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Decreto legge 26 ottobre n. 124 (cd Decreto Fiscale)

Circolare n. 43/2019

Pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019 il DL 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto Fiscale”).

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Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, ed è entrato in vigore il giorno successivo, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto Fiscale”).

Il provvedimento, collegato alla Manovra di bilancio 2020, è stato trasmesso in Parlamento per l’avvio del consueto iter di conversione che dovrà concludersi nel termine di 60 giorni.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art. 8)

Si modifica l’articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995 che dà la facoltà di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale per determinati scopi. La disposizione in commento introduce, ai fini di contrastare le frodi e promuovere l’efficienza, una soglia massima ai consumi che possono beneficiare del rimborso, in funzione dei chilometri percorsi dai veicoli, prevedendo che il beneficio sia riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato da ciascun mezzo per ogni chilometro percorso dallo stesso. Tale limite si applica per i consumi di gasolio effettuati dal 1° gennaio 2020.

2. Revisione priorità investimenti infrastrutturali (art. 49)

Attraverso una modifica dell’art. 1, comma 134 della Legge di Bilancio 2019 si modifica la priorità degli investimenti infrastrutturali, inserendo tra questi anche quelli destinati a interventi per la viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale – per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

3. Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono (art. 52)

L’introduzione dell’obbligo per i conducenti di veicoli che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni di utilizzare un apposito dispositivo di allarme che scongiuri la possibilità che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo dei veicoli aveva già previsto risorse per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L’articolo in commento prevede che tali risorse vengano utilizzate come contributo di 30 euro per ciascun dispositivo, fino al completamento delle risorse disponibili, che sono state modificate in 15,1 milioni di euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020.

4. Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 53 e art. 59)

Per il miglioramento della sicurezza del trasporto stradale e per la sostenibilità ambientale, si prevede, in aggiunta, in realtà solo parziale, alle risorse già previste dalla normativa in vigore, un contributo di 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per investimenti in rinnovo del parco veicolare da destinare alle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La natura addizionale del provvedimento, infatti, per l’anno 2019 è limitata dall’art. 59 del decreto in commento, che nell’indicarne le coperture finanziare, riduce per il medesimo anno di 5,3 milioni di euro le autorizzazioni di spesa per il funzionamento del Comitato Centrale dell’Albo dell’autotrasporto e le misure a sostegno del settore; per il 2020, invece, è completamente annullata attraverso la previsione dell’utilizzo, per l’intera copertura dei 12,9 milioni di euro previsti, dell’autorizzazione di spesa per gli interventi a sostegno dell’autotrasporto, già esistente per il medesimo anno a legislazione vigente.

I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione (quindi dal 27 ottobre 2019) fino al  30  settembre 2020 e finalizzati alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico), elettrica (full electric) e a motorizzazione termica conforme alla normativa euro VI.

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini entro cui presentare le domande di contributo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ’ D’IMPRESA 

1. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)

Il contribuente che si accolla il debito di imposta altrui non può estinguere tale debito utilizzando in compensazione propri crediti. Tale disposizione è stata introdotta al fine di evitare che crediti realizzati tramite operazioni artificiose possano essere utilizzati per compensare effettivi debiti d’imposta e traduce in legge una posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi.

I versamenti disposti in violazione della previsione normativa si considerano come non avvenuti. I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento (quindi, oltre i 5 anni ordinari previsti per l’accertamento fiscale).

Le sanzioni previste sono le seguenti:

  • per l’accollante: 30% del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un credito di imposta in misura superiore a quella esistente; dal 100% al 200% del credito utilizzato, nel caso di utilizzo di un credito inesistente;
  • per l’accollato: il 30% degli importi non versati, con recupero degli importi stessi e delle relative sanzioni. L’accollante, inoltre, è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta dovuta e gli interessi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare la disposizione in commento.

2. Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione (art. 2)

I destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, a partire dalla data di notifica del provvedimento, non possono utilizzare in compensazione, nel modello F24, i crediti relativi all’IVA e alla dirette, anche maturati con riferimento ad un’attività diversa da quella esercitata con partita IVA oggetto del provvedimento. L’esclusione di crediti maturati in relazione ad attività con diversa partita IVA, presupponendo operazioni fittizie tra l’attività cessata e le altre attività per le quali si sono generati i crediti fiscali, pare decisamente eccessiva, comportando disagi non necessariamente giustificati dalla condotte fraudolenta dei contribuenti.

Medesima previsione viene stabilita anche nel caso in cui ad un contribuente venga notificato un provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie (VIES): in tal caso, però, è esclusa la compensazione dei soli crediti IVA.

L’esclusione permane fino a quando non è cessata la partita IVA o vengano meno le irregolarità che hanno portato all’esclusione dalla banca dati VIES.

L’eventuale utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, in violazione della presente disposizione, comporterà lo scarto del modello F24.

3. Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

Vengono introdotte nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti (ossia tra crediti di imposta e contributi di natura diversa): i soggetti passivi IVA potranno utilizzare in compensazione i crediti IVA, IRES, IRPEF, IRAP ed addizionali, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, di importo superiore a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Di conseguenza, i crediti maturati nel 2019 potranno essere utilizzati solo a partire dal secondo semestre del 2020, ossia quando sarà possibile presentare le relative dichiarazioni.

La trasmissione telematica dei modelli F24 diviene obbligatoria anche per coloro che non sono titolari di partita IVA. Ugualmente, le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti dovranno essere effettuate in via telematica.

Viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria che troverà applicazione a partire dai modelli F24 presentati da marzo 2020: se a seguito di controlli, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, per ogni delega irregolare (di cui l’Agenzia ha comunicato la mancata esecuzione) trova applicazione la sanzione di 1.000 euro. Il contribuente ha tempo 30 giorni per fornire informazioni su eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate. Il mancato pagamento entro i 30 giorni, comporta l’iscrizione a ruolo delle sanzioni.

Viene, poi, introdotta una procedura di “cooperazione rafforzata” tra INPS, Agenzia delle Entrate ed INAIL, volta sempre al controllo della regolarità delle compensazioni.

4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4)

Viene introdotta una complessa disciplina volta a contrastare l’omesso versamento di ritenute fiscali, relative a redditi di lavoratori dipendenti ed assimilati, da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici, che impiegano manodopera nell’esecuzione del servizio presso il committente. La norma introduce, quindi, un meccanismo che attribuisce al committente la responsabilità del versamento delle ritenute operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La norma, per come articolata, dovrebbe trovare applicazione non solo nel caso in cui committente sia un’impresa, ma anche nel caso in cui il committente sia un ente pubblico.

In particolare, la nuova norma prevede che, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nello Stato e affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali deve essere effettuato dal medesimo committente.

La norma limita tale obbligo alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro (impresa appaltatrice o affidataria) per le retribuzioni corrisposte al lavoratore impiegato direttamente per l’effettuazione della prestazione.

L’importo corrispondente all’ammontare complessivo delle ritenute fiscali deve essere versato, dall’impresa appaltatrice al committente, almeno 5 giorni prima della scadenza prevista per il versamento in favore dell’Erario e il committente deve eseguire il versamento, mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione.

Nell’ipotesi in cui il committente non abbia effettuato il pagamento di corrispettivi in favore dell’impresa appaltatrice o affidataria, la norma consente, a quest’ultima, di richiedere al medesimo committente la compensazione delle somme necessarie al versamento delle ritenute effettuate, rivalendosi, dunque, sul credito residuo (derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti).

Invece, laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto ad effettuare il versamento in favore del committente per l’effettuazione del versamento oppure non abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso o, infine, non abbiano richiesto la compensazione, la norma prevede l’obbligo per i committenti di sospendere i pagamenti dovuti alle medesime imprese.

La nuova norma prevede, peraltro, che le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili per la corretta determinazione delle ritenute, nonché per il relativo versamento, nel caso in cui non abbiano provveduto al versamento al committente, o non abbiano trasmesso allo stesso la richiesta di compensazione, entro il citato termine di 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute in favore dell’Erario.

Le imprese appaltatrici possono, comunque, optare per il versamento diretto delle ritenute applicate ai propri dipendenti, comunicando tale opzione al committente, ma solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni previste dall’articolo in esame (ossia: risultino in attività da almeno 5 anni; abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti per un importo superiore a Euro 2 milioni; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000).

Le predette condizioni dovranno risultare da una apposita certificazione, che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà essere trasmessa al committente.

Infine, la disposizione in esame stabilisce che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possano avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati sulle retribuzioni erogate al personale impiegato per l’effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L’articolo in esame prevede che le disposizioni in parola si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4.1. Estensione del regime del reverse charge (art. 4, commi 3 e 4)

Il regime del reverse charge viene esteso a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati dai seguenti elementi:

  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il reverse charge, dunque, dovrà essere esteso a tutte le prestazioni di servizi realizzate tramite appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive), nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.

La disposizione presenta profili di incertezza applicativa: il perimetro di applicazione non risulta, infatti, legato alla tipologia di attività o alla natura giuridica, ma ad un generico riferimento alla manodopera e ai beni strumentali utilizzati.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del nuovo reverse charge le prestazioni succitate effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e agenzie per il lavoro.

La nuova fattispecie di reverse charge potrà trovare applicazione solo in seguito al rilascio della relativa autorizzazione da parte della Commissione Europea.

5. Contrasto alle frodi in materia di accisa (art. 5, commi 1-3)

Come stabilito dalla legislazione europea, i prodotti soggetti ad accisa possono essere trasferiti in sospensione di imposta: da un depositario autorizzato o speditore registrato ad un soggetto avente la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.

Viene, ora, previsto, nel caso di trasferimenti in sospensione di accisa, un termine di 24 ore, decorrente dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, entro il quale il destinatario deve inviare la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria. Il nuovo termine entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2019. Viene anche precisato che, nel caso di trasferimenti mediante automezzi, “la presa in consegna da parte del destinatario” si considera avvenuta con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro lo stesso giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

Vengono, inoltre, introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dei requisiti di onorabilità per il destinatario registrato e l’esercente un deposito fiscale di prodotti alcolici, in linea con quanto già previsto per gli operatori del settore. In specie, al destinatario registrato (colui che riceve beni in sospensione di imposta) e all’esercente un deposito fiscale di prodotti alcolici vengono estesi i requisiti di onorabilità già previsti per coloro che gestiscono depositi fiscali di prodotti energetici (ad esempio: nel quinquennio precedente alla richiesta di autorizzazione, non devono sussistere sentenze di condanna irrevocabile per reati penali o per reati di natura tributaria; il soggetto non deve essere coinvolto in procedure concorsuali).

Viene ampliata la platea degli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici, tenuti a presentare la denuncia (e a richiedere la correlata licenza fiscale) all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. In specie, sono ora tenuti a tale adempimento anche:

  • gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (anziché 25);
  • gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (anziché i 10 metri cubi).

L’ampliamento della platea si avrà dal quarto mese successivo a quello della pubblicazione di una determinazione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale dovranno essere stabilite le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per i nuovi soggetti tenuti alla succitata denuncia e licenza.

Inoltre, vengono disposti, per il rilascio della licenza fiscale, dei requisiti di onorabilità, in linea con quelli già previsti per coloro che gestiscono depositi fiscali di prodotti energetici (nel quinquennio antecedente la richiesta, non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno).

Sempre in tema di depositi commerciali di prodotti energetici, viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, non più a mezzo fax, ma solo tramite modalità telematiche, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane.

6. Disposizioni in materia di confisca (art. 5, comma 4)

Con riferimento ai delitti in materia di accise, viene resa obbligatoria la confisca del relativo profitto o prezzo (ora solo facoltativa) e viene introdotta la possibilità della confisca “di valore”. Con la confisca “di valore”, non viene confiscato il bene che si presume ottenuto con la condotta criminale, ma qualunque bene del patrimonio dei responsabili dei traffici illeciti per un valore corrispondente al prezzo o al profitto.

7. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburante (art. 6)

Con la legge di bilancio 2018, è stata introdotta una disciplina specifica dell’IVA per i carburanti estratti da depositi fiscali o da depositi di destinatari registrati: in tali ipotesi, salvo alcune eccezioni, l’IVA deve essere pagata con il modello F24, senza possibilità di operare alcuna compensazione.

Con l’articolo in esame, viene, in primis, chiarito che tali estrazioni debbono intendersi in sospensione, non solo di accisa, ma anche di IVA. Inoltre, viene resa più difficile la possibilità di derogare all’obbligo di versare, senza possibilità di compensazione, l’IVA: la deroga sarà possibile solo ove ricorrano entrambe le condizioni che la formulazione vigente prevede come alternative (integrazione di specifici criteri di affidabilità e prestazione di un’idonea garanzia). La deroga è sempre esclusa nel caso in cui i carburanti, estratti o immessi in consumo, siano di proprietà del gestore di un deposito con una capacità inferiore a 3.000 metri cubi.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020.

Viene, poi, escluso l’utilizzo della dichiarazione d’intento per le cessioni e per le importazioni definitive che riguardano i carburanti, con eccezione del solo c.d. gasolio commerciale, impiegato dai soggetti esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, sempreché trattasi di cessioni di gasolio commerciale operate da soggetti diversi dai traders (coloro che stoccano prodotti energetici presso depositi di terzi) e da quelli obbligati all’accisa (depositario autorizzato, destinatario registrato). Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di natura non regolamentare potranno essere stabilite ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di intento.

Infine, i dati rilevati, dai concessionari di autostrade e trafori, sui transiti degli automezzi di prodotti energetici dovranno essere messi a disposizione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

8. Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti (art. 7)

Come affermato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta ad evitare che vengano immessi in Italia oli lubrificanti che, miscelati con altri prodotti energetici, vengano poi utilizzati come carburanti. Al fine di contrastare tale frode, viene previsto che gli oli lubrificanti (individuati dalla norma con dei codici nomenclatura), se immessi in consumo dal territorio dell’Unione in Italia, possano circolare solo se accompagnati da un “codice amministrativo di riscontro”, emesso dall’Agenzia delle dogane. Per richiedere tale codice, i soggetti dovranno fornire all’Agenzia diversi dati, come i dati identificati dei soggetti coinvolti e l’itinerario del trasferimento.

Viene prevista una specifica disciplina sanzionatoria (se i dati forniti all’Agenzia delle dogane risulteranno non veritieri o se la circolazione avviene senza la richiesta del codice, si configurerà un tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, sanzionabile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) e viene demandata ad decreto del Ministero dell’economia la determinazione delle modalità di attuazione di tale disciplina.

9. Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)

In tema di acquisto intracomunitario di veicoli fiscalmente usati (ossia quelli che hanno percorso più di 6.000 Km e venduti almeno 6 mesi dopo la prima immatricolazione), la norma introduce l’obbligo della preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 El.Ide.

Le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA vengono, quindi, equiparate a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

La norma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità della predetta verifica.

10. Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico (art. 11)

Viene stabilita la presentazione esclusivamente in forma telematica del DAS (documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa) per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. In specie, viene prevista l’emanazione di una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale fissare tempi, comunque entro il 30 giugno 2020, e modalità per l’introduzione del DAS telematico.

11. Trust (art. 13)

Nella categoria dei redditi di capitale, vengono inseriti i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata, anche nel caso in cui i beneficiari residenti non possono essere individuati quali soggetti passivi ai fini dell’imposta sul reddito.

Per quanto concerne la determinazione del reddito da capitale, inoltre, la norma prevede che, nel caso di attribuzioni in favore di beneficiari residenti in Italia, da parte dei suddetti istituti, ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.

Infine, viene estesa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità – già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio – di accedere alle informazioni afferenti alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust, che tali soggetti hanno l’obbligo di comunicare al “Registro delle imprese”, presso cui sono detenute in apposite sezioni speciali.

12. Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14)

L’articolo in esame consente l’utilizzo dei files delle fatture elettroniche anche per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria (contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale), oltre che per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale.

A tal fine, quindi, la norma dispone che tali files siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, comunque, fino alla definizione di un eventuale giudizio.

13. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (art. 15)

Con la disposizione in esame viene prorogata anche per l’anno 2020 l’esclusione dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio, per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, viene stabilita una semplificazione: a decorrere dal 1° luglio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria diviene l’unico modo (non più facoltativo) di adempiere anche all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.

14. Semplificazioni fiscali (art. 16)

L’avvio del processo graduale per la predisposizione di precompilate IVA, da parte dell’Amministrazione finanziaria viene differito al secondo semestre 2020.

In specie viene stabilito che:

  • a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 – in via sperimentale – l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
  • sulla base dei dati IVA 2021, dovrà essere elaborata la dichiarazione annuale precompilata.

15. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

Con la disposizione in esame, viene prevista una comunicazione, in modalità telematica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di versamento dell’imposta di bollo (sulle fatture elettroniche) omesso, insufficiente, tardivo. L’Agenzia dovrà comunicare l’ammontare dell’imposta e della sanzione (30% dell’importo non versato), ridotta di un terzo, nonché dei relativi interessi.

Se il contribuente non provvede al pagamento entro il breve termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà con l’iscrizione a ruolo.

La disposizione troverà applicazione a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 tramite lo SdI.

16. Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19)

I premi conseguiti mediante la lotteria degli scontrini non debbono essere assoggettati a nessuna forma di tassazione.

Per incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, viene prevista una specifica estrazione di premi in denaro, destinata sia ai consumatori finali, nel caso di pagamento elettronico sia agli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri (attualmente, è previsto solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria degli scontrini). Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

17. Sanzione lotteria degli scontrini (art. 20)

L’articolo in esame prevede una sanzione amministrativa (da euro 100 a euro 500) per l’esercente che, al momento dell’acquisto o dell’effettuazione della prestazione, rifiuti il codice fiscale del cliente o che non trasmetta i dati della cessione o prestazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini della lotteria degli scontrini. Viene esclusa la possibilità di utilizzare l’istituto del cumulo giuridico, che prevede l’irrogazione di un’unica sanzione – in misura ridotta – per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente.

Per il primo semestre di applicazione dell’obbligo di acquisizione del codice fiscale e di invio dei dati all’Agenzia delle Entrate (dunque, il 1° semestre 2020), viene previsto che la sanzione non trovi applicazione qualora gli esercenti abbiano misuratori fiscali non in grado di emettere scontrini sui quali poter indicare il codice fiscale o utilizzino ricevute fiscali.

18. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

I dati contenuti nella piattaforma tecnologica dell’AgID (riguardanti le operazioni commerciali poste in essere tra soggetti IVA e Pubblica amministrazione) saranno messi a disposizione al fine di automatizzare la compilazione delle fatture elettroniche e la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nel caso in cui il pagamento delle relative operazioni commerciali avvenga elettronicamente.

19. IVA Scuole Guida (art. 32)

Il legislatore fa chiarezza sulla situazione delle autoscuole guida, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 e della recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79/E, con la quale è stato affermato che i corsi di scuola guida non possono più considerarsi esenti IVA.

In specie, viene stabilita l’assoggettabilità IVA dei corsi di scuola guida per le patenti B e C1, mentre i corsi di scuola guida per le patenti di guida diverse dalla B e C1 poiché rientranti nella nozione di formazione professionale, in quanto ordinariamente preordinati all’esercizio di una attività professionale, continuano ad essere esenti da IVA

L’assoggettabilità ad IVA dei corsi per le patenti B e C1 scatta dal 1° gennaio 2020. Inoltre, viene escluso il recupero retroattivo dell’imposta nei confronti delle autoscuole, per gli anni precedenti il 2020.

Contestualmente, le scuole guida, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (attualmente, ne sono escluse). Fino al 30 giugno 2020, potranno continuare a certificare le prestazioni mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale cartacei.

In tema di prestazioni educative, viene stabilito che, a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020, l’esenzione IVA riguarderà solo i seguenti insegnamenti (sempreché siano rese da istituti aventi i requisiti stabiliti dalla legge):

  • prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù;
  • prestazioni di insegnamento scolastico o universitario;
  • prestazioni per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.

20. Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (art. 33)

La norma dispone la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti aventi la residenza o la sede legali nei comuni in provincia di Catania, colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019.

In particolare, la nuova norma stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili, da versare entro il 16 di ogni mese.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, debbono riprendere entro il mese di gennaio 2020.

21. Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (art. 37)

Il termine di pagamento della prima o unica rata per i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 (ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis”) slitta dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.

Coloro, dunque, che non hanno versato la rata di luglio, possono rientrare nella procedura agevolata, pagando il dovuto entro il 30 novembre 2019 (trattandosi di un sabato slitta al 2 dicembre 2019).

22. Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)

Vengono inasprite le pene previste dal D.lgs. n. 74 del 2000, per taluni reati tributari.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto in esame.

23.1. Dichiarazione fraudolenta

Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la nuova norma prevede la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni, nell’ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi, indicato in una delle dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IVA, sia inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui si superi il predetto limite, invece, trova applicazione la pena da 4 ad 8 anni di reclusione e la misura di prevenzione della confisca.

Per quanto concerne la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la disposizione prevede, invece, la pena della reclusione da 3 a 8 anni e l’applicazione della confisca nel caso in cui l’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro.

23.2. Dichiarazione infedele

Nel caso di dichiarazione infedele, la nuova pena prevista va da 2 a 5 anni di reclusione, per coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali – relative ai redditi o all’IVA – elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, sempreché l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, non più a 150.000 euro, ma a 100.000 euro, e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore, non più a euro 3 milioni di euro, bensì a 2 milioni di euro. Anche con riferimento a tale fattispecie trova applicazione la confisca.

Viene, altresì, abrogata la disciplina che prevede la non punibilità delle valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

23.3. Omesse dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IVA

In tema di omesse dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IVA, la pena detentiva viene aumentata nella nuova misura da 2 a 6 anni di reclusione, sempreché l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro.

La medesima pena si applica anche per coloro che sono obbligati alla dichiarazione di sostituto d’imposta, nel caso in cui l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. In entrambe le fattispecie delittuose, trova applicazione la misura di prevenzione della confisca nel caso in cui l’ammontare dell’imposta evasa o delle ritenute non versate è superiore a 100.000 euro.

23.4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Per quanto riguarda l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, la nuova disposizione prevede la pena da 4 a 8 anni di reclusione. Nel caso in cui l’importo non rispondente al vero sia inferiore a 100.000 euro, si applica, invece, la reclusione da 18 mesi a 6 anni. È prevista, anche, con riferimento a tale delitto, la misura della confisca, nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a 100.000 euro.

23.5. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Nel caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, al fine di evadere le II.DD. o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, la pena prevista è quella da 3 a 7 anni di reclusione. Anche in tale caso, è prevista l’applicazione della confisca.

23.6. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA

Nell’ipotesi delittuosa di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la novella legislativa riduce l’ammontare da 150.000 a 100.000, oltre il quale si realizza la fattispecie di reato. Nel caso di omesso versamento di IVA, tale soglia viene abbassata da 250.000 euro ad 150.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.

23.7. Indebita compensazione per crediti non spettanti o inesistenti

Per l’indebita compensazione per crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro, la nuova norma dispone l’applicazione della confisca.

23.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La medesima misura della confisca è prevista anche per quanto concerne la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sia con riferimento al pagamento di imposte, interessi o sanzioni, nel caso in cui tale ammontare è superiore a 100.000 euro, e sia con riferimento al pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, nel caso in cui l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o quello degli elementi passivi fittizi, indicato nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, sia superiore a 100.000 euro.

23.9. Responsabilità amministrativa degli Enti (art. 39, comma 2)

Intervenendo sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, l’articolo in esame prevede che, sempre in relazione ai reati di natura tributaria, nell’ipotesi di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, all’ente in questione, si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (si ricorda che l’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro 1.549 euro).

24. Disposizioni in materia di fiscalità regionale (art. 46)

Con l’articolo in esame, viene posticipata al 2021 la decorrenza del D.lgs. n. 68/2011, avente ad oggetto il federalismo fiscale.

25. Compensazione fondo perequativo IRAP (art. 56)

Viene prevista l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per compensare le regioni a statuto ordinario dalle minori entrate IRAP. Per il 2019, il fondo è pari a 16 milioni.

26. Quota versamenti in acconto (art. 58)

A decorrere dal 27 ottobre 2019, i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), nonché quelli collegati (soci di società di persone, delle società a responsabilità limitata in trasparenza, collaboratori di imprese familiari), nel caso di versamento rateale dell’acconto IRES, IRPEF e IRAP, debbono procedere al versamento in due rate della misura del 50%. Attualmente, nel caso si opti per il versamento in due rate (opzione possibile ove l’importo da versare sia superiore a 257,52 euro), la prima rata è del 40%.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto, ossia se il contribuente ha già versato la prima rata di acconto nella misura del 40%, potrà versare la seconda rata nella misura del 50%, anziché nella misura del 60%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Modifiche al regime dell’utilizzo del denaro contante (art. 18)

L’articolo interviene modificando l’art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (normativa antiriciclaggio), abbassando la soglia massima per il trasferimento di denaro contante da 3.000 a 2.000 euro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, e a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022. Tale misura si applica sia ai trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, che a quelli operati dai soggetti che svolgono l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

Si ricorda che il limite dei 3.000 euro finora in vigore è stato stabilito dalla Legge di stabilità 2016 che, a sua volta, era intervenuta innalzando il limite di 1.000 euro fissato dall’art. 12 del Decreto legge 201 del 2011.

2. Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

La norma stabilisce che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione è concessa in regime di de minimis. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento oggetto della misura, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta; con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale, dovranno essere definiti i termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni telematiche.

3. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (c.d. “obbligo di POS”) (art. 23)

Con le modifiche introdotte al comma 4 dell’art. 15 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 viene precisato l’obbligo per esercenti e professionisti di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito (c.d. “obbligo di POS”). In particolare, viene precisato che i soggetti che effettuano l’attività vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito. Ne consegue che l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Con l’inserimento del comma 4-quater, nel citato art. 15, per la mancata accettazione di pagamenti tramite carta a partire dal 1° luglio 2020 viene introdotta una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si fa riferimento a procedure e termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, escludendo però il pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di accertamento della violazione, che può essere redatto anche da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, è il Prefetto competente per territorio.

4. Fondo di garanzia per le imprese (art. 41, comma 1)

Il comma 1 dell’art. 41 prevede per l’anno 2019 un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 670 milioni di euro, valore inferiore ai 735 milioni assegnati per il 2018 dall’art. 22 del decreto fiscale 2018 (DL n. 119/2018).

5. Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (art. 50)

Con l’abrogazione del comma 857 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), sono soppresse le maggiori sanzioni previste nei confronti di comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome che, non avendo ridotto del 10% il proprio debito commerciale o che presentando un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non conforme ai tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (vedi art. 4, D.Lgs. 231/2002), non hanno richiesto ai soggetti abilitati (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa e istituzioni finanziarie dell’UE) l’anticipazione di liquidità entro il 28 febbraio 2019 e non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro 15 giorni dall’effettiva erogazione dell’anticipazione.

Prima della soppressione operata del provvedimento, le amministrazione sopra richiamate che rientravano in tale condizione erano soggette al raddoppio delle sanzioni attualmente in vigore, che riguardano l’obbligo di costituzione di un “Fondo di garanzia debiti commerciali” (amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria), non disponibile per impegni e pagamenti, nel quale deve essere accantonato il 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, ovvero: i) il 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; ii) il 2% per ritardi compresi tra undici e trenta giorni; iii) l’1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Con la modifica del comma 861 della legge di bilancio 2019, viene concesso alle amministrazioni di calcolare per il 2019 l’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento (previsto dall’art. 33 d.lgs. n.33/2013) sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili invece che attraverso la piattaforma elettronica dedicata.

In ultimo, slitta dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale le Amministrazioni richiamate al primo capoverso sono obbligate alla costituzione del “Fondo di garanzia debiti commerciali”.

 

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