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DPCM 21.01.2021 – Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

Circolare n. 9/2022 – CO 2/2022

IL DPCM 21 gennaio 2002 disciplina l’uso del green pass all’interno delle attività commerciali a partire dal 1° febbraio 2022.

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È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Le disposizioni introdotte con l’art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n.1 (v. circolare n. 4/2022 del 9.01.2022) prevedono infatti che, dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone negativo) per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM in oggetto stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato” (nello specifico: articolo 9-sexies, comma 8, del D.L. 52/2021, circa l’esenzione dall’obbligo di green pass per i testimoni e le parti del processo che accedono agli uffici giudiziari; articolo 7 del D.L. 221/2021, relativo all’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice; articolo 8 del D.L. 221/2021 e articolo 1 del D.L. 229/2021, che prevedono l’obbligo di green pass “rafforzato” per accedere a determinate attività e servizi dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza).

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Si evidenzia, quindi, che dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso in concessionaria è consentito ai clienti dotati di green pass base.

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