Split payment si applica per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015
Circolare n. 8/2015 – AF 4/2015
Con il Comunicato stampa del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”), previste dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (v. circolare n. 6 del 9.01.2015).
Come noto, la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi – ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva – devono versare direttamente all’Erario l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nel Comunicato in esame si precisa che nello schema di decreto di attuazione viene chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta si prevede, altresì, che – per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti – l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
- utilizzando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve, comunque, essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
Dal punto di vista dei fornitori, è opportuno che tali operazioni siano contabilizzate separatamente, avendo cura di utilizzare un codice Iva che qualifichi esattamente la casistica, sia per effettuare correttamente la liquidazione periodica, sia per compilare la dichiarazione Iva, sia per chiedere eventuali rimborsi Iva.