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Targa prova: modifiche al DPR n. 474/2001

Circolare n. 10/2024 – CT 2/2024

Pubblicato il Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

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Sulla G.U. n. 37 del 14.02.2024 è stato pubblicato il  DPR 21.12.2023, n. 229 – in vigore dal 29 febbraio 2024 – che ha apportato modifiche al DPR 24.12.2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Tali modifiche si inquadrano nel lungo confronto che Federauto ha tenuto con il Ministero dei Trasporti negli anni pregressi allo scopo di contemperare gli interessi degli Associati nell’utilizzo della targa prova anche sui veicoli già immatricolati e l’esigenza pubblica di prevenire l’irregolare utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e relative targhe.

In precedenza, infatti, come chiarito anche nella Relazione illustrativa dello schema del nuovo Regolamento, in ragione dell’insufficiente chiarezza del testo normativo, gli stessi organi di Polizia sono stati indotti a ritenere che l’utilizzo delle targhe di prova fosse consentito unicamente sui veicoli non ancora immatricolati, optando in tal modo per un’applicazione restrittiva delle disposizioni recate dal DPR n. 474/2001 e ritenendo, in particolare, illegittima la circolazione in prova di veicoli già immatricolati, specie se privi di propria copertura assicurativa e non in regola con gli obblighi di revisione.

Il legislatore ha quindi avvertito l’esigenza di introdurre correttivi alla disciplina in parola, in ragione della circostanza che, in via meramente interpretativa, sono stati introdotti limiti applicativi alle disposizioni regolamentari, escludendo di fatto la possibilità dell’utilizzo della autorizzazione alla circolazione di prova a scapito, in particolare, dei commercianti di veicoli usati e officine di autoriparazione.

A riguardo, già l’articolo 1, comma 3, primo periodo, del DL 10.09.2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9.11.2021, n. 156 (v. circolare n. 58/2021 – CT 11/2021 del 13.09.2021), ha previsto che l’autorizzazione alla circolazione di prova (di cui all’art. DPR 474/2001) può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del d.lgs. 285/1992 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi di revisione (art. 80 CdS), qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Le modifiche al DPR 474/2001 riprendono tali novelle normative, prevedendo, in aggiunta, che il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare è contingentato in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti di cui dispone. Inoltre, con il nuovo Regolamento vengono introdotte semplificazioni per far sì che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca della autorizzazione alla circolazione di prova siano gestite esclusivamente in via telematica.

Nello specifico:

L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada, per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Resta fermo che ai fini della circolazione di prova circolazione, anche in deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del CdS, resta l’obbligo di copertura assicurativa RCA verso terzi da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova (ex art. 1, comma 3, del DL 10.09.2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 9.11.2021).

Con il nuovo comma 1-bis all’art. 1 del DPR 474/2001, viene introdotto un meccanismo volto a restringere il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che una singola impresa può ottenere, in funzione del numero di dipendenti occupati e collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa, sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi. Viene stabilito un rapporto di una autorizzazione ogni 5 dipendenti/collaboratori e per un totale complessivo massimo di 100 autorizzazioni. Se il numero di dipendenti/collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata una sola autorizzazione.

Il novellato comma 2 dell’art. 1 prevede che sia l’Ufficio Motorizzazione Civile a rilasciare o rinnovare l’autorizzazione, anche mediante le imprese di consulenza automobilistica ma ora il richiedente è tenuto a comprovare l’effettivo esercizio dell’attività e il numero di dipendenti e collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa.

L’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza.

Viene posto a carico del titolare l’obbligo di restituzione dell’autorizzazione e relativa targa nel termine di 10 giorni dalla scadenza del termine di validità o dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi i quali l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti organi di Polizia stradale che provvedono al ritiro dell’autorizzazione e della targa. Inoltre, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata.

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla DG per la motorizzazione.

La titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima ovvero un dipendente/collaboratore stabile, munito di apposita delega, o un dipendente, anch’esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione.

Con il nuovo comma 2-bis all’art. 2, viene stabilito che, quando la targa prova è apposta su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

Infine, con l’art. 3 sono impartite le disposizioni per la restituzione in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione e della targa. In particolare:

  1. in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione o della targa, il titolare ne fa denucia, entro 48 ore, agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della medesima denuncia;
  2. il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta;
  3. in caso di deterioramento dell’autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa;
  4. in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta;
  5. in caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione;
  6. la targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l’autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all’UMC o ad uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione. Qualora il titolare rientri in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, deve provvedere alla sua restituzione all’UMC o al soggetto esercente l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.
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