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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativamente alle semplificazioni fiscali del D.Lgs. n. 175/2014

Circolare n. 7/2015 – AF 3/2015

Con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate illustra e chiarisce alcune delle numerose novità fiscali contenute nel D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (v. circolare n. 44 su Federauto Informa n. 37 del 2 dicembre 2014), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i principali aspetti fiscali della copiosa circolare.  

1.  Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 8 del decreto semplificazione fiscale, già a partire dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), così come avviene per l’addizionale comunale. Su tale aspetto la circolare in commento precisa che nelle dichiarazioni relative al 2014 (730 e Unico 2015), non verrà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Inoltre, secondo la disposizione normativa, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.

Nel documento di prassi viene ricordato che i dati relativi alle addizionali regionale e comunale saranno resi disponibili sul portale del federalismo fiscale per facilitare l’attività di chi compila le dichiarazioni dei redditi.  

2.  Spese di vitto e alloggio dei professionisti

La circolare n. 31 illustra la nuova disciplina delle spese di vitto e alloggio del committente di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 175 del 2014. Come noto, tale ultima disposizione, ha modificato l’art. 54, c. 5 del Tuir prevedendo che, dal 2015, le spese di vitto e alloggio pagate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In questo modo, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, il committente deduce le spese di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito.

Le spese in questione, sostenute direttamente dal committente, non sono soggette alla generale limitazione della deducibilità al 75% (prevista dal Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), a condizione che siano dimostrabili l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente e l’effettività della stessa. Inoltre dai documenti fiscali dovranno risultare gli estremi del professionista che ha fruito del servizio.

Circa l’aspetto temporale, la circolare precisa che la disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2015 e al riguardo, rileverà la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l’indicazione degli estremi del professionista che ha fruito del servizio.  

3.  Compensazione dei rimborsi da assistenza

Dal 2015 i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24.

In sostanza, il sostituto d’imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito.

Le stesse modalità vanno utilizzate anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto. Tali importi, secondi i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, non concorrono al limite annuale di compensazioni (attualmente, 700mila euro) e non necessitano dell’obbligo di apposizione del visto di conformità. Quest’ultimo servirà solo se l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione è riportata, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo.

L’operazione andrà effettuata con specifici codici tributo, che l’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire prossimamente.  

4.  Società in perdita sistematica

Ai sensi dell’art. 18 del decreto semplificazioni, il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011), è passato da tre a cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale oppure, indifferentemente, quattro in perdita e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo” di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.

L’Agenzia delle Entrate precisa che tale novità vale già a partire dal 2014. Conseguentemente, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).  

5.  Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

In seguito alla modifica apportata dal decreto semplificazioni, i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie possono ottenere l’iscrizione alla banca dati Vies già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa.

Per i soggetti già titolari di partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati Vies potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi on line disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.

Al riguardo, la circolare chiarisce che non è sanzionabile chi ha effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, ai sensi della precedente disciplina, l’ufficio avrebbe potuto emettere provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies. L’Agenzia può escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi e, ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”. Prima della cancellazione, l’ufficio invia un’apposita comunicazione, al ricevimento della quale partono i 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire o la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni in corso ovvero da effettuare oppure per manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.  

6.  Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

L’articolo 27 del decreto semplificazioni ha modificato, semplificandole, le modalità con le quali gli agenti di commercio o rappresentanti sono tenuti a comunicare ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, anziché sul 50% delle stesse provvigioni (art. 25-bis, del D.P.R. n.600/1973).

Pertanto, i contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione. La dichiarazione, che potrà essere trasmessa anche tramite PEC, una volta prodotta, è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti.

Sebbene sia prevista l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera sia all’utilizzo della PEC sia alla validità “continuativa” delle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013. Viene infine, specificato che la sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista in caso di omessa comunicazione delle variazioni che fanno venir meno il diritto alla ritenuta del 20%, si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.  

7.  Solidarietà passiva in materia di appalti

Il decreto semplificazioni, all’art. 28, ha abrogato la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale abrogazione si è resa necessaria a causa delle numerose criticità in capo ai soggetti coinvolti per i quali erano previsti adempimenti complessi, con rischi reali di blocco dei pagamenti nella filiera degli appalti.

Tuttavia, per contrastare il fenomeno dell’evasione, è stata contestualmente modificata la norma della c.d. legge Biagi che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta. In specie, è stato inserito l’obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 29 settembre 1973, n. 600. Tale previsione, secondo l’Agenzia delle Entrate, ha natura confermativa di un principio di carattere generale, già risultante dall’applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sostituzione d’imposta previste dal DPR n. 600 del 1973.

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