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Intrastat 2018: chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Circolare n. 41/2017 – AF 16/2017

L’Agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti alle modifiche apportate ai modelli INTRAST 2018.

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Come noto, con il provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre scorso  (v. circolare n. 40/2017 – AF 15/2017), sono state adottate misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), in attuazione dell’art. 50, comma 6, del DL 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del DL 30 dicembre 2016, n. 244.

Ora, con la nota n. 110586/RU del 9 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha fornito i dovuti chiarimenti alle modifiche apportate ai modelli INTRAST.

In primis, viene ribadito che solo a decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

A partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

Alle novità sopra descritte, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, si aggiungono le ulteriori novità, di natura statistica, introdotte con il citato provvedimento del 25 settembre, che si illustrano di seguito.

Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA 2bis)

Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti assolvono l’obbligo mediante la comunicazione IVA.

Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater)

Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intraunionali ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Nell’ipotesi in cui tale soglia non venga raggiunta, l’obbligo viene assolto con l’adempimento della comunicazione IVA.

Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio”, è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis)

L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del DM 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater)

Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

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