ultimo aggiornamento:

IVA: Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sugli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti relativi all’ultima parte del 2016

Circolare n. 05/2017 – AF 1/2017

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017 (DL n. 193 del 2016), ha disposto, tra l’altro, l’eliminazione, dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (Mod. Intra 2) – vedere circolare n. 63/2016 – AF 19/2016.

Tale previsione ha generato qualche incertezza, approssimandosi la prima scadenza utile per la trasmissione degli elenchi Intrastat relativa al 2017: ciò in quanto nel decreto fiscale viene precisato che gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi ricevuti sono eliminati a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non è specificato il periodo di riferimento delle operazioni da indicare negli elenchi di cui viene prevista l’abolizione.

Si ricorda, in proposito, che gli elenchi Intrastat devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento nell’ipotesi di periodicità di presentazione mensile, oppure entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento in caso di obbligo di presentazione con cadenza trimestrale.

Al riguardo l’Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 244 del 10 gennaio 2017, ha chiarito che l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi ricevuti relativi all’ultimo trimestre o all’ultimo mese del 2016 non è venuto meno e, dunque, i soggetti obbligati sono tenuti, entro il prossimo 25 gennaio 2017, alla trasmissione telematica, alla stessa Agenzia, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuti riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell’anno 2016.

In proposito l’Agenzia delle Dogane ha preliminarmente osservato che la soppressione dell’obbligo di cui si tratta, stabilita dal decreto fiscale, è finalizzata ad evitare una duplicazione di adempimenti in quanto è correlata alla previsione, contenuta nello stesso decreto, di un nuovo adempimento telematico, e cioè la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, riguardante le operazioni effettuate a decorrere dal 2017.

Considerato, quindi, che le operazioni riguardanti periodi precedenti non devono essere inserite nella nuova comunicazione, l’Agenzia ha confermato che i dati contenuti nel Modello Intra 2 relativi all’ultima parte dell’anno 2016 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Dogane, trattandosi di dati che, in caso contrario, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe acquisire per altra via.

Nella stessa Nota n. 244, l’Agenzia delle Dogane conferma, inoltre, quanto già affermato in tema di elenchi Intrastat nella precedente Nota n. 137063 del 20 dicembre 2016, e cioè che le modifiche apportate in materia dal decreto fiscale non riguardano gli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti comunitari: i soggetti obbligati devono, quindi, continuare a trasmettere tali elenchi anche nel 2017.


 

Share:
Top
Federauto
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando nelle schede sul lato sinistro.