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Decreto Fiscale: Legge 1 dicembre 2016 n. 225 di conversione del DL 22 ottobre 2016, n. 193

Circolare n. 63/2016 – AF 19/2016

Si informa che, nel Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 n. 282, è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2016 n. 225, con cui è stato convertito, con modificazioni, il DL 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili“, sui cui contenuti si è riferito con la circolare n. 56/2016 – AF 13/2016 dell’8 novembre 2016

Si riporta, di seguito, una illustrazione delle principali modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell’iter parlamentare segnalando che le stesse hanno efficacia dal 3 dicembre 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 1.      Soppressione di Equitalia (art. 1)

L’art. 1 in esame dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. La nuova norma prevede, inoltre, il trasferimento, al nuovo ente, del personale in servizio presso la società del gruppo Equitalia e la nomina a commissario straordinario, entro il 30 aprile 2017, dell’Amministratore delegato di Equitalia, per l’adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

Di seguito, si evidenziano le modifiche, più rilevanti, apportate nel corso dell’esame parlamentare:

  • Equitalia Giustizia è esclusa dallo scioglimento delle società del gruppo Equitalia. Essa continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia (comma 1 e comma 11, lettera b);
  • si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (comma 3);
  • viene precisato che nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale (comma 5);
  • si consente al nuovo ente di avvalersi, oltre che del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e dell’assistenza dei propri dipendenti, anche degli avvocati del libero foro (comma 8);
  • sono chiarite le procedure che seguono allo scioglimento di Equitalia e delle società partecipate;
  • viene tra l’altro prevista la trasmissione al MEF dei bilanci finali delle società in scioglimento, da redigersi secondo le norme di recepimento (D.lgs. n. 139 del 2015) della disciplina UE in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE) (commi 11-bis e 11-ter);
  • il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all’Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione (comma 14-bis).

 2.      Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali (art. 1-bis)

Il nuovo l’articolo 1-bis proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari delle Agenzie fiscali, al fine di garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle relative procedure concorsuali.

 3.      Disposizioni in materia di riscossione locale (art. 2)

Con le modifiche approvate in sede di conversione, viene prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2017, è prevista la possibilità, per gli enti locali, di deliberare l’affidamento, al nuovo ente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate.

La predetta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.

4.      Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva (art. 2-bis)

Il nuovo articolo 2-bis prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente della tesoreria dell’Ente impositore oppure mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme, invece, le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI, mentre, per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

5.      Potenziamento della riscossione (art. 3)

Nessuna modifica ha riguardato l’articolo in esame.

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l‘Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.

All’articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973, viene inserito il comma 2-ter, che concede la possibilità all’Agenzia delle Entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.

6.   Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione (art. 4)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l‘articolo in commento prevede, da una parte, l’abrogazione, per i soggetti passivi IVA, della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) e, dall’altra, l’introduzione di due nuovi adempimenti, da effettuare telematicamente ogni tre mesi, ossia:

  • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In sede di conversione sono state, poi, apportate le seguenti modifiche alla disciplina in oggetto:

  • viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il compito di stabilire le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici;
  • vengono corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture; in particolare, quella relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto), mentre, quella relativa all’ultimo trimestre, dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio (e non più entro il 28 febbraio);
  • per il primo anno di applicazione, viene previsto che la comunicazione relativa al primo semestre sia effettuata entro il 25 luglio 2017;
  • viene anticipata di un anno la soppressione dell’adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. “black list”.

Rimane inalterata la parte dell’articolo nella quale viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze, anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso, il contribuente potrà fornire i necessari chiarimenti oppure versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nell’anno d’imposta 2017 e con un volume d’affari non superiore a 50.000 euro, viene riconosciuto un credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede, inoltre, specifiche sanzioni in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

In sede di conversione, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati;
  • viene attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro – per un solo anno – a favore di coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio;
  • viene previsto che i crediti d’imposta siano concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti de minimis (comma 1, articolo 21-ter);
  • sono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture è prevista la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, oltre allo “spesometro”, vengono eliminati alcuni adempimenti, quali la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (come detto, l’abrogazione è stata anticipata di un anno).

Vengono semplificati, inoltre, gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle operazioni intracomunitarie, mentre la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5).

In sede di conversione, è stato stabilito che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi (comma 6, lettera a-ter).

Infine, con effetto dal 1° aprile 2017, vengono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e la norma interviene, poi, sulle modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.

In sede di conversione, è stato differenziato il regime dell’IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Viene chiarito, inoltre, che la violazione degli obblighi di legge sull’estrazione dei beni dal deposito viene valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale ovvero dell’abilitazione del gestore del deposito IVA.

Infine, sempre in sede di conversione, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l‘incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso.

7.      Modifiche al testo unico accise (art. 4-ter)

L’articolo 4-ter introduce numerose novità in tema di accise, che di seguito si specificano:

  • viene introdotta la possibilità di rateizzare l’accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all’articolo 3 TUA) (lettera a);
  • la disciplina dei rimborsi d’accisa (articolo 14 TUA) viene estesa anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità. Vengono chiariti i termini di rimborso per i prodotti per cui è prevista una dichiarazione e viene disposto che, oltre al credito d’imposta, il rimborso d’accisa possa essere concesso anche mediante altre modalità previste dalla disciplina speciale. Viene innalzato da 10,32 a 30 euro l’importo al di sotto del quale non si procede a rimborso [lettera b)];
  • per quanto concerne il recupero dell’accisa e la prescrizione del diritto all’imposta (articolo 15 TUA), viene chiarito che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva, previa notifica di un avviso di pagamento; il termine per la notifica dell’avviso di pagamento è di cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria. Si dispone la conservazione dei documenti prescritti dalla legge per i cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. Viene chiarito che non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro [lettera c)];
  • viene modificata anche la normativa sull’accertamento delle violazioni in materia di accisa (articolo 19 TUA). Oltre ad aggiornare i riferimenti normativi alle attuali articolazioni dell’Amministrazione finanziaria, viene maggiormente dettagliata la disciplina della constatazione di violazioni per cui sussiste obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, differenziandola da quella prevista per le altre violazioni. Sono istituite forme di contraddittorio con il contribuente [lettera d)];
  • viene introdotta una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante (nuovo articolo 24-ter TUA) che viene assoggettato a imposta con aliquota pari a 403,22 euro per mille litri [nuovo numero 4-bis, tabella A allegata al Testo Unico Accise, lettera o)]. Per “gasolio commerciale usato come carburante” deve intendersi il gasolio impiegato da veicoli utilizzati per i seguenti scopi:

–          trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitato da persone fisiche o giuridiche qualificate come autotrasportatori;

–          trasporto svolto da enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di trasporto di competenza statale, regionale e locale, ovvero in ambito comunitario.

È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 

 8.      Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)

Con l’articolo in esame, viene estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (per Irpef, Irap e sostituti d’imposta) anche oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

In tal caso, il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine, potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma, comunque, l’applicazione delle sanzioni ridotte.

La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l’accertamento. L’eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l’applicazione delle sanzioni ridotte.

Con le modifiche apportate in sede di conversione, non è più richiesta l’indicazione dell’eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, salvo il diritto di far valere in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori.

La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per tali tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento, consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l’accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Infine, viene modificata la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall’imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate.

9. Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA (art. 5-bis)

Con l’articolo in esame, l’Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono, comunque, riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

La norma dispone che il soggetto passivo possa estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla transazione, almeno il 20% dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione, con l’esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.

Il pagamento può essere effettuato in un massimo di sette rate annuali e, in tal caso, il tasso degli interessi legali è maggiorato di due punti e il pagamento di quanto previsto determina l’estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.

Inoltre, viene prevista la sospensione dei giudizi in corso, su richiesta del soggetto obbligato.

Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale, eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per gli stessi fatti.

10. Definizione agevolata (art. 6)

La disciplina dettata dall’articolo in esame consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, prevedendo la possibilità, per il contribuente che aderisce alla procedura, di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, con l’esclusione, quindi, delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e delle somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Con la conversione in legge del decreto, sono state apportate diverse e rilevanti modifiche.

Innanzitutto, viene stabilito che sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non più, dunque, solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000 – 2015.

Per quanto riguarda il pagamento, la norma prevede che il 70% delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017.

Come già stabilito nel testo originario del DL n. 193, per poter aderire alla definizione agevolata, il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione, con la quale manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata. In sede di conversione in legge, viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione, dal 22 gennaio al 31 marzo 2017 e viene chiarito che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione eventualmente già presentata.

La norma prevede, inoltre, che l’agente della riscossione deve comunicare gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Con le modiche apportate in sede di conversione, viene fissato al 31 maggio 2017 il termine entro cui l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018.

Viene, inoltre, precisato quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili.

Entro la data del 28 febbraio 2017, l‘agente della riscossione deve comunicare al debitore i carichi, affidati nel 2016, per quali non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento o di addebito (quest’ultimo con riferimento ai crediti previdenziali).

Durante l’esame parlamentare, è stato chiarito che resta comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico per cui il debitore è decaduto dalla definizione agevolata per mancato/inesatto pagamento: tale deroga opera se si tratta di carichi non precedentemente rateizzati e a condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Viene precisato, infine, che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016.

11. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (art. 6-bis)

L’articolo 6-bis consente anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (L. n. 4 del 2013) di autenticare la sottoscrizione della procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.

12. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 6-ter)

Con il nuovo articolo viene stabilito che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Entro trenta giorni, gli enti territoriali devono, tuttavia, darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Viene stabilito, inoltre, che gli enti territoriali, con proprio provvedimento, debbano stabilire anche:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
  2. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

13. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (art. 7)

Con l’articolo in esame, vengono riaperti i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 e potrà riguardare sia l’emersione di attività estere, sia le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

Con la conversione in legge, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina in commento.

In primis, viene prevista la possibilità di presentare istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, viene prevista la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali.

Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore, la norma prevede la presunzione, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.

Il comma 2 dispone che le norme attuative sian adottate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all’estero e per le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

14. Soppressione degli studi di settore (art. 7-bis)

Con l’articolo in esame, viene stabilita l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti. 

15. Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (art. 7-quater)

L’articolo in esame prevede diverse disposizioni di semplificazione fiscale.

In particolare, il comma 1 prevede l’eliminazione della presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Il comma 5 include, tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

La disciplina dettata dai commi 6, 7 e 8 prevede la notifica, mediante posta elettronica certificata (PEC), degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

I commi da 9 a 13 aggiornano la disciplina prevista per la notifica, mediante PEC, della cartella di pagamento, con il riferimento all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Il comma 14 posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta, a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

Il comma 16 prevede la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA.

Il comma 17 prevede, invece, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Il comma 18 prevede la possibilità di cumulare i termini di sospensione dell’accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Il comma 19 posticipa dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP; sposta dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP ed elimina dalle disposizioni in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate. L’efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° gennaio 2017.

Il comma 21 sopprime la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA, mentre il comma 22 ne prevede l’applicazione a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 23 dispone che non debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all’estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di indicare, in dichiarazione, i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).

Il comma 24, in tema di cedolare secca sugli affitti, stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l’applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Il comma 27 modifica in più parti le norme del TUIR.

In primo luogo [lettera a)], la locuzione “mancato rinnovo”, utilizzata dal TUIR con riferimento all’esercizio di opzioni per i regimi fiscali ivi disciplinati, viene sostituita con “revoca”. Di conseguenza, con le modifiche proposte, le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.

In specie, la tacita prosecuzione opera con riferimento all’opzione per il regime di tassazione per trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR [lettera b)] e per il consolidato nazionale, di cui all’articolo 117 del TUIR [lettera c)].

Il comma 29 chiarisce che, per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi, ove l’adempimento non sia tempestivamente eseguito, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 16 del 2012).

Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 31 sopprime l’obbligo del modello F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro, mentre il comma 32 innalza, da 15.000 a 30.000 euro, l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

I commi 36 e 37 ridisciplinano le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. In particolare, viene aggiornato il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione. Pertanto, in luogo degli uffici periferici dell’ex Dipartimento territorio del Ministero dell’Economia, viene precisato che la riscossione di dette forme di prelievo viene effettuata agli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, mediante F24, contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche o altri strumenti di pagamento elettronico. L’attuazione di tali norme viene affidata ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il comma 44 interviene sulla disciplina IVA della cessazione di attività, modificando la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive. Viene, quindi, previsto che, in luogo della vigente procedura, che prevede esplicitamente un contraddittorio tra l’Agenzia ed il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all’Erario), la modifica in esame prevede la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle 3 annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Vengono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria e si demanda ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Il comma 45 elimina le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA (eliminando dall’art. 5, comma 6, primo periodo, del D.lgs. n. 471 del 1997, il riferimento alla fattispecie della cessazione di attività, tra quelle sanzionate).

Il comma 46 modifica la disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti. In particolare, viene consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
  • consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.

La norma, tuttavia, dispone che, la predetta facoltà, è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

Il comma 47 modifica la disciplina della dichiarazione precompilata, di fatto posticipando al 23 luglio di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione.

Il comma 48, infine, prevede che, in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possano produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che non sia stata già sollevata qualche contestazione sull’infedeltà del visto. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

16. Lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7-quinqiues)

L’articolo in esame introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, consistenti nell’abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

La norma chiarisce che, per rientrare in tale agevolazione, sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:

1.  mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

2.  svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3.  corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è, comunque, riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell’imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.

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