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Autotrasporto merci conto terzi – Contributi investimenti per l’anno 2019

Circolare n. 42/2019 – Trucks 1/2019

Pubblicato il DM che stanzia 25 milioni di euro per l’acquisto di veicoli a trazione alternativa, veicoli commerciali e industriali diesel euro 6/VI e rimorchi e semirimorchi per intermodalità con componentistica innovativa. Prenotazione del contributo dalle ore 10.00 del 26.10.2019 fino al 31.03.2020.

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Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019 sono stati pubblicati il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019 n. 336 (Allegato 1), integrato dal DM 27 agosto 2019 n. 393 (Allegato 2) ed il Decreto Dirigenziale 11 ottobre 2019 (Allegato 3), relativi agli incentivi per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2019.

La misura prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

Sono previsti finanziamenti pari a:

  1. 9,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  2. 9 milioni di euro:
    – per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t;
    – per l’acquisto di veicoli commerciali (N1 e N2) Euro 6 D TEMP (reg. 715/2017) ed Euro VI Step D (reg. 595/2009) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione del veicolo dello stesso tonnellaggio.
  3. 6 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP (accordo internazionale sul trasporto delle merci deperibili), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
  4. 500 mila euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 550.000 e ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenenti tutti gli investimenti anche eventualmente per più di una tipologia.

È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto dell’agevolazione nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo erogato.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 336/2019 (quindi a partire dal 26 ottobre 2019) e ultimati entro il 15 giugno 2020.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI 

Sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:

  1. per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, nonché veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t: il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di mcpc superiore a 3,5 t e fino a 7 t e in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
  2. per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t: il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di mcpc pari o superiore a 7 t e fino a 16 t e in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico) di massa pari o superiore a 16 t;
  3. per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici: il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro;
  4. per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di mcpc a partire da 7 t, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI. Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo Euro VI di mcpc da 7 t a 16 t; euro 12.000 per ogni veicolo Euro VI di mcpc superiore a 16 t;
  5. per l’acquisto di veicoli commerciali euro 6 D TEMP ed Euro VI Step D: il contributo è pari a 2.000 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7 t.

Nei casi di:

  1. acquisto, anche in locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 del decreto n. 336/2019;
  2. acquisto di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE  V)  del  Regolamento  UE  2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al  motore del veicolo trainante oppure da  unità elettriche  funzionanti  con alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  3. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

il contributo è pari al 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime di ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L’importo è di 1.500 euro per gli acquisti di imprese che non rientrano tra le PMI. In tal caso possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale installate su tali veicoli.

Infine, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

MODALITA’ OPERATIVE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI 2019

Con il Decreto Dirigenziale 11.10.2019 del MIT sono state disciplinate le modalità operative della misura d’incentivazione di cui al DM 336/2019, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici e alle fasi di prenotazione e rendicontazione.

Rispetto alle misure degli anni precedenti in base alle quali l’ottenimento dell’incentivo era certo ma non determinato nel quantum, il provvedimento di quest’anno prevede una misura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse disponibili nei singoli plafond ed articolata in due fasi:

1) Prenotazione: dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2019 alle ore 16.00 del 31 marzo 2020;

2) Rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento: dal 1° aprile 2020 al 15 giugno 2020.

In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno accettate con riserva ai fini dello scorrimento dell’elenco degli istanti.

Le imprese di autotrasporto merci conto terzi possono prenotare l’incentivo a partire dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2019 e fino alle ore 16.00 del 31.03.2020 con le seguenti modalità:

  1. Sino alle ore 16.00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
    a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Sarà possibile scaricare il suddetto modello dal sito web della società RAM (soggetto gestore) http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione;
    b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
    c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva al 25.10.2019 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del DM 336/2019.

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite PEC.

  1. Dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito web della società RAM http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione.

Il sistema informatico consentirà l’inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda a cui sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) modello di istanza, generato dal sistema informatico sulla base delle informazioni inserite, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva al 25.10.2019 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del DM 336/2019.
La guida all’utilizzo della piattaforma informatica sarà disponibile sul sito della società RAM entro il 16 dicembre 2019.

I soggetti che hanno inoltrato istanza tramite PEC hanno l’onere di confermare la domanda a partire dal 16 dicembre 2019 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica RAM utilizzando il codice identificativo che verrà inviato all’interessato all’indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

La concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia tra la data di pubblicazione del DM 336/2019 e il 15 giugno 2020. Non saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero e successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

In fase di rendicontazione le imprese di autotrasporto che hanno presentato domanda hanno l’onere di fornire prova del perfezionamento dell’investimento. Quindi, a decorrere dal 1° aprile 2020 dovranno trasmettere, tramite la piattaforma informatica RAM, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto attuativo, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del DM 336/2019.

Qualora l’acquisto dei veicoli si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’impresa di autotrasporto ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

Il decreto dirigenziale 11.10.2019, cui si rimanda, fornisce anche indicazioni ai fini della prova dei requisiti tecnici per:

  1. l’acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica;
  2. la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di mcpc pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica;
  3. l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato;
  4. l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;
  5. l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse:
  6. la rendicontazione ed istruttoria per l’erogazione dei contributi.
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