Targa prova: Circolare ministeriale prot. n. 5909 del 28.02.2024
Circolare n. 11/2024 – CT 3/2024
Circolare ministeriale con le prime indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni in materia di circolazione di prova introdotte con il DPR 229/2023.
La DG per la Motorizzazione con la circolare prot. n. 5909 del 28.02.2024 (allegato 1) ha fornito le prime indicazioni operative relative alle nuove disposizioni in tema di autorizzazione alla circolazione di prova, introdotte con il recente DPR 229/2023 (v. circolare n. 10/2024 – CT 2/2024 del 15.02.2024), in vigore dal 29 febbraio 2024.
Rimandando per i dettagli alla lettura integrale della citata circolare, si evidenzia che a decorrere dal 29 febbraio 2024, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disposizione.
In attesa della implementazione di un sistema di verifica automatica, il Ministero chiarisce che in sede di richiesta di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova o di rinnovo annuale di una autorizzazione già rilasciata, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante:
a) il numero complessivo di addetti, dato dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non
inferiore a dodici mesi;
b) il numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova delle quali sono titolari.
Le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in capo al medesimo titolare.
Le autorizzazioni non rinnovate o revocate debbono essere restituite all’UMC, unitamente alle relative targhe, entro 10 giorni. La restituzione può essere effettuata anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Entro il 29 giugno 2024, la stessa DG per la Motorizzazione stabilirà le modalità di attuazione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova in via esclusivamente telematica. Pertanto, sino al rilascio in esercizio delle nuove procedure informatiche, restano confermate le modalità operative illustrate nella circolare ministeriale prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 (allegato 2).
Nell’attesa di una circolare ministeriale di prossima adozione con l’esame dettagliato delle nuove disposizioni in tema di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa, viene chiarito che in tali casi, i titolari sono tenuti a restituire all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica:
- la targa di prova relativa ad una autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione;
- la autorizzazione la cui targa sia stata smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova targa;
- la autorizzazione deteriorata e la relativa targa, quando il titolare richiede il rilascio di una nuova autorizzazione in luogo di quella deteriorata;
- la targa deteriorata e la relativa autorizzazione, quando il titolare chiede il rilascio di una nuova targa in luogo di quella deteriorata.
Il titolare che, successivamente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, ha l’obbligo di restituirla all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.