposizione speciale ai fini Iva, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale, e la sua disciplina deve essere interpretata restrittivamente e in termini rigorosi.
Nel caso di specie, il rivenditore italiano aveva l’onere di verificare la “storia” del veicolo, per quanto riguarda i precedenti intestatari del mezzo risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso. In tal modo avrebbe agevolmente verificato che alcuni di essi erano società di noleggio o leasing, ossia soggetti legittimati a esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto del bene destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, elemento di per sé sufficiente a mettere in dubbio la legittimità dell’applicazione del regime speciale.
Pertanto, il diritto all’applicazione del margine può essere riconosciuto solo se il cessionario, soggetto passivo, accerti, seppur solo in via presuntiva, che l’Iva sia stata assolta a monte dagli altri soggetti economici nell’ambito della catena di fornitura senza possibilità di detrazione. In caso contrario, può derivare una presunzione circa l’esercizio alla detrazione dell’IVA a monte e quindi l’inapplicabilità del regime del margine.