DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori misure restrittive per contenere il Covid-19 sul territorio nazionale
Circolare n. 37/2020 – CO 14/2020
Le attività di vendita dei veicoli continuano ad essere sospese fino al 3 aprile 2020.
Il nuovo DPCM del 22.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22.03.2020, introduce ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni del decreto sono efficaci dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle del DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (v. Allegato 2) i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Il decreto in oggetto prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM (v. Allegato 1) – che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – e salvo quanto disposto nello stesso decreto in esame.
Si evidenzia che l’attività di vendita dei veicoli continua ad essere sospesa fino al 3 aprile 2020 mentre tra le attività consentite rientrano quelle che si occupano di manutenzione e riparazione di autoveicoli (codice Ateco 45.2) e commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice Ateco 45.3) per le quali restano valide, così come per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020. Quindi si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali (v. circol.are n. 30/2020 – LP 5/2020 del 14.03.2020).
Sono consentite:
- le attività professionali;
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogata a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali sopra citati, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere la predetta attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino alla adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Infine, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Viene, pertanto, soppressa la disposizione del DPCM 8 marzo che prevedeva la possibilità di spostamenti volti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.