Split payment nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Circolare n. 6/2015 – AF 2/2015
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle CCIAA, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Questo è il testo del nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ed introdotto tra le varie misure di contrasto all’evasione fiscale.
In sostanza tramite il meccanismo dello “split payment” il cedente o prestatore (soggetto passivo) emette fattura con addebito dell’Iva, mentre l’acquirente o committente (PA) procede al pagamento dell’imponibile al fornitore stesso e al versamento diretto dell’imposta all’Erario.
Nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore dell’Erario (ad esempio indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”).
Lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e ai fornitori che applicano il reverse charge (ad esempio per acquisti intracomunitari di beni).
La nuova misura, nelle more del rilascio (ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE) della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, affinché la norma possa essere completamente operativa bisognerà attendere un successivo provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà stabilire le modalità ed i termini di versamento del tributo.