ultimo aggiornamento:

Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 – Modifiche alla disciplina sulla vendita di beni 

Circolare n. 8/2022 – CO 1/2022

Ai contratti B2C, conclusi a partire dal 1° gennaio 2022, si applicano le nuove disposizioni introdotte con il D.lgs n. 170/2021 che modifica il Codice del Consumo.

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Dal 1° gennaio 2022 sono divenute efficaci le modifiche al Codice del consumo apportate dal decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (pubblicato sulla G.U. n. 281 del 25 novembre 2021), che attua la Direttiva (UE) 2019/771.

Il provvedimento ha sostituito gli articoli da 128 a 135 del Codice del consumo di cui al D.lgs. 206/2005 (l’intero capo I del titolo III della parte IV del Codice) in materia di contratti di vendita tra consumatore e venditore (B2C). Si tratta delle disposizioni che disciplinano la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

Le nuove disposizioni, che si applicano ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022, confermano in larga misura l’impianto normativo previgente, pur con alcune importanti novità tra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai cd. “beni con elementi digitali”, con obbligo di fornire al consumatore gli aggiornamenti;
  • non è più previsto l’obbligo per il consumatore di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;
  • la nuova disciplina del diritto di regresso non prevede più espressamente la possibilità di patto contrario o rinuncia da parte del venditore;
  • è stato esteso a un anno (dai precedenti sei mesi) il periodo di tempo entro il quale si presume che un difetto di conformità esistesse già al momento della consegna (e dunque ricade nella responsabilità del venditore, salva la possibilità di prova contraria).

Di seguito la sintesi delle disposizioni del decreto, predisposta dagli Uffici di Confcommercio.

1. Ambito di applicazione e beni con elementi digitali (artt. 128 e 130)

L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stato esteso a ricomprendere tra i venditori anche il fornitore di piattaforme per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali (art. 128, comma 2, lett. c) e, tra i beni, anche i cd. “beni con elementi digitali”, cioè “qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene” (art. 128, comma 2, lett. e) n. 2).

È anche specificato, tuttavia, che le disposizioni in commento non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Esse si applicano, invece, ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni e forniti con i beni in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che siano forniti dal venditore o da un terzo (art. 128, comma 3).

Secondo quanto stabilito all’art. 7, par. 3, della direttiva, nel caso di beni con elementi digitali, “il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli”, per un periodo di tempo variabile a seconda che il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura o una fornitura continuativa nel tempo (art. 130, comma 2, lettere a) e b)).

2. Requisiti di conformità (art. 129)

Il venditore è tenuto a consegnare al consumatore dei beni conformi al contratto di vendita e alle richieste del consumatore. È la base della cosiddetta “garanzia legale di conformità”.

Il nuovo articolo 129 divide i requisiti di conformità in requisiti soggettivi e oggettivi.

Costituiscono requisiti soggettivi del bene:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

Rientrano invece tra i requisiti oggettivi:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Relativamente ai requisiti oggettivi, così come ai beni con elementi digitali, le nuove disposizioni prevedono che non vi sia difetto di conformità – e dunque responsabilità del venditore – se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita (art. 130, comma 4).

3. Errata installazione dei beni (art. 131)

Nel caso di beni che devono essere installati, l’eventuale difetto di conformità che deriva da una non corretta installazione è considerato tale solamente se:
a) l’installazione è prevista dal contratto ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità;
b) l’installazione, benché eseguita dal consumatore, è risultata errata a causa di carenze nelle istruzioni fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, dal venditore o dal fornitore del contenuto o servizio digitale (art. 131).

4. Responsabilità del venditore (art. 133)

Confermando quanto già previsto dal Codice, le nuove disposizioni stabiliscono che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento (art. 133, c. 1).

La medesima previsione si applica ora anche ai beni con elementi digitali, rispetto ai quali si prevede inoltre che, nel caso di forniture continuative nel tempo di contenuti o servizi digitali, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni o per tutta la maggiore durata della fornitura nel caso in cui questa si prolunghi oltre tale limite di tempo.

Salvo che il venditore abbia occultato dolosamente i difetti, il consumatore ha 26 mesi di tempo per far valere il proprio diritto.

Rispetto alla disciplina previgente, e nonostante la direttiva consentisse di mantenere in vigore tale previsione, è venuto meno l’obbligo per il consumatore di denunciare il difetto di conformità – a pena di decadenza – entro due mesi dalla scoperta. Il consumatore, dunque, disporrà dell’intero periodo di 26 mesi, a prescindere da quando abbia riscontrato il difetto.

Riguardo ai beni usati, invece, permane la possibilità di limitare la durata della garanzia e il termine di prescrizione a un minimo di un anno.

5. Diritto di regresso (art. 134)

Nel caso in cui il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad altro soggetto più a monte nella catena distributiva (tipicamente nel caso in cui il difetto sia imputabile al produttore), inclusa anche la mancata fornitura degli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti del responsabile.
Il venditore che abbia concretamente prestato i rimedi previsti a favore del consumatore, può quindi agire in regresso entro un anno da quando ha eseguito la prestazione, nei confronti del soggetto responsabile, per ottenere la reintegrazione di quanto prestato (art. 134).
Con una rilevante differenza rispetto al passato, la nuova disciplina non prevede più espressamente la possibilità di patto contrario o di rinuncia da parte del venditore.

6. Onere della prova (art. 135)

Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento della consegna del bene esistesse già a tale data (e dunque ricada nella responsabilità del venditore), a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità.
Il suddetto termine è stato così esteso rispetto al precedente termine di sei mesi, benché la direttiva consentisse ai legislatori nazionali di estenderlo fino a due anni, portandolo così a coprire l’intera durata della garanzia di conformità.
Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme spetta sempre al venditore.

7. Rimedi (art. 135-bis)

In sostanziale continuità con il passato, le nuove disposizioni prevedono che, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

Ai fini del ripristino della conformità, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l’entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Nel caso in cui tali rimedi siano impossibili o abbiano costi sproporzionati, il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni.

Il consumatore ha diritto, invece, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita nei seguenti casi:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, alle condizioni previste dal Codice all’articolo 135-ter (v. oltre), oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni per le ragioni di cui sopra;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Se il difetto è di lieve entità, il consumatore non ha comunque il diritto di risolvere il contratto. L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore. Fino a che il venditore non abbia adempiuto ai suoi obblighi, il consumatore può rifiutarsi di pagare qualsiasi parte del prezzo del bene.

Dunque i rimedi principali sono costituiti dalla riparazione e dalla sostituzione del bene, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto si configurano quali soluzioni alternative esperibili solo nel caso in cui, per le ragioni previste dal Codice, non si sia proceduto con i primi (e salvo il caso di difetti di conformità particolarmente gravi).

8. Riparazione o sostituzione (art. 135-ter)

La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate:

a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

Inoltre il Codice prevede che, in tali circostanze, il consumatore deve mettere i beni a disposizione del venditore e che questo riprende a proprie spese i beni sostituiti.

Nel caso in cui sia necessario rimuovere un bene che è stato installato, l’obbligo di ripararlo o sostituirlo comprende anche tale operazione e l’installazione del bene sostitutivo o riparato oppure l’obbligo di sostenere le relative spese.

Infine, il Codice stabilisce che il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

9. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto (art. 135-quater)

La riduzione del prezzo deve essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
Al fine di esercitare il proprio diritto alla risoluzione del contratto di vendita, il consumatore deve effettuare una dichiarazione al venditore in cui manifesta tale volontà. Tuttavia, se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il consumatore può limitarsi a risolvere il contratto limitatamente a tali beni e a quelli eventualmente acquistati insieme a essi, qualora non sia ragionevole presumere un suo interesse a mantenerli in proprio possesso.
Se il consumatore risolve (interamente o parzialmente) il contratto:

  • è tenuto a restituire il bene al venditore, a spese di quest’ultimo;
  • il venditore rimborsa il prezzo pagato per il bene quando lo riceve o quando riceve le prove fornite dal consumatore che dimostrino che ha restituito o spedito il bene.

10. Garanzie convenzionali (art. 135-quinquies)

Oltre alla disciplina della garanzia di conformità, il Codice reca anche alcune disposizioni volte a disciplinare la cd. “garanzia convenzionale”, cioè quella liberamente offerta insieme al bene (di norma dal produttore).
Al riguardo, è stabilito che la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.
In particolare, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135-ter per i medesimi rimedi ai fini della garanzia legale di conformità.
Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità, comunque, il produttore può offrire condizioni più favorevoli. Tuttavia, se la pubblicità promette condizioni più vantaggiose rispetto a quelle contenute nella dichiarazione di garanzia, varranno le condizioni offerte nella pubblicità, a meno che questa non sia stata corretta prima della conclusione del contratto e con modalità simili o uguali a quelle utilizzate inizialmente.
La dichiarazione di garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni e deve essere redatta in un linguaggio semplice e comprensibile (e in lingua italiana), oltre a contenere alcuni elementi minimi individuati dal codice.

11. Carattere imperativo delle disposizioni (art. 135-sexies)

Salvo che sia previsto dal Codice, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalle disposizioni in commento. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dal Codice.
Inoltre, è nulla ogni clausola che, prevedendo l’applicabilità di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione prevista a suo favore.

12. Tutela in base ad altre disposizioni (art. 135-septies)

Per quanto non previsto dal codice, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

 

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